Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2024, n. 3513

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2024, n. 3513
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3513
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4269/2022 assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta in data 24 aprile 2024 e vertente
TRA
RO EL SE, nato a [...] il [...], c.f. [...];

RO NE SE, nato a [...] il [...], c.f. [...];

RO RA, nato a [...] il [...], c.f. [...];
RO
RI, nata a [...] il [...], c.f. [...], tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonella Lamura, c.f. [...]e Nicoletta Maiello, c.f. MLL
NLT 73R63 F839C, presso il cui studio in DA al vico II Principe Umberto n. 4 elettivamente domiciliano, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicilio digitale antonella.lamura@avvocatinapoli.legalmail.it e nicolettamaiello@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLANTI
CONTRO
TO di AR AL, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Muro, c.f. [...], nel cui studio in DA alla via Libertà, n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale luigimuro@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
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Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
NONCHÉ
GN AN, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Barbatelli, c.f. BRB MRZ 55C08 GF839W, e dall'Avvocato
Alessandro Verre, c.f. [...], giusta procura in calce in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Napoli alla piazza G. Bovio, n. 22, indirizzi di posta elettronica certificata – domicilio digitale mauriziobarbatelli@avvocatinapoli.legalmail.it e alessandroverre@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
RO NT EL, nata a [...] il [...], c.f. [...]e
RO NT, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentati
e difesi dagli Avvocati Antonella Lamura, c.f. [...]e Nicoletta Maiello,
c.f. [...], presso il cui studio in DA al vico II Principe Umberto n. 4 elettivamente domiciliano, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicilio digitale antonella.lamura@avvocatinapoli.legalmail.it e nicolettamaiello@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLATI
E
TO EN, c.f. [...]
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 7672/2022 in data 8 agosto
2022, pubblicata in data 9 agosto 2022 e notificata il 29 settembre 2022 in materia di diritti reali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per riprodotte in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con appello ritualmente notificato in data 11 ottobre 202 EL SE RO,
NE SE RO, RA RO e RI RO hanno impugnato la sentenza n. 7672/2022 pubblicata in data 9 agosto 2022 e loro notificata il successivo 29 settembre con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda subordinata che AL TO di AR ha proposto

contro

RA RO, NE SE
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RO, DO RO, AN GN e EN TO, successivamente estesa sia a EL SE RO, dante causa dell'GN, sia agli eredi di
DO RO, vocati per integrare il contraddittorio: NT EL RO,
NT RO e RI RO, tra le altre statuizioni, dopo avere dichiarato
coattivamente costituita per usucapione la servitù di scarico” sulla particella 341 del foglio 13 in
DA in titolarità dell'attore a beneficio delle particelle 197, 340, 60 sub 1 e 659 rispettivamente di proprietà di NE SE RO, RA RO, AN
GN – cui ha riconosciuto il diritto d'essere manlevato da EL SE
RO - e RI RO, li ha condannati in solido a pagare a costui a titolo di indennità la somma di € 15.000,00 oltre IVA.
Appellando in via principale la decisione, EL SE RO, NE SE
RO, RA RO e RI RO hanno ribadito il loro acquisto per usucapione della servitù di scarico, affermata dal Tribunale, ma protestato la contraddittorietà di tale statuizione con la condanna al pagamento dell'indennità in favore del proprietario del fondo asservito fuori dall'ipotesi dell'art. 1043 c.c., dolendosi anche del riconoscimento dell'IVA con violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 633/1972.
Dopo avere stigmatizzato la contraddizione tra acquisto per usucapione e costituzione coattiva e dubitato che sia corretta la misura dell'indennità accessoriata dell'IVA, pur in difetto dei presupposti normativi, abiurando anche la condanna solidale al pagamento, fonte di pericolo che solo uno tra loro sia esposto al pagamento di un consistente importo di denaro, hanno chiesto all'adita Corte di sospendere l'esecutività del titolo giudiziale impugnato.
Nel merito, hanno invece domandato che, confermando l'avvenuta usucapione da parte loro del diritto di mantenere l'impianto fognario per cui è causa sulla particella n. 341 del foglio 13 in DA di proprietà di TO di AR AL, il Collegio dichiari non dovuta per detto titolo alcuna indennità. In subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Solo in via estremamente gradata hanno chiesto di dichiarare costituita la servitù coattiva di scolo ai sensi dell'art. 1043 c.c., in ogni caso con le spese del doppio grado del giudizio da distrarre ai difensori antistatari.

2. Il 9 gennaio 2023 (tempestivamente essendo la citazione in appello avvenuta per l'udienza del 31 gennaio 2023) si è costituito AN GN che, espressa adesione all'appello principale, ha a sua volta chiesto, con propria impugnazione incidentale, di respingere ogni
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domanda proposta da AL TO di AR e, confermata la pronunciata usucapione, di escludere la condanna al pagamento dell'indennità, non vertendosi nell'ipotesi del primo comma dell'art. 1038 c.c., stigmatizzando la contraddittorietà della statuizione di primo grado ed estendendo poi la censura alla misura della stessa e alla previsione della solidarietà nel debito. Ulteriore critica è stata elevata alla decisione di fare luogo alla compensazione delle spese del giudizio.

3. Il 10 gennaio 2023, in maniera altrettanto tempestiva, si è costituito AL TO di
AR che ha resistito all'impugnazione avversaria e ha proposto appello incidentale contro la statuizione di rigetto della sua domanda tesa ad ottenere la condanna degli avversari a rimuovere le tubature e i pozzetti di raccolta allocati illegittimamente sulla sua proprietà, richiamando giurisprudenza per la quale la prova dell'acquisto per usucapione va assolta con rigore, dimostrando – cioè - il fatto che il possesso esercitato sia avvenuto uti dominus e non uti condominus, stigmatizzando anche le sue ripetute iniziative per contrastarlo. Ha concluso domandando di correggere la ricostruzione del fatto accogliendo la domanda di rimozione delle tubature di scarico oggetto di causa, con ogni pronuncia conseguenziale, inclusa la condanna al pagamento dell'indennità d'occupazione stabilita in sentenza, con favore delle spese in distrazione.

4. Rilevata la necessità di notificare l'appello principale ai sensi dell'art. 332 c.p.c. anche a
EN TO, parte nel giudizio di primo grado, nonché di notificare gli appelli incidentali proposti da AL TO di AR e da AN GN agli appellati non costituiti
NT RO e NT EL RO, con ordinanza del 1° febbraio 2023 la
Corte ha ordinato gli adempimenti.

5. Il 9 maggio 2023 si sono costituiti NT EL RO e NT RO, rispettivamente coniuge e figlio di DO RO, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo erede testamentaria dell'immobile a cui servizio esiste la contestata servitù la sola RI RO.

6. Nessuno si è costituito per EN TO che ha ricevuto notificato a mani proprie
l'appello incidentale in data 16 febbraio 2023 e l'appello principale in data 2 marzo 2023.
EL non ha quindi appellato la statuizione per quanto di suo interesse.

7. Con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 è stata accolta
l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per quanto di interesse della parte appellante e fissata udienza per le conclusioni.
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In appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ma è stata verificata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato all'udienza del 24 aprile 2024 la
Corte ha assunto la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.

8. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.

8.1. Con citazione ritualmente notificata a luglio 2010 AL TO di AR, premesso di essere proprietario di un fabbricato con annessa area cortilizia in DA alla via
Solchiaro n. 43 (ex 37), in catasto al foglio 11, particella 341, ha evocato in giudizio RA
RO, NE SE RO, DO RO, AN GN e
EN TO chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittima collocazione delle tubature di scarico fognario … relativo alle proprietà degli odierni chiamati e di eventuali pozzetti di raccolta di cui fosse riscontrata l'esistenza abusivamente immessi nella proprietà dell'istante;
per l'effetto condannare i convenuti alla rimozione delle tubature

e degli eventuali pozzetti di raccolta ed ispezione insistenti sul fondo nonché condannarli al pagamento della indennità di abusiva occupazione fino alla integrale rimozione;
in via subordinata, qualora in giudizio fosse
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