Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 212
CA Palermo
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Palermo
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
AL IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RICCIO
ANTONINA, pec: antoninariccio@pecavvpa.it ricorrente in riassunzione contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (C.F. 80023730825), in persona del
Rettore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
Resistente in riassunzione
Conclusioni
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte
Pag. 1 di 10 - rigettare l'appello proposto dall'Università degli Studi di Palermo innanzi alla Corte di
Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nella causa iscritta al n. 1950/2013 R.G. in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto - confermare la sentenza n.
2811/2013 dei 18-19.06.2013, resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio di rinvio, dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri accessori come per legge.
Per il resistente
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- preliminarmente, ritenuta l'ammissibilità del gravame, sospendere, anche nel presente giudizio di rinvio, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ovvero confermare l'ordinanza di sospensione dei 7-26.5.2014 adottata nel gravame n. 1950/13 R.G.;
- indi, per i motivi dianzi esposti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Università degli Studi di Palermo e, in subordine, rigettando tutte le domande di controparte perché prescritte e comunque infondate.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio in Cassazione.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.03.2010, CA RO conveniva in giudizio l'Università degli studi di Palermo nella qualità di soggetto che gestiva l'Ospedale Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo esponendo di essere stata ivi ricoverata in data 17.04.1986 presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica a causa di una gravidanza extrauterina tubarica dx esitata in rottura tubarica che aveva richiesto un intervento chirurgico nel corso del quale si erano rese necessarie due trasfusioni e che in seguito ad accertamenti postumi aveva scoperto di avere contratto l'epatite “C”.
2. Per tali ragioni, allegando l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite e la malattia da cui era affetta, e che era stata riconosciuta dalla Commissione
Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di medicina legale di Palermo, chiedeva
Pag. 2 di 10
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto lesivo.
3. Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che le emotrasfusioni erano state praticate prima della scoperta del virus dell'epatite “C”.
4. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU medico-legale, con sentenza n. 2811/2013, depositata il 19.06.2013, condannava l'Università degli Studi di
Palermo a pagare a CA MA la somma di € 61.775,80 oltre interessi legali, non scomputando dalla suddetta somma quanto alla CA riconosciuto a titolo di indennizzo, e al rimborso delle spese di giudizio e di CTU.
5. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Università degli
Studi Palermo, la quale, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, lamentava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
6. Si costituiva CA RO chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto da controparte.
7. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 271/2018 dei giorni
20.12.2017-12.02.2018, ritenendo fondata la doglianza dell'Università degli Studi di
Palermo relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poichè nel caso di specie non vi era alcuna prova che le sacche di sangue utilizzate per le emotrasfusioni provenissero da un autonomo centro trasfusionale del Policlinico Universitario di
Palermo, accoglieva l'appello e compensava le spese di lite, ritenendo gli altri motivi assorbiti dall'accoglimento della doglianza.
8. Avverso la superiore sentenza CA RO, con atto del 12.09.2018, ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176, 1218 e 2696 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova da parte della
Corte territoriale. In particolare, la ricorrente censurava la circostanza che la Corte
d'Appello avesse omesso di considerare che l'unica prova incombente sulla stessa era
Pag. 3 di 10
quella del contratto di spedalità, dell'insorgenza della patologia e dell'inadempimento della struttura sanitaria, rimanendo a carico di quest'ultima l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
9. L'Università degli Studi di Palermo resisteva con controricorso.
10. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4485/2020 depositata il 20.2.2020, riteneva il motivo fondato e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte.
11. Con atto di citazione in riassunzione del 22.07.2020, CA RO ha chiesto il rigetto dell'appello dell'Università degli Studi di Palermo e la conferma della sentenza n. 2811/2013 resa dal Tribunale di Palermo.
12. Si è costituita nel giudizio di riassunzione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
AL IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RICCIO
ANTONINA, pec: antoninariccio@pecavvpa.it ricorrente in riassunzione contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (C.F. 80023730825), in persona del
Rettore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
Resistente in riassunzione
Conclusioni
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte
Pag. 1 di 10 - rigettare l'appello proposto dall'Università degli Studi di Palermo innanzi alla Corte di
Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nella causa iscritta al n. 1950/2013 R.G. in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto - confermare la sentenza n.
2811/2013 dei 18-19.06.2013, resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio di rinvio, dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri accessori come per legge.
Per il resistente
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- preliminarmente, ritenuta l'ammissibilità del gravame, sospendere, anche nel presente giudizio di rinvio, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ovvero confermare l'ordinanza di sospensione dei 7-26.5.2014 adottata nel gravame n. 1950/13 R.G.;
- indi, per i motivi dianzi esposti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Università degli Studi di Palermo e, in subordine, rigettando tutte le domande di controparte perché prescritte e comunque infondate.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio in Cassazione.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.03.2010, CA RO conveniva in giudizio l'Università degli studi di Palermo nella qualità di soggetto che gestiva l'Ospedale Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo esponendo di essere stata ivi ricoverata in data 17.04.1986 presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica a causa di una gravidanza extrauterina tubarica dx esitata in rottura tubarica che aveva richiesto un intervento chirurgico nel corso del quale si erano rese necessarie due trasfusioni e che in seguito ad accertamenti postumi aveva scoperto di avere contratto l'epatite “C”.
2. Per tali ragioni, allegando l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite e la malattia da cui era affetta, e che era stata riconosciuta dalla Commissione
Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di medicina legale di Palermo, chiedeva
Pag. 2 di 10
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto lesivo.
3. Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che le emotrasfusioni erano state praticate prima della scoperta del virus dell'epatite “C”.
4. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU medico-legale, con sentenza n. 2811/2013, depositata il 19.06.2013, condannava l'Università degli Studi di
Palermo a pagare a CA MA la somma di € 61.775,80 oltre interessi legali, non scomputando dalla suddetta somma quanto alla CA riconosciuto a titolo di indennizzo, e al rimborso delle spese di giudizio e di CTU.
5. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Università degli
Studi Palermo, la quale, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, lamentava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte perché prescritte e infondate.
6. Si costituiva CA RO chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto da controparte.
7. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 271/2018 dei giorni
20.12.2017-12.02.2018, ritenendo fondata la doglianza dell'Università degli Studi di
Palermo relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poichè nel caso di specie non vi era alcuna prova che le sacche di sangue utilizzate per le emotrasfusioni provenissero da un autonomo centro trasfusionale del Policlinico Universitario di
Palermo, accoglieva l'appello e compensava le spese di lite, ritenendo gli altri motivi assorbiti dall'accoglimento della doglianza.
8. Avverso la superiore sentenza CA RO, con atto del 12.09.2018, ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176, 1218 e 2696 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova da parte della
Corte territoriale. In particolare, la ricorrente censurava la circostanza che la Corte
d'Appello avesse omesso di considerare che l'unica prova incombente sulla stessa era
Pag. 3 di 10
quella del contratto di spedalità, dell'insorgenza della patologia e dell'inadempimento della struttura sanitaria, rimanendo a carico di quest'ultima l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
9. L'Università degli Studi di Palermo resisteva con controricorso.
10. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4485/2020 depositata il 20.2.2020, riteneva il motivo fondato e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte.
11. Con atto di citazione in riassunzione del 22.07.2020, CA RO ha chiesto il rigetto dell'appello dell'Università degli Studi di Palermo e la conferma della sentenza n. 2811/2013 resa dal Tribunale di Palermo.
12. Si è costituita nel giudizio di riassunzione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi