Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/05/2024, n. 532

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/05/2024, n. 532
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 532
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1462/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 febbraio 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rizziconi (RC) alla Via Montessori n. Parte_1
40, presso e nello studio dell'Avv. P L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Oppido Mamertina (RC) alla Via Mazzini Controparte_1
n. 11, presso e nello studio dell'Avv. M Z, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;

INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 356/2023 del 28/07/2023 emessa dal Tribunale di
Vibo Valenta, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e per l'effetto:
1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:


1. autorizzare la sig. a continuare ad abitare presso la casa coniugale;
Parte_1



2. rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente;



3. assegnare la casa coniugale alla sig.ra per tutte le ragioni spiegate in Parte_1 narrativa;



4. dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a carico del ricorrente sig.

per abbandono ingiustificato del tetto coniugale e violazione del dovere Controparte_1 coniugale alla fedeltà e per tutte le motivazioni esposte in narrativa;



5. condannare il Sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria e al Controparte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata,

e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio ex D.M. 37/2018”.
Per l'appellato: “Chiede che la Corte rilevi i vizi denunciati nel presente, ovvero rilevi d'ufficio le irregolarità del processo emettendo i conseguenziali provvedimenti previsti nel codice di rito”.
Per il Procuratore Generale: “Si conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2017, presso il Tribunale di Vibo Valentia,
[...]
, nato a Tropea il 4 agosto 1973, premesso: - di aver contratto matrimonio CP_1 concordatario, in data 5 ottobre 2002, con , nata a Tropea il 19 settembre Parte_1
1975;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che da diverso tempo i coniugi, per incompatibilità caratteriale e incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale;
- che la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della avvenuta costituzione di una vita affettiva autonoma;
tanto premesso ha chiesto la declaratoria di separazione giudiziale
e l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio che, pur non Parte_1 opponendosi alla richiesta di separazione personale, ha contestato ogni assunto di parte ricorrente, ed ha spiegato domanda di addebito al marito.
1.3. Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ha autorizzato
i coniugi a vivere separatamente (ordinanza a verbale del 17 ottobre 2017) e, successivamente, con ordinanza del 3 aprile 2018, nulla ha disposto in ordine alla casa coniugale stante l'assenza
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di figli;
nulla ha disposto in ordine al mantenimento;
indi ha rimesso la parti dinanzi al nominato
Giudice Istruttore.
1.4. Con sentenza parziale n. 48/2021 pubblicata il 18 gennaio 2021, il Tribunale in composizione collegiale, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo al G.I. per la prosecuzione del giudizio sugli aspetti accessori alla già fissata udienza.
Indi, il Tribunale ha definito la causa pronunciando la sentenza n. 356/2023, resa il 5 giugno 2023
e pubblicata il 28 luglio 2023, con la quale ha così disposto:
A) rigetta la domanda di addebito;

B) nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;

C) compensa integralmente le spese di giudizio”.
§ 2. L'appello
2.1. Avverso detta sentenza, notificata il 31 luglio 2023, ha interposto Parte_1 appello, con ricorso depositato il 29 settembre 2023, affidandolo a tre motivi che si esamineranno.
2.2. Con decreto presidenziale in data 5 ottobre 2023 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 22 febbraio 2024.
2.3. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito la violazione dell'art. 83 Controparte_1
c.p.c., per difetto dello jus postulandi in capo al difensore di , alla data di Parte_1 redazione dell'atto di gravame, nonché la violazione dell'art. 342 c.p.c., ed ha concluso chiedendo che “la Corte rilevi i vizi denunciati, ovvero rilevi d'ufficio le irregolarità del processo emettendo i conseguenziali provvedimenti previsti nel codice di rito”.
2.4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.5. L'udienza del 22 febbraio 2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza dell'8 marzo
2024, comunicata alle parti il 12 marzo 2024.
§ 3. Le questioni pregiudiziali
3.1. L'eccezione di violazione dell'art. 83 c.p.c., per carenza di jus postulandi in capo al difensore di , alla data di redazione dell'atto di gravame, non ha fondamento. Parte_1
In effetti, per come precisato dall'Avv. P L, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 febbraio 2024, la procura speciale alle liti rilasciata dalla , in data 30 giugno 2017, in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel Pt_1 giudizio di primo grado, includeva ed include la facoltà, per il difensore, di rappresentare ed assistere “nella presente procedura (…) in ogni sua fase e grado, anche Parte_1
d'appello”.
3.2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
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Ed invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal
Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.3. La statuizione del Tribunale circa l'assegnazione della casa coniugale, non è stata specificamente censurata, così che essa è ormai trascorsa in giudicato.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sul rigetto del cumulo di domande restitutorie/risarcitorie avanzate dall'appellante nel processo di separazione e divorzio.
Travisamento della normativa contenuta in capo all'art. 40 c.p.c., erronea applicazione del limite alla proposizione di pluralità di domande per difetto di connessione qualificata. Incoerenza della pronunciata inammissibilità relativamente alla proposta domanda risarcitoria di parte appellante per maturazione delle preclusioni istruttorie”, impugna la sentenza nella Controparte_2 parte in cui il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la improponibilità in sede di separazione giudiziale dei coniugi delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dalle parti. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che esse “esulano dalla materia relativa al giudizio di separazione attesa la specificità del rito (…). Nella specie, la connessione tra le domande a contenuto patrimoniale e quelle risarcitorie avanzate dalle parti e quella di separazione non è riconducibile ad alcuna ipotesi di connessione qualificata, conseguendone che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio” (cfr. sentenza, pagg. 2-3). La domanda risarcitoria avanzata dalla resistente è stata ritenuta e dichiarata altresì inammissibile “in quanto proposta, per la prima volta, solo con le memorie ex art. 183 n. 2 cpc finalizzate esclusivamente alle indicazioni delle prove richieste dalle parti” (cfr. sentenza, pag. 3).
Obietta l'appellante che, sussiste, nel caso di specie, l'esigenza di ampliare “le maglie asfittiche in cui il giudice di prime cure ha soffocato le giuste richieste risarcitorie avanzate dalla resistente odierna appellante, poiché la possibilità di proporre nei giudizi di separazione e di divorzio una pluralità di domande anche prive di una connessione forte con quella instaurata in via principale può trovare concreta attuazione, in virtù di una tangibile sovrapposizione di piani di riequilibrio
4 economico anelati dalla parte lesa, congruamente supportati da adeguato corredo probatorio, come nel caso di specie l'odierna appellante è stata in grado di fornire in maniera inequivocabile prova del proprio diritto a vedersi
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