Corte d'Appello Torino, sentenza 27/09/2024, n. 810

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 27/09/2024, n. 810
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 810
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

N. 1509/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di OR
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies, 275 bis c.p.c. e 26 D.lvo n. 150/21
nella causa civile iscritta al n. 1509/2023 r.g. promossa da:
Archivio Notarile di OR (C.F. 80091070013), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, reclamante contro
Dott.ssa IA Principale (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Barosio
Vittorio e dell'avv. Dentico Serena resistente
e nel contraddittorio con
Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di OR
Udienza collegiale del 12/09/2024 svolta col metodo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: responsabilità disciplinare notaio, reclamo ex lege n. 89/1913.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'Archivio Notarile di OR:
“Voglia l'on. Corte adìta, in riforma dell'impugnata decisione della Co.Re.Di. per la
Circoscrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta, depositata in data 26 settembre 2023
(dispositivo letto all'udienza del 20 luglio 2023) e notificata il 14 novembre 2023, accogliere
l'istanza del 30 marzo 2023 dal Dirigente dell'Archivio Notarile di OR e confermare le sanzioni previste. Con vittoria delle spese di lite”.
Per il notaio Dott.ssa IA Principale:
“Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere integralmente il reclamo dell'Archivio Notarile di OR e, conseguentemente, confermare “in toto” la decisione della Co. Re. Di., e quindi il proscioglimento del notaio stesso da entrambi gli addebiti di cui alla richiesta di procedimento disciplinare del Direttore dell'Archivio Notarile del 30.3.2023;

- in subordine, e previa (a) eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 comma 2 della legge notarile, nella parte in cui prevede
l'applicazione obbligatoria ed “automatica” della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti del notaio che ha ricevuto un atto nullo a norma dell'art. 28 della medesima legge notarile, anziché la facoltà del Giudice di applicare discrezionalmente una tra le diverse sanzioni disciplinari previste dalla legge notarile, in base all'effettiva gravità dell'illecito (v. il paragrafo
II/b della comparsa di risposta del giorno 8.3.2024);

- previa in ogni caso (b) applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile (per le ragioni indicate al paragrafo III della comparsa medesima), irrogare al notaio stesso la sanzione disciplinare dell'avvertimento o – in estremo subordine – della censura;

- con il favore delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedimento disciplinare
All'esito dell'ispezione ordinaria biennale (2019 e 2020) è stato promosso un procedimento disciplinare a carico del Notaio Principale IA alla quale è stato contestato l'illecito disciplinare
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di cui all'art. 28 Legge n. 89/1913 in relazione alla nullità di due atti (di cui infra) privi delle dichiarazioni degli intestatari circa la “conformità allo stato di fatto” dei dati catastali e delle planimetrie, prescritte a pena di nullità dall'art. 29 comma 1-bis della legge n. 52/1985.
La contestazione ha in particolare riguardato:
(1) l'atto rep. n. 1752/1534 del 15 novembre 2019 denominato “Deroga alle limitazioni legali della proprietà relative alle distanze dai confini” con il quale uno dei comparenti (NO
TO proprietario di terreno con sovrastanti fabbricati), nell'autorizzare il mantenimento in opera del fabbricato esistente sul fondo limitrofo costruito ad una distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine, ha costituito a carico del proprio immobile la relativa servitù reale perpetua;

(2) l'atto rep. 2161/1882 del 2 luglio 2020 denominato “Costituzione di servitù” con cui una parte comparente (OC ON e TI AN), proprietaria di un fondo su cui insistono fabbricati urbani, ha costituito una servitù di attraversamento di tubazioni per impianti fognari a carico del proprio immobile ed a favore contiguo ad appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato urbano di proprietà dell'altro comparente (OC AT).
Il Notaio Principale IA ha contestato gli addebiti in relazione a ciascun atto.
(1) Quanto all'atto rep. n. 1752/1534 in data 15.11.2019, si è difesa deducendo che il fondo servente non è un fabbricato esistente ma un terreno censito al catasto terreni come “ente urbano” ed al catasto fabbricati come “bene comune non censibile”, che il riferimento ai fabbricati insistenti sul fondo servente è stato effettuato unicamente per identificare i soggetti proprietari dell'area, che è stato il Comune di Chieri a richiedere la stipula dell'atto ai fini del rilascio del permesso in sanatoria per la conservazione di un fabbricato costruito in violazione delle normative urbanistiche comunali con riferimento alla distanza rispetto al confine.
(2) Quanto all'atto rep. 2161/1882 in data 02.07.2020, si è difesa deducendo che il fondo servente
è un ente urbano ma la servitù era già esistente, venendo quindi in rilievo un negozio non costitutivo ma meramente ricognitivo.
Nel corso del procedimento disciplinare la CO.RE.DI., alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione n. 641/2023 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 ter, Legge
n. 52/1985, ha concesso al notaio incolpato termine per la conferma dell'atto rogato in data
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02.07.2020.
Il Notaio Principale IA ha quindi provveduto in data 28.06.2023 alla conferma dell'atto nel termine assegnato.
All'esito del procedimento disciplinare n. 1/23 RG, la CO.RE.DI. per la Circoscrizione del
Piemonte e Valle D'Aosta, con decisione depositata in data 26.09.2023 ha dichiarato il Notaio
Principale IA non responsabile dell'illecito disciplinare ascritto.
Illustrata la ratio sottesa alla sanzione di nullità di cui all'art. 29, comma 1 bis, Legge n. 52/1985, individuato l'ambito di operatività della norma (immobili già iscritti al catasto urbano) ed individuate le ipotesi escluse (particelle censite a catasto terreni, fabbricati rurali censiti al catasto terreni, “unità collabenti”, beni comuni non censibili ecc.), la CO.RE.DI. ha esaminato i due atti oggetto di procedimento disciplinare.
Quanto all'atto rep. n. 1752/1534 del 15 novembre 2019 denominato “Deroga alle limitazioni legali della proprietà relative alle distanze dai confini la CO.RE.DI. ha ritenuto non sussistente
l'addebito disciplinare in quanto il fondo servente non è costituito da un fabbricato esistente ma da un “ente urbano” atteso che il luogo di esercizio della servitù non è un fabbricato ma l'area di pertinenza del fabbricato stesso (censita al catasto terreni come “ente urbano” ed al catasto fabbricati come “bene comune non censibile).
Quanto all'atto rep. 2161/1882 del 2 luglio 2020 denominato “Costituzione di servitù”, la
CO.RE.DI. ha ritenuto indubbio che la servitù sia stata costituita a carico di un fondo servente censito al catasto fabbricati con conseguente nullità dell'atto per mancanza della dichiarazione di cui all'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985.
Ha ritenuto che la previsione della possibilità di conferma dell'atto nullo di cui all'art. 29, comma
1 ter, legge n. 52/1985
(come risultante dalle modificazioni introdotte con DL. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017) abbia modificato le finalità di ordine pubblico poste a fondamento della sanzione di nullità, ragione per la quale ha concluso nel senso che l'avvenuta conferma dell'atto nullo elida la nullità e faccia di conseguenza venir meno ex post la nullità dell'atto che giustifica l'applicazione dell'art. 28 legge n. 89/1913.
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Ha quindi ritenuto il Notaio Principale IA non responsabile anche di tale secondo addebito.
Sul proposto reclamo
L'Archivio Notarile di OR ha proposto tempestivo reclamo.
Il Notaio Principale IA ha concluso per il rigetto del reclamo e formulato difese subordinate.
La Procura Generale ha fatto pervenire il proprio “visto” in data 03.01.2024.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza fissata per la discussione (con termine per il deposito sino al 12.09.2024), questa Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 tercedies, 275 bis c.p.c., 26 D.lvo n. 150/2011.
Motivi di reclamo
L'Archivio Notarile di OR con il primo motivo censura la decisione della CO.RE.DI. nella parte in cui
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