Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/02/2024, n. 392
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R.G. n. 642/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 11.4.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 642/2020 promossa da:
LA SA IN
Avv. Guido Moschella
contro
:
RI S.P.A.
Avv.ti Riccardo Imperiali e Marzia Imperiali
Fatti di causa
Nell'anno 2017, ON La RO, nato a [...] il [...], conveniva avanti al Tribunale di
Bologna RI s.p.a. esponendo che:
- il 9.9.2013, domandava a RI di conoscere i dati registrati a proprio nome sul Sistema di
Informazioni Creditizie nonché quelli raccolti presso i Tribunali e gli Uffici di Pubblicità Immobiliare esistenti nelle Banche Dati RI;
- il 13.9.2013, RI riscontrava la richiesta con nota nella quale aveva rappresentato un dato errato, ossia l'iscrizione a suo carico di un'ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Messina che, invece, era stata iscritta a carico del suo omonimo “ON La RO nato a [...] il [...]” per
l'importo di € 150;
- il 14.9.2013, sicuro dell'inesistenza di quella iscrizione, richiedeva un'ispezione ipotecaria presso
l'Agenzia delle Entrate da cui non risultava tale ipoteca giudiziale;
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- il 16.9.2013, con richiesta online, come da istruzioni presenti nel relativo sito internet, chiedeva la correzione della nota e, quindi, la cancellazione dei dati errati;
- RI, pur riscontrando la richiesta, non correggeva l'errore che risultava presente anche nella nota del 20.9.2013;
- al fine di chiarire ogni dubbio, si procurava la nota di iscrizione dell'ipoteca giudiziale in questione presso l'Agenzia del Territorio e così accertava che l'ipoteca risultava iscritta il 17.8.2012 ma a carico di un proprio omonimo, tale ON La RO nato a [...] il [...];
- nel frattempo, essendo iscritto all'albo dei broker di assicurazione ed impegnato in attività nel settore assicurativo sin dal 1999, si candidava come broker di assicurazione a CN CE Company
Limited la quale con lettera del 25.3.2014 rifiutava la proposta di collaborazione a causa dell'ipoteca giudiziale erroneamente segnalata da RI, pur manifestando apprezzamenti nei suoi confronti;
- una simile richiesta di candidatura come broker veniva rifiutata, con la medesima motivazione e nonostante gli apprezzamenti espressi nei suoi confronti, anche da CE European Group Ltd-
Rappresentanza Generale per l'Italia con lettera del 4.4.2014;
- presentava a RI un'ulteriore richiesta, riscontrata con nota del 6.5.2014 dalla quale i dati risultavano ancora invariati;
- circa un mese dopo, presentava un'ulteriore proposta di collaborazione a TO CE (UK)
Limited la cui Rappresentanza Generale per l'Italia, con lettera dell'11.6.2014, precisava che la segnalazione dell'ipoteca giudiziale riportata da RI non consentiva di avviare il rapporto di collaborazione nonostante le richieste di quotazione dei rischi assicurativi fossero di assoluto interesse;
- con lettera raccomandata a/r del 25.6.2014, egli intimava a RI di cancellare il dato errato e RI rispondeva in data 19.8.2014 con nota da cui non risultava più l'ipoteca giudiziale in questione.
L'attore chiedeva di accertare la responsabilità di RI in ordine all'erroneo inserimento del dato nella
Banca Dati e all'inerzia mostrata nel rimuoverlo nonostante i solleciti di cancellazione, nonché per la mancata comunicazione del trattamento, riconducendo tale responsabilità nell'alveo della disciplina del
d.lgs. 196/2003, così qualificandola quale responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 196/2003. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata conclusione degli affari CN, TO e CE, pari a € 1.710.000, quale danno da lucro cessante o, in subordine, quale perdita di chance, pari a € 855.000;
del danno curriculare e da perdita di chance lavorativa per l'impossibilità di portare avanti in maniera proficua la propria attività di broker, da liquidarsi in € 337.937;
del danno all'onore e alla reputazione da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 50.000;
del danno morale per le sofferenze psicologiche patite e per
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la compromissione della sua carriera;
del danno in re ipsa per l'inserimento del dato errato, la mancata comunicazione e il mantenimento dello stesso nelle banche dati, nonostante i solleciti.
Si costituiva in giudizio RI s.p.a. che, pur ammettendo l'errata associazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a carico di un omonimo all'anagrafica dell'attore, rimasta visibile per circa un anno, chiedeva di rigettare le domande, perché infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 290/2020 rigettava le domande dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale riteneva che le circostanze di fatto allegate dall'attore non fossero idonee a dimostrare che, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento addebitabile a RI, si fosse verificato un danno ingiusto determinato, tanto sotto il profilo della sussistenza effettiva quanto sotto il profilo della riferibilità alla condotta del danneggiante “sia con riguardo al canone generale di dimostrazione del fatto illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. – applicabile al caso di specie, non avendo l'attore introdotto l'odierna vertenza con il rito previsto per le controversie in materia di trattamento dei dati personali all'art. 152
D.lg. 196/03 – ma anche nell'ipotesi in cui si volesse applicare alla concreta fattispecie controversa il regime di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c., in quanto richiamato dall'art. 15 D.Lgs. 196/03 in ordine ai danni imputabili al presunto illecito trattamento dei dati personali”, considerato che “il regime probatorio di favore introdotto dall'art. 15 del D.Lgs. 196/03 nei confronti di chiunque assuma una lesione dei propri diritti per effetto del trattamento dei dati, non arriva al punto da esonerare la parte dalla dimostrazione di un danno effettivamente subito e dalla sua diretta riferibilità ad un trattamento illegittimo imputabile a RI, secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c. ed in base ad un rigoroso nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso che, nel caso di specie, sembra del tutto evanescente, alla luce delle circostanze di seguito dedotte”.
Quanto al rifiuto all'offerta di collaborazione professionale opposto dalle compagnie di assicurazione
CN, CE e TO, il Tribunale riteneva che la tesi attorea non fosse credibile e ragionevolmente sostenibile, atteso che:
- “non si comprende a che titolo ed in che modo, le predette Compagnie siano entrate in possesso del pregiudizievole erroneo, dal momento che, di per sé stesse, non erano legittimate ad accedere al SIC, né hanno mai instaurato alcun rapporto contrattuale con la Centrale Rischi”, in forza del quale fosse loro consentito di accedere quanto meno alle altre Banche Dati di pertinenza di RI, incluso il
Database “Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari” da cui risultava attinto il dato erroneo;
- la circostanza che fossero state tali Compagnie a chiedere, per lo svolgimento della c.d. “due diligence”, anche le visure RI e CR Banca d'Italia risultava contraddetta dalle missive prodotte dalla difesa di
RI (cfr. nota Chubb European Group Ltd, società incorporante la CE, sub. all. 28 fasc. RI e nota
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CN sub all. 1 alla memoria istruttoria n. 1 RI) e da quanto dichiarato telefonicamente dal rappresentante generale di TO all'ufficio legale interno della Centrale Rischi. Il Tribunale, poi, osservava che, anche ammettendo che le tre Compagnie avessero fondato il diniego di collaborazione sulla base del report RI, le lettere di diniego risalivano ai mesi di marzo, aprile e giugno 2014 e che
“dunque, l'attore, all'epoca pienamente edotto dell'errore in cui era incorsa la Centrale rischi, avrebbe potuto avvalersi, in maniera del tutto legittima, di due differenti opzioni, per orientare le
Compagnie ad un esito positivo della loro due diligence: il signor La RO avrebbe, anzitutto, potuto, sin dal momento della ricezione della richiesta della documentazione RI da parte delle Compagnie interpellate, esibire loro il precedente report Eurisc del 14 marzo 2013 – il primo richiesto dall'attore in ordine cronologico ed in suo possesso (cfr. all.ti 4 e 5 al fascicolo RI) – che non riportava il pregiudizievole erroneo, pur recando fedelmente le altre negatività di merito creditizio;
in subordine,
l'attore avrebbe potuto comunicare ex post senza ritardo alle Compagnie interpellate l'errore in cui era palesemente incorsa RI sulla scorta degli elementi documentali già in suo possesso (ossia
l'ispezione ipotecaria allegata all'istanza di cancellazione dell'ipoteca giudiziale in all. 8 fascicolo
RI), richiedendo alle imprese interpellate di modificare gli esiti della loro due diligence allora evidentemente ancora in corso, sulla base del semplice inoltro documentale della nota di iscrizione ipotecaria corretta attestante la relativa iscrizione a carico dell'omonimo La RO nato nel 1944, così come fatto per l'avversa istanza rivolta a RI in data 16.9.2013 (All.8 fascicolo RI)”.
Il Tribunale rilevava, ancora, che, contrariamente a quanto era lecito attendersi da qualunque operatore professionale di media diligenza, La RO non aveva assunto nei riguardi delle citate Compagnie alcuna iniziativa volta a ripristino della propria credibilità commerciale mentre “sarebbe bastato introitare alle suddette Compagnie la stessa identica documentazione allegata alla mail inviata dall'attore a RI in data 16.9.2013, cfr. doc. 7 al fascicolo attoreo e all. 8 al fascicolo RI” o, dopo la ricezione dei riscontri negativi, “rendere
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 11.4.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 642/2020 promossa da:
LA SA IN
Avv. Guido Moschella
contro
:
RI S.P.A.
Avv.ti Riccardo Imperiali e Marzia Imperiali
Fatti di causa
Nell'anno 2017, ON La RO, nato a [...] il [...], conveniva avanti al Tribunale di
Bologna RI s.p.a. esponendo che:
- il 9.9.2013, domandava a RI di conoscere i dati registrati a proprio nome sul Sistema di
Informazioni Creditizie nonché quelli raccolti presso i Tribunali e gli Uffici di Pubblicità Immobiliare esistenti nelle Banche Dati RI;
- il 13.9.2013, RI riscontrava la richiesta con nota nella quale aveva rappresentato un dato errato, ossia l'iscrizione a suo carico di un'ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Messina che, invece, era stata iscritta a carico del suo omonimo “ON La RO nato a [...] il [...]” per
l'importo di € 150;
- il 14.9.2013, sicuro dell'inesistenza di quella iscrizione, richiedeva un'ispezione ipotecaria presso
l'Agenzia delle Entrate da cui non risultava tale ipoteca giudiziale;
pagina 1 di 15
- il 16.9.2013, con richiesta online, come da istruzioni presenti nel relativo sito internet, chiedeva la correzione della nota e, quindi, la cancellazione dei dati errati;
- RI, pur riscontrando la richiesta, non correggeva l'errore che risultava presente anche nella nota del 20.9.2013;
- al fine di chiarire ogni dubbio, si procurava la nota di iscrizione dell'ipoteca giudiziale in questione presso l'Agenzia del Territorio e così accertava che l'ipoteca risultava iscritta il 17.8.2012 ma a carico di un proprio omonimo, tale ON La RO nato a [...] il [...];
- nel frattempo, essendo iscritto all'albo dei broker di assicurazione ed impegnato in attività nel settore assicurativo sin dal 1999, si candidava come broker di assicurazione a CN CE Company
Limited la quale con lettera del 25.3.2014 rifiutava la proposta di collaborazione a causa dell'ipoteca giudiziale erroneamente segnalata da RI, pur manifestando apprezzamenti nei suoi confronti;
- una simile richiesta di candidatura come broker veniva rifiutata, con la medesima motivazione e nonostante gli apprezzamenti espressi nei suoi confronti, anche da CE European Group Ltd-
Rappresentanza Generale per l'Italia con lettera del 4.4.2014;
- presentava a RI un'ulteriore richiesta, riscontrata con nota del 6.5.2014 dalla quale i dati risultavano ancora invariati;
- circa un mese dopo, presentava un'ulteriore proposta di collaborazione a TO CE (UK)
Limited la cui Rappresentanza Generale per l'Italia, con lettera dell'11.6.2014, precisava che la segnalazione dell'ipoteca giudiziale riportata da RI non consentiva di avviare il rapporto di collaborazione nonostante le richieste di quotazione dei rischi assicurativi fossero di assoluto interesse;
- con lettera raccomandata a/r del 25.6.2014, egli intimava a RI di cancellare il dato errato e RI rispondeva in data 19.8.2014 con nota da cui non risultava più l'ipoteca giudiziale in questione.
L'attore chiedeva di accertare la responsabilità di RI in ordine all'erroneo inserimento del dato nella
Banca Dati e all'inerzia mostrata nel rimuoverlo nonostante i solleciti di cancellazione, nonché per la mancata comunicazione del trattamento, riconducendo tale responsabilità nell'alveo della disciplina del
d.lgs. 196/2003, così qualificandola quale responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 196/2003. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata conclusione degli affari CN, TO e CE, pari a € 1.710.000, quale danno da lucro cessante o, in subordine, quale perdita di chance, pari a € 855.000;
del danno curriculare e da perdita di chance lavorativa per l'impossibilità di portare avanti in maniera proficua la propria attività di broker, da liquidarsi in € 337.937;
del danno all'onore e alla reputazione da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 50.000;
del danno morale per le sofferenze psicologiche patite e per
pagina 2 di 15
la compromissione della sua carriera;
del danno in re ipsa per l'inserimento del dato errato, la mancata comunicazione e il mantenimento dello stesso nelle banche dati, nonostante i solleciti.
Si costituiva in giudizio RI s.p.a. che, pur ammettendo l'errata associazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a carico di un omonimo all'anagrafica dell'attore, rimasta visibile per circa un anno, chiedeva di rigettare le domande, perché infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 290/2020 rigettava le domande dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale riteneva che le circostanze di fatto allegate dall'attore non fossero idonee a dimostrare che, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento addebitabile a RI, si fosse verificato un danno ingiusto determinato, tanto sotto il profilo della sussistenza effettiva quanto sotto il profilo della riferibilità alla condotta del danneggiante “sia con riguardo al canone generale di dimostrazione del fatto illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. – applicabile al caso di specie, non avendo l'attore introdotto l'odierna vertenza con il rito previsto per le controversie in materia di trattamento dei dati personali all'art. 152
D.lg. 196/03 – ma anche nell'ipotesi in cui si volesse applicare alla concreta fattispecie controversa il regime di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c., in quanto richiamato dall'art. 15 D.Lgs. 196/03 in ordine ai danni imputabili al presunto illecito trattamento dei dati personali”, considerato che “il regime probatorio di favore introdotto dall'art. 15 del D.Lgs. 196/03 nei confronti di chiunque assuma una lesione dei propri diritti per effetto del trattamento dei dati, non arriva al punto da esonerare la parte dalla dimostrazione di un danno effettivamente subito e dalla sua diretta riferibilità ad un trattamento illegittimo imputabile a RI, secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c. ed in base ad un rigoroso nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso che, nel caso di specie, sembra del tutto evanescente, alla luce delle circostanze di seguito dedotte”.
Quanto al rifiuto all'offerta di collaborazione professionale opposto dalle compagnie di assicurazione
CN, CE e TO, il Tribunale riteneva che la tesi attorea non fosse credibile e ragionevolmente sostenibile, atteso che:
- “non si comprende a che titolo ed in che modo, le predette Compagnie siano entrate in possesso del pregiudizievole erroneo, dal momento che, di per sé stesse, non erano legittimate ad accedere al SIC, né hanno mai instaurato alcun rapporto contrattuale con la Centrale Rischi”, in forza del quale fosse loro consentito di accedere quanto meno alle altre Banche Dati di pertinenza di RI, incluso il
Database “Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari” da cui risultava attinto il dato erroneo;
- la circostanza che fossero state tali Compagnie a chiedere, per lo svolgimento della c.d. “due diligence”, anche le visure RI e CR Banca d'Italia risultava contraddetta dalle missive prodotte dalla difesa di
RI (cfr. nota Chubb European Group Ltd, società incorporante la CE, sub. all. 28 fasc. RI e nota
pagina 3 di 15
CN sub all. 1 alla memoria istruttoria n. 1 RI) e da quanto dichiarato telefonicamente dal rappresentante generale di TO all'ufficio legale interno della Centrale Rischi. Il Tribunale, poi, osservava che, anche ammettendo che le tre Compagnie avessero fondato il diniego di collaborazione sulla base del report RI, le lettere di diniego risalivano ai mesi di marzo, aprile e giugno 2014 e che
“dunque, l'attore, all'epoca pienamente edotto dell'errore in cui era incorsa la Centrale rischi, avrebbe potuto avvalersi, in maniera del tutto legittima, di due differenti opzioni, per orientare le
Compagnie ad un esito positivo della loro due diligence: il signor La RO avrebbe, anzitutto, potuto, sin dal momento della ricezione della richiesta della documentazione RI da parte delle Compagnie interpellate, esibire loro il precedente report Eurisc del 14 marzo 2013 – il primo richiesto dall'attore in ordine cronologico ed in suo possesso (cfr. all.ti 4 e 5 al fascicolo RI) – che non riportava il pregiudizievole erroneo, pur recando fedelmente le altre negatività di merito creditizio;
in subordine,
l'attore avrebbe potuto comunicare ex post senza ritardo alle Compagnie interpellate l'errore in cui era palesemente incorsa RI sulla scorta degli elementi documentali già in suo possesso (ossia
l'ispezione ipotecaria allegata all'istanza di cancellazione dell'ipoteca giudiziale in all. 8 fascicolo
RI), richiedendo alle imprese interpellate di modificare gli esiti della loro due diligence allora evidentemente ancora in corso, sulla base del semplice inoltro documentale della nota di iscrizione ipotecaria corretta attestante la relativa iscrizione a carico dell'omonimo La RO nato nel 1944, così come fatto per l'avversa istanza rivolta a RI in data 16.9.2013 (All.8 fascicolo RI)”.
Il Tribunale rilevava, ancora, che, contrariamente a quanto era lecito attendersi da qualunque operatore professionale di media diligenza, La RO non aveva assunto nei riguardi delle citate Compagnie alcuna iniziativa volta a ripristino della propria credibilità commerciale mentre “sarebbe bastato introitare alle suddette Compagnie la stessa identica documentazione allegata alla mail inviata dall'attore a RI in data 16.9.2013, cfr. doc. 7 al fascicolo attoreo e all. 8 al fascicolo RI” o, dopo la ricezione dei riscontri negativi, “rendere
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