Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1289

CA Catania
Sentenza
13 gennaio 2025
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CA Catania
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1289
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1289
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 193/2022 R.G. promossa
DA
NO EL ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Carmen Caruso;

Appellante
CONTRO
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana EL Marchese;

Appellato
OGGETTO: invalidità civile – assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania depositato il 31.7.2020, AN
EL, premesso di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% a far data dal 14.01.2013 a seguito di decreto di omologa e che l'INPS solo dopo numerosi solleciti le aveva liquidato la somma di euro 6.099,54, chiedeva che
l'Istituto previdenziale venisse condannato al pagamento in favore di essa ricorrente della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data dell'accertamento (14.01.2013) fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi
(11.12.2019), nonché dell'assegno sociale dalla suddetta data dell'11.12.2019.
Con successivo ricorso depositato il 4.11.2020, la AN, insistendo nelle domande già proposte, impugnava il verbale di visita di revisione del
20.02.2020 deducendo che non poteva essere convocata a revisione dopo il compimento dei 65 anni e 7 mesi.
Il Tribunale, preliminarmente riuniti i ricorsi, con sentenza n. 3747/2021 depositata il 14.09.2021, rigettava le domande e compensava le spese di lite.
Appellava la citata sentenza AN EL, con atto depositato l'11.3.2022. Resisteva al gravame l'ente previdenziale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, qui integralmente richiamato,
l'appellante in sintesi censura la sentenza per erronea applicazione dell'art. 37 della legge n.448/1998, che prevede un iter secondo cui l'Istituto è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo al beneficiario affinché questi possa continuare a fruire della prestazione economica.
Deduce che l'INPS avrebbe dovuto prima comunicare la sospensione con apposita notifica e dopo procedere alla revoca della prestazione previdenziale come peraltro confermato anche dalla Circolare Inps n.1835 del 6.05.2021.
Ribadisce che essa appellante, successivamente alla presunta convocazione a visita del 23.10.2014, avrebbe dovuto ricevere altre due comunicazioni, ovvero la comunicazione della sospensione della prestazione con invito a presentarsi a nuova visita munita di certificazione comprovante l'impossibilità di presenziare alla visita precedentemente fissata, la
comunicazione del verbale di revoca della prestazione o di concessione del beneficio.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'invalidità del verbale Inps del
20.02.2020 in quanto essa appellante alla suddetta data, già titolare della pensione di invalidità, non
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