Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2024, n. 842
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. G I Presidente
- dott.ssa M C Consigliere
- dott. L B Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20.2.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. C D T come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. G D R come da Controparte_1 Controparte_2
procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.6.23 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 6362/22 del 1.12.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento in subordinazione quale collaboratrice domestica in favore della madre del datore che la incaricava a ciò;
per un orario tra le 9 e le 20 tra gennaio e aprile 2019 in via continuativa;
la resistente CP_2
madre avrebbe avuto necessità di cura, assistenza e pulizia e il figlio avrebbe Controparte_3
provveduto alla assunzione ed alla eterodirezione della ricorrente che rivendicava per retribuzione, diretta o indiretta e per accessori, il pagamento della complessiva somma di euro 8102,87. Il Tribunale
a fronte delle difese dei resistenti -che deducevano, al contrario, di aver ricevuto solo prestazioni occasionali dalla ricorrente, per un quantitativo orario di non più di tre/quattro ore per volta, singolarmente retribuite per 10,00 per volta;
ricorrente conosciuta tramite tale per Persona_1
una collaborazione episodica iniziata solo dopo l'esito di ricovero della nel mese di gennaio CP_2
e interrotta per volontà della ricorrente agli inizi di marzo del 2019- e dopo avere escusso due testi, dalle cui testimonianze non riteneva emersa alcuna prova di una subordinazione ininterrotta -per come rivendicata dalla resistente- rigettava integralmente la domanda.
Parte appellante lamenta una violazione del riparto dell'onere della prova e dei principi processuali sulla valutazione della stessa da parte del primo Giudice;
definisce “prova indiretta” quella che si ricava dalle dichiarazioni del teste e che si tratti di un teste valutabile perché si esprime Tes_1 soprattutto “de relato” e non solo “de relato actoris”;
invoca un onere della prova “attenuato” stante la peculiarità del lavoro domestico, rivendicando di avere raggiunto una prova del rapporto in subordinazione invocato presuntivamente;
aggiunge come sia “massima di esperienza” che colf e badanti lavorino sotto il vincolo della subordinazione;
conclude per l'accoglimento integrale delle richieste formulate con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituivano anche nel presente grado le parti appellate contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e ne deve seguire il rigetto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto tra le parti non poteva dirsi connotato dai tratti qualificanti la subordinazione, nei termini allegati dalla ricorrente in punto di continuità e quantità di prestazioni rese, stante la radicale insufficienza della prova assunta.
L'esito del primo grado è del tutto condivisibile, pur con la integrazione di motivazione di cui di seguito in punto di valutazione della prova.
Il Tribunale non ha ritenuto dimostrato un impegno fisso ed una costante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. G I Presidente
- dott.ssa M C Consigliere
- dott. L B Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20.2.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. C D T come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. G D R come da Controparte_1 Controparte_2
procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.6.23 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 6362/22 del 1.12.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento in subordinazione quale collaboratrice domestica in favore della madre del datore che la incaricava a ciò;
per un orario tra le 9 e le 20 tra gennaio e aprile 2019 in via continuativa;
la resistente CP_2
madre avrebbe avuto necessità di cura, assistenza e pulizia e il figlio avrebbe Controparte_3
provveduto alla assunzione ed alla eterodirezione della ricorrente che rivendicava per retribuzione, diretta o indiretta e per accessori, il pagamento della complessiva somma di euro 8102,87. Il Tribunale
a fronte delle difese dei resistenti -che deducevano, al contrario, di aver ricevuto solo prestazioni occasionali dalla ricorrente, per un quantitativo orario di non più di tre/quattro ore per volta, singolarmente retribuite per 10,00 per volta;
ricorrente conosciuta tramite tale per Persona_1
una collaborazione episodica iniziata solo dopo l'esito di ricovero della nel mese di gennaio CP_2
e interrotta per volontà della ricorrente agli inizi di marzo del 2019- e dopo avere escusso due testi, dalle cui testimonianze non riteneva emersa alcuna prova di una subordinazione ininterrotta -per come rivendicata dalla resistente- rigettava integralmente la domanda.
Parte appellante lamenta una violazione del riparto dell'onere della prova e dei principi processuali sulla valutazione della stessa da parte del primo Giudice;
definisce “prova indiretta” quella che si ricava dalle dichiarazioni del teste e che si tratti di un teste valutabile perché si esprime Tes_1 soprattutto “de relato” e non solo “de relato actoris”;
invoca un onere della prova “attenuato” stante la peculiarità del lavoro domestico, rivendicando di avere raggiunto una prova del rapporto in subordinazione invocato presuntivamente;
aggiunge come sia “massima di esperienza” che colf e badanti lavorino sotto il vincolo della subordinazione;
conclude per l'accoglimento integrale delle richieste formulate con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituivano anche nel presente grado le parti appellate contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e ne deve seguire il rigetto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto tra le parti non poteva dirsi connotato dai tratti qualificanti la subordinazione, nei termini allegati dalla ricorrente in punto di continuità e quantità di prestazioni rese, stante la radicale insufficienza della prova assunta.
L'esito del primo grado è del tutto condivisibile, pur con la integrazione di motivazione di cui di seguito in punto di valutazione della prova.
Il Tribunale non ha ritenuto dimostrato un impegno fisso ed una costante
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