Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 56
CA Reggio Calabria
Sentenza
17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera . ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANANIA ANNA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARDILLO GIUSEPPE e dell'avv. TASSONE ANNA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Condannare la convenuta alla restituzione, a CP_1
favore del Sig. (sopra generalizzato) dei beni da Lei ricevuti in Parte_1
prospettiva del matrimonio, poi non avvenuto per la rottura del fidanzamento e precisamente dei seguenti beni: a) L'autovettura Fiat 500 acquistata presso il rivenditore
” di Riace Marina (RC) o, in subordine l'equivalente in denaro pari ad Euro CP_2
12.000,00 al netto del valore commerciale dell'autovettura Parte_2
targata DN906LR;
b) La collezione di monete il cui valore è di Euro 60.000,00
[...]
o l'equivalente in denaro (Euro 60.000,00) nel caso in cui la Signora non ne sia CP_1
più in possesso;
2) Condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'appellante, della CP_1
somma di Euro 53.024,39 (giusta esatta quantificazione effettuata tramite memoria depositata il 19.07.2013) titolo di restituzione somme da Lei ricevute dal Sig. in Pt_1
pendenza del loro rapporto.
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore dell'Appellante dell'autovettura targata DN906LR e, per l'effetto, Parte_2 ordinare al competente PRA la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo di proprietà a favore dell'appellante.
4) Rigettare tutte le domande le richieste avanzate dalla signora CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del legale costituito Avv.to Anna ANANIA.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello, e in subordine rigettarlo nel merito, con la conseguente condanna alle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di SI (poi confluito nel Tribunale di
Locri), notificato il 15.02.2013, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio, poi non
[...]
celebratosi.
Si costituiva in giudizio , che escludeva che i doni fossero riferibili ad un CP_1
fidanzamento ufficiale e promessa di matrimonio, ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti violenti e persecutori tenuti dall'attore.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda di restituzione dei doni, accogliendo esclusivamente la domanda di accertamento del trasferimento di proprietà dell'autovettura in favore dell , ed Parte_2 Pt_1
accoglieva in parte la domanda risarcitoria avanzata dalla condannando l'attore CP_1
al pagamento della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
pag. 2/8
Con atto di citazione notificato il 9.02.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle prove, che avrebbero invece portato all'accoglimento della domanda dell'attore ed al rigetto della domanda riconvenzionale, concludendo quindi per la totale riforma della decisione di primo grado nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.09.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. La decisione in merito alla azione di restituzione dei doni ricevuti dalla è CP_1
corretta e coerente con il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado.
È pacifico e non contestato che le parti avessero una relazione, e che nel periodo in esame l'appellante non fosse ancora divorziato, e che nel corso della relazione l Per_1
avesse
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera . ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANANIA ANNA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARDILLO GIUSEPPE e dell'avv. TASSONE ANNA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Condannare la convenuta alla restituzione, a CP_1
favore del Sig. (sopra generalizzato) dei beni da Lei ricevuti in Parte_1
prospettiva del matrimonio, poi non avvenuto per la rottura del fidanzamento e precisamente dei seguenti beni: a) L'autovettura Fiat 500 acquistata presso il rivenditore
” di Riace Marina (RC) o, in subordine l'equivalente in denaro pari ad Euro CP_2
12.000,00 al netto del valore commerciale dell'autovettura Parte_2
targata DN906LR;
b) La collezione di monete il cui valore è di Euro 60.000,00
[...]
o l'equivalente in denaro (Euro 60.000,00) nel caso in cui la Signora non ne sia CP_1
più in possesso;
2) Condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'appellante, della CP_1
somma di Euro 53.024,39 (giusta esatta quantificazione effettuata tramite memoria depositata il 19.07.2013) titolo di restituzione somme da Lei ricevute dal Sig. in Pt_1
pendenza del loro rapporto.
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore dell'Appellante dell'autovettura targata DN906LR e, per l'effetto, Parte_2 ordinare al competente PRA la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo di proprietà a favore dell'appellante.
4) Rigettare tutte le domande le richieste avanzate dalla signora CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del legale costituito Avv.to Anna ANANIA.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello, e in subordine rigettarlo nel merito, con la conseguente condanna alle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di SI (poi confluito nel Tribunale di
Locri), notificato il 15.02.2013, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio, poi non
[...]
celebratosi.
Si costituiva in giudizio , che escludeva che i doni fossero riferibili ad un CP_1
fidanzamento ufficiale e promessa di matrimonio, ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti violenti e persecutori tenuti dall'attore.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda di restituzione dei doni, accogliendo esclusivamente la domanda di accertamento del trasferimento di proprietà dell'autovettura in favore dell , ed Parte_2 Pt_1
accoglieva in parte la domanda risarcitoria avanzata dalla condannando l'attore CP_1
al pagamento della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
pag. 2/8
Con atto di citazione notificato il 9.02.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle prove, che avrebbero invece portato all'accoglimento della domanda dell'attore ed al rigetto della domanda riconvenzionale, concludendo quindi per la totale riforma della decisione di primo grado nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.09.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. La decisione in merito alla azione di restituzione dei doni ricevuti dalla è CP_1
corretta e coerente con il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado.
È pacifico e non contestato che le parti avessero una relazione, e che nel periodo in esame l'appellante non fosse ancora divorziato, e che nel corso della relazione l Per_1
avesse
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