Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2024, n. 645
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Testo completo
N. 929/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 929/2023 promossa da:
EL Du Chocolat s.r.l. (C.F. 02438420040), con il patrocinio dell'avv. Tavella Silvio, appellante contro
NF EG (C.F. [...]), DE GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gallo Enrico, appellati
Compagnia YDs, domiciliata presso il Rappresentante Generale dei YDs per l'Italia in
Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 86, appellato contumace
YDs Insurance Company s.a. con riferimento al rischio assunto con i certificati n.
BZ14N00051B e BZ15N500B (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. Cerretti Matteo, interveniente
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 22.06.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
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20.06.2024)
OGGETTO: responsabilità professionale, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante EL Du Chocolat s.r.l.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sovra esposti, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 13/2023 R.G. 935/2018 pubblicata il 09.01.2023 emessa dal NA di Cuneo, Giudice Dott.ssa Chiara Martello,
Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale di tipo professionale ex art. 1218 c.c., 1453 c.c. e 2226 c.c. dell'Avv. EG NF e dell'Avv. GA DE, ciascuno per il loro grado di responsabilità professionale, nei confronti della Società EL Du
Chocolat s.r.l. relativamente ai fatti esposti in narrativa, per l'effetto, respingere le domande, eccezioni e difese proposte dalle parti appellate nei confronti dell'appellante e
- condannare l'Avv. EG NF e l'Avv. GA DE, ciascuno per il loro grado di responsabilità, anche in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in Euro 83.788,06 o altra veriore determinata o determinanda dall'Ecc.ma Corte anche con ricorso al criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione.
Con il favore delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, C.PA 4%
e I.V.A nei termini di legge”.
Per gli avvocati NF EG e DE GA:
“reiectis adversis e previe le declaratorie di legge;
previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Società appellante, non avendo l'impugnazione proposta una ragionevole probabilità di essere accolta.
- in via principale nel merito: respingersi l'appello proposto dalla Società appellante nonché ogni eventuale domanda delle controparti eventualmente costituite, con ogni consequenziale statuizione;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
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Per YDs Insurance Company s.a.:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da EL du Chocolat e, in ogni caso, confermare la sentenza del NA di Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G. per tutti i motivi in atti;
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del NA
Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G., e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. EG NF: escludere qualsivoglia obbligo indennitario gravante su YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n.
BZ14N00051B e BZ15N500B per tutti i motivi in atti;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del NA Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G., e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n. BZ14N00051B e BZ15N500B: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n. BZ14N00051B e BZ15N500B, deducendo la franchigia pari ad Euro 1.000,00 ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nelle Polizze e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge per il presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La società EL du Chocolat s.r.l. conveniva in giudizio l'Avv. EG NF e l'Avv. GA
DE lamentando di aver subito pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale a causa dell'inadempimento dei professionisti ai mandati loro conferiti.
(1) Nello specifico deduceva che, in data 22 maggio 2012, NN DA AR, ex dipendente della società assunta a tempo determinato, l'aveva evocata in giudizio, chiedendo al
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NA adito di accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e la resistente EL du
Chocolat s.r.l. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a far data della prima assunzione ed in subordine dalla data di proroga del contratto a tempo determinato) con conseguente condanna alla riammissione in servizio, al pagamento di un'indennità da commisurarsi tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità, oltre al pagamento della somma capitale di € 1.509,67 per ogni mensilità di retribuzione successiva alla data di deposito del ricorso fino all'effettiva riammissione in servizio.
Relativamente a questo primo contenzioso EL du Chocolat s.r.l. riferiva di aver conferito mandato all'avv. NF per patrocinare la causa. Quest'ultimo:
- aveva omesso di informare la cliente circa le strategie difensive da adottare e le correlate criticità dell'instaurato giudizio;
-non si era costituito in giudizio, in nome e per conto della società EL du Chocolat s.r.l. (nei termini ex art. 416 c.p.c. e/o successivamente);
- così facendo aveva pregiudicato i diritti di difesa del cliente di fatto costringendolo a transigere la lite alla prima udienza mediante corresponsione dell'importo di € 6.000,00 oltre spese legali.
Nello specifico deduceva che l'Avv. NF avrebbe dovuto contestare il ricorso in quanto:
- il contratto a tempo determinato stipulato in data 23.03.2011 con la dipendente DA
AR non era affatto generico dacché richiamava la specifica esigenza di sostituire un'altra dipendente in maternità (ex artt. 4, 5, 7 L n. 1204/1971);
- non doveva essere indicato il nominativo del dipendente assente per maternità (come previsto dal D.lvo n. 368/2001 che sul punto aveva novellato la legge n. 230/1962) e comunque il nominativo del lavoratore assente per malattia era individuabile in quanto comunicato all'INPS;
- la proroga del contratto era giustificata da “motivi produttivi ed organizzativi”, dicitura che consentiva di contrastare la domanda attorea di nullità della proroga;
- i calcoli allegati dalla ricorrente (che aveva fatto riferimento ad una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.509,67) erano errati in quanto elaborati sulla base di dodici mensilità (avendo la dipendente lavorato solo dieci mesi) e ricomprendendovi la quattordicesima (non prevista dal
CCNL).
(2) EL du Chocolat s.r.l. esponeva altresì che l'Avv. NF all'esito di tale primo contenzioso aveva ritenuto sussistere la responsabilità professionale dello Studio
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commercialistico che si era occupato per conto della EL du Chocolat s.r.l. della pratica relativa al rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra DA AR.
L'Avv. NF aveva quindi citato lo Studio Commercialisti Associati Carletto-Gazzola, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale di quest'ultimo con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 12.000,00.
Costituitosi in giudizio, lo Studio Commercialisti aveva chiesto la reiezione delle domande proposte e formulato espressa domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 39.331,21 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in suo favore.
Parte attrice esponeva che alla prima udienza si era costituita in giudizio quale ulteriore difensore della società EL du Chocolat s.r.l. anche l'Avv. GA DE.
Relativamente a questo secondo giudizio addebitava al primo difensore incaricato di avere omesso di informare il cliente circa le strategie difensive da adottare e le correlate criticità del giudizio.
Addebitava altresì ai difensori di avere richiesto ed omesso di depositare le memorie ex art. 183 c.p.c., avendo invece lo Studio Commercialisti depositato la propria memoria istruttoria con la quale era stata chiesta l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, istanze che erano state ammesse dal NA.
Riferiva inoltre che i suoi difensori avevano omesso di comunicarle la data di comparizione per
l'ammesso interrogatorio formale, avendo gli stessi poi dichiarato in udienza che la presenza del medesimo legale rappresentante era stata impossibilitata da “cause di forza maggiore”.
Da ultimo, una volta che la causa era stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, i difensori della società avevano depositato una comparsa conclusionale contenente esclusivamente richiami di stile, senza assumere alcuna difesa a favore della propria assistita.
Deduceva che il NA di Cuneo, in data 30 luglio 2016, aveva rigettato le domande proposte da EL Du Chocolat s.r.l. nei confronti dello Studio di Commercialisti, condannando la stessa società al pagamento in favore della parte convenuta della somma di € 39.331,21 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, nonché alla refusione delle spese di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 929/2023 promossa da:
EL Du Chocolat s.r.l. (C.F. 02438420040), con il patrocinio dell'avv. Tavella Silvio, appellante contro
NF EG (C.F. [...]), DE GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gallo Enrico, appellati
Compagnia YDs, domiciliata presso il Rappresentante Generale dei YDs per l'Italia in
Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 86, appellato contumace
YDs Insurance Company s.a. con riferimento al rischio assunto con i certificati n.
BZ14N00051B e BZ15N500B (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. Cerretti Matteo, interveniente
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 22.06.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
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OGGETTO: responsabilità professionale, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante EL Du Chocolat s.r.l.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sovra esposti, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 13/2023 R.G. 935/2018 pubblicata il 09.01.2023 emessa dal NA di Cuneo, Giudice Dott.ssa Chiara Martello,
Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale di tipo professionale ex art. 1218 c.c., 1453 c.c. e 2226 c.c. dell'Avv. EG NF e dell'Avv. GA DE, ciascuno per il loro grado di responsabilità professionale, nei confronti della Società EL Du
Chocolat s.r.l. relativamente ai fatti esposti in narrativa, per l'effetto, respingere le domande, eccezioni e difese proposte dalle parti appellate nei confronti dell'appellante e
- condannare l'Avv. EG NF e l'Avv. GA DE, ciascuno per il loro grado di responsabilità, anche in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in Euro 83.788,06 o altra veriore determinata o determinanda dall'Ecc.ma Corte anche con ricorso al criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione.
Con il favore delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, C.PA 4%
e I.V.A nei termini di legge”.
Per gli avvocati NF EG e DE GA:
“reiectis adversis e previe le declaratorie di legge;
previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Società appellante, non avendo l'impugnazione proposta una ragionevole probabilità di essere accolta.
- in via principale nel merito: respingersi l'appello proposto dalla Società appellante nonché ogni eventuale domanda delle controparti eventualmente costituite, con ogni consequenziale statuizione;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
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Per YDs Insurance Company s.a.:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da EL du Chocolat e, in ogni caso, confermare la sentenza del NA di Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G. per tutti i motivi in atti;
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del NA
Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G., e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. EG NF: escludere qualsivoglia obbligo indennitario gravante su YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n.
BZ14N00051B e BZ15N500B per tutti i motivi in atti;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del NA Cuneo n. 13/2023 del 6.1.2023, n. 935/2018 di R.G., e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n. BZ14N00051B e BZ15N500B: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a YDs Insurance Company con riferimento al rischio assunto con i certificati n. BZ14N00051B e BZ15N500B, deducendo la franchigia pari ad Euro 1.000,00 ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nelle Polizze e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge per il presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La società EL du Chocolat s.r.l. conveniva in giudizio l'Avv. EG NF e l'Avv. GA
DE lamentando di aver subito pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale a causa dell'inadempimento dei professionisti ai mandati loro conferiti.
(1) Nello specifico deduceva che, in data 22 maggio 2012, NN DA AR, ex dipendente della società assunta a tempo determinato, l'aveva evocata in giudizio, chiedendo al
pagina 3 di 39
NA adito di accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e la resistente EL du
Chocolat s.r.l. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a far data della prima assunzione ed in subordine dalla data di proroga del contratto a tempo determinato) con conseguente condanna alla riammissione in servizio, al pagamento di un'indennità da commisurarsi tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità, oltre al pagamento della somma capitale di € 1.509,67 per ogni mensilità di retribuzione successiva alla data di deposito del ricorso fino all'effettiva riammissione in servizio.
Relativamente a questo primo contenzioso EL du Chocolat s.r.l. riferiva di aver conferito mandato all'avv. NF per patrocinare la causa. Quest'ultimo:
- aveva omesso di informare la cliente circa le strategie difensive da adottare e le correlate criticità dell'instaurato giudizio;
-non si era costituito in giudizio, in nome e per conto della società EL du Chocolat s.r.l. (nei termini ex art. 416 c.p.c. e/o successivamente);
- così facendo aveva pregiudicato i diritti di difesa del cliente di fatto costringendolo a transigere la lite alla prima udienza mediante corresponsione dell'importo di € 6.000,00 oltre spese legali.
Nello specifico deduceva che l'Avv. NF avrebbe dovuto contestare il ricorso in quanto:
- il contratto a tempo determinato stipulato in data 23.03.2011 con la dipendente DA
AR non era affatto generico dacché richiamava la specifica esigenza di sostituire un'altra dipendente in maternità (ex artt. 4, 5, 7 L n. 1204/1971);
- non doveva essere indicato il nominativo del dipendente assente per maternità (come previsto dal D.lvo n. 368/2001 che sul punto aveva novellato la legge n. 230/1962) e comunque il nominativo del lavoratore assente per malattia era individuabile in quanto comunicato all'INPS;
- la proroga del contratto era giustificata da “motivi produttivi ed organizzativi”, dicitura che consentiva di contrastare la domanda attorea di nullità della proroga;
- i calcoli allegati dalla ricorrente (che aveva fatto riferimento ad una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.509,67) erano errati in quanto elaborati sulla base di dodici mensilità (avendo la dipendente lavorato solo dieci mesi) e ricomprendendovi la quattordicesima (non prevista dal
CCNL).
(2) EL du Chocolat s.r.l. esponeva altresì che l'Avv. NF all'esito di tale primo contenzioso aveva ritenuto sussistere la responsabilità professionale dello Studio
pagina 4 di 39
commercialistico che si era occupato per conto della EL du Chocolat s.r.l. della pratica relativa al rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra DA AR.
L'Avv. NF aveva quindi citato lo Studio Commercialisti Associati Carletto-Gazzola, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale di quest'ultimo con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 12.000,00.
Costituitosi in giudizio, lo Studio Commercialisti aveva chiesto la reiezione delle domande proposte e formulato espressa domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 39.331,21 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in suo favore.
Parte attrice esponeva che alla prima udienza si era costituita in giudizio quale ulteriore difensore della società EL du Chocolat s.r.l. anche l'Avv. GA DE.
Relativamente a questo secondo giudizio addebitava al primo difensore incaricato di avere omesso di informare il cliente circa le strategie difensive da adottare e le correlate criticità del giudizio.
Addebitava altresì ai difensori di avere richiesto ed omesso di depositare le memorie ex art. 183 c.p.c., avendo invece lo Studio Commercialisti depositato la propria memoria istruttoria con la quale era stata chiesta l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, istanze che erano state ammesse dal NA.
Riferiva inoltre che i suoi difensori avevano omesso di comunicarle la data di comparizione per
l'ammesso interrogatorio formale, avendo gli stessi poi dichiarato in udienza che la presenza del medesimo legale rappresentante era stata impossibilitata da “cause di forza maggiore”.
Da ultimo, una volta che la causa era stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, i difensori della società avevano depositato una comparsa conclusionale contenente esclusivamente richiami di stile, senza assumere alcuna difesa a favore della propria assistita.
Deduceva che il NA di Cuneo, in data 30 luglio 2016, aveva rigettato le domande proposte da EL Du Chocolat s.r.l. nei confronti dello Studio di Commercialisti, condannando la stessa società al pagamento in favore della parte convenuta della somma di € 39.331,21 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, nonché alla refusione delle spese di
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