Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/02/2024, n. 32
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.342/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai
magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 342/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale civile
di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 13.05.2020 a conclusione del giudizio n.
1845/2012 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
tra
Comune di Ferrazzano, p.iva 00170690705, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. 64/2020 e procura alle liti stesa in calce
all'atto di appello, dall'avv. Michele di Lallo, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore in Campobasso, v. Principe di Piemonte n. 86
-APPELLANTE-
e
LL IO, c.f. [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla
comparsa di costituzione in appello, contenente appello incidentale, dall'avv. Franco Palladino,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Trieste n. 5.
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei
difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con
ordinanza del 18.05.2023, assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di comparse
conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Su ricorso del Comune di Ferrazzano, il Tribunale di Campobasso emetteva il decreto ingiuntivo n.
681/12, con il quale veniva intimato a LL IO di pagare in favore del ricorrente la somma di
€ 51.209,74, oltre accessori del credito e spese.
A fondamento della domanda monitoria il Comune deduceva che il 4 gennaio del 2012 erano
pervenute diverse segnalazioni al Comando di Polizia Municipale in ordine alla situazione di pericolo
in cui versava, per omessa manutenzione, il fabbricato di proprietà del LL, sito in quel Comune
alla via Porta del Piano;
asseriva il ricorrente che venne, pertanto, effettuato immediatamente un
sopralluogo da parte del responsabile dell'U.T.C., unitamente personale della Polizia Municipale e
redatta relativa relazione di servizio;
che, a seguito di ciò, il Sindaco p.t., ritenutane l'urgenza ed
indifferibilità, adottava l'ordinanza n. 1 del 5.01.2012 con cui si ordinava al LL di effettuare i lavori
di messa in sicurezza, disinfestazione e bonifica dell'immobile da iniziarsi entro tre giorni dalla
notifica ed ultimarsi entro venti giorni;
che non ottemperando il LL all'ordinanza sindacale,
all'esito di un ulteriore sopralluogo effettuato, oltre al Responsabile dell'U.T.C. e della Polizia
Municipale, anche dal Comando Vigili del Fuoco, il Comune provvedeva ad affidare all'impresa
del geom. ER AO, resasi aggiudicataria, i relativi lavori.
Su tale premessa e sulla base dell'art. 54, commi 4 e 5 L. 267/2000, l'Ente comunale si rivolgeva al
Tribunale per ottenere il decreto ingiuntivo al fine di recuperare le spese sostenute.
LL IO proponeva opposizione, contestando la domanda avversaria nell'an e nel quantum,
chiedendo di rigettarla e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il Comune di Ferrazzano, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto
dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 54.209,74, per come
corretta rispetto all'importo richiesto nel ricorso monitorio e successivo decreto a seguito di dedotto
errore materiale.
La causa veniva istruita con la prova per testi richiesta da entrambe le parti e con l'espletamento di
una c.t.u., tesa a verificare i lavori commissionati dal Comune ed eseguiti dall'impresa ER e a
quantificare i lavori effettivamente realizzati.
All'esito, l'adito Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 207/2020 , così provvedeva:
“Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso n.
681/2012 del 10.09.2012, RG 1369/2012;
Accerta che l'importo dovuto da LL IO al Comune
di Ferrazzano, per quanto accertato dal ctu, ammonta ad € 30.642,89 di cui € 18.704,13 per lavori,
al netto del ribasso del 10%, € 9.153,05 per oneri della sicurezza ed € 2.785,72 per IVA;
Condanna
l'opposto alla refusione del 50% delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente che
liquida nell'importo di € 120,00 per spese vive anticipate ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Pone le spese di ctu, liquidate in atti, a carico di
entrambe le parti in ragione del 50%.”
Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata il 7.12.2020 per l'udienza del 5.04.2021 e
iscritta a ruolo il 15.12.2020, il Comune di Ferrazzano ha proposto appello affidato a tre motivi, di
seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento del presente atto di appello ed
in riforma della sentenza n. 207/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 25 marzo 2020 e
depositata in cancelleria il 13 maggio 2020,
- condannare il sig. LL IO al pagamento, in favore del Comune di Ferrazzano e come
accertato dalla CTU espletata in corso di causa, dell'importo pari ad € 30.642,89, di cui €
18.704,13 per lavori, al netto del ribasso del 10%, € 9.153,05 per oneri della sicurezza ed €
2.785,72 per IVA;
- condannare altresì il sig. IO LL alla refusione, in favore del
Comune di Ferrazzano, delle spese e competenze del procedimento monitorio e del giudizio
di opposizione, liquidate come per legge;
- condannare parte appellata alla refusione altresì
delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Con comparsa del 12.03.2021, si è costituito LL IO chiedendo il rigetto dell'appello
principale e spiegando appello incidentale affidato ad un unico motivo, di seguito precisato,
rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'appello principale proposto dal Comune di Ferrazzano in quanto infondato in fatto e
in diritto;
2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 207/2020
(r.g.n. 1845/2012) pronunciata dal Tribunale di Campobasso, depositata in Cancelleria in data
13.05.2020:
3) dichiarare che nulla è dovuto dal signor LL IO al Comune di Ferrazzano in relazione
alla domanda proposta in sede monitoria;
4) dichiarare nullo, inefficace e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo n. 681/2012 (R.G. n. 1369/2012) emesso dal Tribunale di Campobasso in data
10.09.2012, notificato in data 29.09.2012;
5) condannare l'appellante Comune di Ferrazzano al
pagamento integrale delle spese processuali del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via prioritaria, per ragioni di ordine logico – giuridico, va esaminato l'appello incidentale, nel quale
il LL, con unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.:
secondo l'appellante incidentale il giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia
pronunciamento sulle censure mosse dal LL, sotto il profilo dell'an debeatur, concludendo nel
senso di nulla dovere al Comune.
In buona sostanza si lamenta il fatto che la circostanza che all'epoca