Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2024, n. 64

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2024, n. 64
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 64
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 633/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di Appello con oggetto: Altri istituti e leggi speciali proposta da:
PE ST (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] e PE EN (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado, dall'Avv. Salvatore Sciortino (C.F. [...]) e dall'Avv. Maria Josè Sciortino (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in
Sanremo, via Fratti, n. 5;

-Appellanti
-contro-
RUBICON SPV s.r.l. (C.F.07082190963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via San Prospero, n. 4 in Milano, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Leonardo Blandino (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flavia Zuffi, sito in Genova, Via Alla Porta degli Archi, n. 10/18;

-Appellata
-nonché contro-
TUTTOFUORISTRADA DI SCIANNA MASSIMO;


-Appellata, contumace
-per la riforma- della sentenza n. 767/21 del Tribunale di RI, pubblicata in data 21.12.2021.
Conclusioni delle parti:
Per gli Appellanti: “in via pregiudiziale insistono per la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante n. 593 del 24.10.2019 emesso dal Tribunale di RI per difetto di legittimazione attiva in ordine alla titolarità del credito. Si rappresenta a tal proposito che la predetta eccezione può essere sollevata in ogni fase, e grado del giudizio e si richiama a tal proposto C. Cass. SS. UU18/2/16 n. 2951;
Nel merito: - in via

Principale: in riforma della sentenza appellata, revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 593 del 24.10.2019 emesso dal Tribunale di RI per mancata dimostrazione da parte dell'opposta/creditrice della sussistenza del credito;
- in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto recante n. 593 del 24.10.2019 emesso dal

Tribunale di RI per inadempimento da parte del venditore;
- In ulteriore subordine: revocare il decreto ingiuntivo opposto recante n. 593 del 24.10.2019 emesso dal Tribunale di RI per intervenuta prescrizione del credito o, quantomeno degli interessi liquidati oltre il quinquennio;
- - in estremo subordine: revocare il decreto ingiuntivo opposto recante n. 593 del 24.10.2019 emesso dal

Tribunale di RI nei confronti del signor PO EN tenuto conto che la firma apposta al contratto è palesemente apocrifa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: = in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione ex articolo 283 Codice Procedura
Civile della sentenza n. 767/2021 emessa dal Tribunale di RI il 21 dicembre
2021;
= nel merito: dichiarare inammissibili i motivi di appello ed il gravame proposto dai sig.ri PO ST e PO EN e, in ogni caso, rigettarlo, confermando la sentenza n. 767/2021, emessa dal Tribunale di RI il 21 dicembre 2021 con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
”.
***
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 593/2019 emesso dal Tribunale di RI in data
24/10/2019, PO ST e PO EN venivano ingiunti a corrispondere alla IC SPV s.r.l. la somma di € 46.447,13 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancata estinzione del contratto n. 74050 avente ad oggetto la liquidazione di un contratto di finanziamento di € 18.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di n. 72 rate di € 371,00 cadauna, sottoscritto in origine con la Citifin Italia s.p.a.
Gli odierni appellanti proponevano ritualmente opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo: in via principale, la declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'intero credito richiesto;
in via subordinata: la declaratoria dell'intervenuta prescrizione della somma richiesta fino al mese di giugno 2019 e la rideterminazione del credito residuo in complessivi €. 3.338,91;
in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento del venditore;
in estremo subordine, l'accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione di PO EN sul contratto di finanziamento;
in ogni caso, l'accertamento del superamento della soglia dell'usura
Con comparsa di risposta dell'1/05/2020, si costituiva la IC SPV s.r.l. chiedendo la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto del 24/07/2020 si costituiva, altresì, il terzo chiamato Tutto Fuori Strada di IA SI, il quale chiedeva: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva o, in ogni caso, per intervenuta prescrizione dell'azione contrattuale;
nel merito, la reiezione della domanda in garanzia poiché infondata in fatto e diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova orale, e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di RI rigettava l'opposizione.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- l'odierna appellata avrebbe provato che il credito azionato monitoriamente era stato oggetto di cessione pro soluto da parte della società mutuataria alla IC SPV s.r.l nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99 e all'art. 58 D. Lgs. 385/1993;

- la IC SPV s.r.l. avrebbe fornito la prova del credito de quo producendo la documentazione contrattuale e la circostanza risulterebbe altresì dimostrata dalle dichiarazioni rese in sede di interpello da PO ST;

- l'eccezione di prescrizione sollevata dagli originari opponenti non sarebbe stata adeguatamente provata, non avendo essi offerto in prova la invocata missiva di risoluzione;

- nella specie, in ragione della circostanza che l'ultima rata del piano di ammortamento sarebbe scaduta il 25 aprile 2010, il termine prescrizionale decennale non era ancora maturato alla data della proposizione della presente azione;

- l'art. 42 del Codice del Consumo non sarebbe applicabile al caso di specie, perché
PO ST e PO EN non solo non avrebbero offerto la prova della costituzione in mora della concessionaria Tutto DA di Sciana SI, ma, con l'art. 14 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, avrebbero anche escluso il rapporto di esclusiva con l'esercizio commerciale convenzionato e avrebbero contrattualmente pattuito l'inopponibilità dell'inadempimento della concessionaria alla finanziaria CA Italia s.p.a.;

- non avendo gli attori in opposizione offerto la prova documentale della risoluzione del rapporto contrattuale nel corso dell'anno 2007, anche le deduzioni svolte in relazione al quantum debeatur sarebbero prive di pregio, avendo la società finanziaria del tutto legittimamente applicato gli interessi di mora sulla sola sorte capitale delle rate scadute ed impagate, ex artt. 16 e 17 del contratto, dal giorno di scadenza di ciascuna rata;

- pur in presenza di una contestazione da parte di PO EN sulla autenticità della propria firma nel contratto di finanziamento, il rapporto negoziale avrebbe dovuto comunque essere ricondotto alla di lui sfera giuridica in ragione della circostanza che, essendo stato il contratto sottoscritto dalla propria figlia previa esibizione del suo documento con deposito di una copia dello stesso, stante la disponibilità del documento, la PO ST sarebbe stata autorizzata a sottoscrivere e concludere il contratto di finanziamento anche per conto del padre, ingenerando nella parte contraente il legittimo affidamento circa la ricorrenza dei poteri rappresentativi in apo al sottoscrittore.
Con atto di citazione in appello notificato in data 20.06.22, PO ST e PO EN impugnavano la predetta decisione, deducendo cinque motivi.
Col primo motivo (“Omesso esame dei documenti versati in atti dalla creditrice
– Nullità del Decreto Ingiuntivo n. 593/2019 R.G. per difetto di legittimazione attiva. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c”), gli appellanti si dolevano dell'erroneità della decisione di primo grado, nella parte in cui essa aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva di IC SPV s.r.l. a far valere il credito per cui è causa.
In particolare, l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. del 11.12.18, nella sua genericità, non permetterebbe di accerta re se il credito per il quale le ricorrenti avevano agito in via monitoria fosse effettivamente ricompreso nella predetta cessione “in blocco”.
Col secondo motivo (“Omesso esame delle risultanze istruttorie – Violazione di legge.
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