Corte d'Appello Bologna, decreto 12/03/2025

CA Bologna
Decreto
12 marzo 2025
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CA Bologna
Decreto
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, decreto 12/03/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero :
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. R.G.V. 303/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
dott. Marina Zoppello Consigliere onorario dott. Antonio Piccinni Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 303/2024 promosso da: nato in [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Albania il 04/07/1986, rappresentati e difesi dall'Avv. ISUFI INA del foro di Piacenza, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore con studio sito in Via Nicolini 20, Piacenza
(PC)
RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 21 febbraio 2025, sul reclamo avverso il decreto n. 1550/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna deciso in data 13.2.2024 nel procedimento R.G. n. 271/2024.
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, Parte_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]) hanno Parte_2
chiesto l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs.
286/98
nell'interesse dei minori e , entrambi nati in Persona_1 Persona_2
Albania, rispettivamente in data 2.8.2008 ed in data 6.1.2012.
Pagina 1
I ricorrenti hanno allegato di vivere da un anno in Italia, unitamente ai propri figli minori e Per_1
presso l'abitazione sita in Piacenza, Via Baio 31, a loro concessa gratuitamente a Persona_2 titolo di ospitalità da – cugino del ricorrente che da anni vive e lavora stabilmente Persona_3
in Italia sul territorio nazionale – la cui famiglia fornisce anche supporto economico al nucleo familiare;
che nel Paese d'origine si troverebbero a vivere in una condizione deteriore;
che entrambi i minori sono ben integrati nel tessuto sociale e regolarmente iscritti a scuola;
che, con la regolarizzazione della propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale, Pt_1
avrebbe la concreta possibilità di ottenere un contratto di lavoro stabile e regolare, come
[...] da dichiarazione di disponibilità all'assunzione rilasciata da un imprenditore operante nel piacentino nel settore dell'edilizia, che gli permetterebbe di far fronte alle esigenze del nucleo familiare.
2.- Con decreto n. 1550/2024, emesso in data 13.2.2024 (pub. 23.2.2024), il Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia – Romagna ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, delle procedure amministrative ordinarie previste per regolarizzare la propria posizione prima di attivare lo strumento di cui all'art. 31 c.3 TUI.
Nel merito, ha ritenuto mancanti i presupposti di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, essendo rimasto indimostrato un effettivo radicamento dei minori, atteso che gli stessi hanno vissuto in Italia per un solo anno, trascorrendo la maggior parte della loro vita nel loro Paese d'origine, non assumendo rilevanza le migliori condizioni di vita presenti in Italia o il migliore sistema sanitario, né il riferimento all'intervento sanitario programmato dalla Pt_2
3.- Con reclamo depositato in data 12.3.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato detto decreto, insistendo per l'accoglimento dell'istanza ex art. 31 c.3 D. Lgs.
286/98
.
Con il primo motivo di gravame, i reclamanti lamentano l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle circostanze del caso specifico, avendo questi escluso il radicamento dei minori sul territorio nazionale
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