Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2024, n. 1713
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N. R.G. 2324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna AR Rossi Consigliere dott.ssa Bianca AR Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 17.10.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2324/2021 promossa da:
ON SA
Avv. Alberto Della Fontana
contro
:
Comune di Finale Emilia
Avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., AR OS ON convenne il Comune di Finale Emilia dinanzi al
Tribunale di Modena esponendo:
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata in Finale Emilia, Via Vettora n.
5, danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'epoca concessa in comodato a IN
VE in forza di contratto registrato in data 15.12.2010 (doc. 1):
- di avere richiesto nel 2016 il contributo per la ricostruzione dell'immobile quale abitazione principale al Comune di Finale Emilia (doc. 2);
- con ordinanza n. 206 in data 24.9.2019 il Sindaco, pur avendo ammesso a teorica contribuzione
l'importo di € 895.378,36, aveva accolto parzialmente la richiesta concedendo il contributo di €
440.953,09 (IVA inclusa) pari a circa il 50% di quello spettante, adducendo che l'unità immobiliare non poteva considerarsi abitazione principale (doc. 3) e ciò sulla base del parere emesso dal
Responsabile del Servizio/Procedimento il quale, alla luce del quesito rivolto all'helpdesk, affermava
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che “qualora sia verificato l'uso dell'immobile in oggetto ai fini abitativi ed il comodatario fosse residente anagraficamente in altro immobile, non è possibile considerare la u.i. abitazione principale”
(doc. 5).
La ricorrente contestava l'ordinanza sindacale secondo cui non era possibile considerare come abitazione principale l'unità immobiliare condotta in comodato, essendo il comodatario residente anagraficamente in altro immobile, perché tale assunto si poneva in contrasto:
- con il comma 358 dell'art. 1 L. 147/2013 ai sensi del quale per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2012, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora il conduttore non possieda la residenza nell'edificio purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- con l'art. 2 comma 7 dell'Ordinanza n. 86/2012 del Presidente della Regione secondo cui per abitazione principale si intende non solo quella ove, alla data del sisma, risiedeva anagraficamente
l'affittuario o il comodatario, ma anche quella in cui il conduttore non possedeva la residenza anagrafica e il contratto di affitto era stato registrato in data antecedente al sisma (doc. 8);
- con le Linee Guida approvate con Decreto n. 3106/2017 del Presidente della Regione (doc. 9) ove il termine "affitto" era usato in modo atecnico sia nell'art.1, comma 358 cit. sia nell'art. 2, comma 7 cit. e sia nelle linee guida. Infatti, in senso tecnico-giuridico il contratto di affitto ha ad oggetto il godimento di una cosa produttiva (art. 1615 c.c.) e non di un'abitazione. Inoltre, un immobile produttivo non può essere sede di residenza anagrafica.
Nelle Linee Guida, poi, i termini affitto, comodato e locazione erano utilizzati indifferentemente:
“Infatti nel paragrafo 4.2 delle Linee Guida, significativamente intitolato “Abitazione principale dell'affittuario”, è scritto al sottoparagrafo 4.2.1: “Resta comunque l'obbligo per il nuovo proprietario che non sia l'affittuario o il comodatario di subentrare, in qualità di locatore, nel contratto originario di locazione o di comodato d'uso”.
Nel successivo sotto-paragrafo 4.2.2, significativamente intitolato “Locazione”, è scritto: “Il proprietario di abitazione locata o ceduta in comodato alla data del sisma deve garantire il rientro del medesimo locatario/comodatario proseguendo per almeno due anni e alle medesime condizioni economiche il rapporto di locazione”.
Nel sotto-paragrafo 4.2.3, significativamente intitolato “Recesso del locatario”, è scritto: “Qualora
l'affittuario rinunci formalmente alla prosecuzione del contratto originario di locazione, il proprietario deve affittare a nuovo locatario per almeno due anni alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino;
qualora sia, invece, il comodatario a
pagina 2 di 14 rinunciare formalmente al comodato d'uso in essere alla data del sisma, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo un contratto di locazione a canone concordato”.
Al successivo paragrafo 5.1, significativamente intitolato “Obbligo all'affitto”, è scritto:
“Entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il professionista incaricato, per conto del proprietario, dovrà inviare al Comune……, tramite la piattaforma MUDE, il modello “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile” per attestare la stipula o meno di un contratto di locazione o di comodato”;
“Il modello deve essere debitamente compilato e completo degli allegati richiesti ……copia informatica di originale analogico del contratto di locazione o di comodato se stipulato in forma scritta, e dell'eventuale rinuncia al contratto di locazione o di comodato espressa dal nucleo presente nell'abitazione alla data del sisma;
- dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione concessa in comodato, riportante le generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato”;
“Si elencano di seguito le tipologie di abitazioni per le quali vige l'obbligo di affitto:
ABITAZIONE LOCATA ALLA DATA DEL SISMA…..
-il proprietario è tenuto a proseguire per almeno due anni il contratto di locazione/comodato in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario e alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino;
-il proprietario che non riattivi il contratto in essere alla data del sisma sarà soggetto alla revoca dell'intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e alla relativa restituzione;
-in caso di rinuncia formale dell'affittuario/comodatario alla prosecuzione del contratto originario di locazione, il proprietario può disporre dell'abitazione come indicato al precedente paragrafo 4.2.3;
-se alla data di deposito della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile” il proprietario non ha ancora individuato autonomamente un locatario/comodatario o non ha trasferito la propria residenza, dovrà iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa predisposto dal Comune, pena la revoca dell'intero contributo””.
Dunque, secondo la ricorrente, alla luce di tali disposizioni, l'unità immobiliare doveva essere considerata abitazione principale anche quando il conduttore in comodato o locazione non aveva, alla data del sisma, la residenza anagrafica nell'immobile danneggiato perché il relativo contratto era stato registrato prima del sisma, talché il Comune di Finale Emilia aveva erroneamente ridotto di circa il
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50% il contributo adducendo che l'unità immobiliare non poteva essere considerata abitazione principale non avendo il comodatario la residenza anagrafica nell'immobile danneggiato.
La ricorrente chiedeva quindi di accertare il proprio diritto all'intero contributo e di condannare il
Comune di Finale Emilia al versamento dello stesso e comunque al risarcimento dei danni connessi e conseguenti al diniego di riconoscimento dell'intero contributo.
Il Comune di Finale Emilia si costituì contestando la domanda di cui chiese il rigetto. Nello specifico, per quanto ancora rileva, affermò che nell'immediatezza del sisma del 2012, per i suddetti immobili venivano redatte due schede Aedes dai tecnici della protezione civile da cui risultava che l'abitazione, identificata col mappale 335 era inagibile, “abitazione non utilizzata” e “trattasi di ex casa padronale inserita in contesto di azienda agricola e non abitata da una decina di anni” (doc. 2) e che la pertinenza, identificata col mappale 336, era inagibile (doc. 3).
Rilevava poi che, secondo l'ordinanza commissariale n. 86/2012 del Presidente della Regione Emilia-
Romagna (doc. 8 ricorrente), erano ammessi a contributo regionale gli immobili danneggiati dal sisma
e dichiarati inagibili:
- nella misura del 100% (art. 3 comma 6):
a) gli immobili residenziali che alla data del sisma erano destinati ad abitazione principale (con residenza anagrafica)
b) gli immobili produttivi che alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti erano destinati ad attività produttive in esercizio;
- nella misura del 50% (art. 3 comma 8) gli edifici residenziali se alla data del sisma non erano destinati ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio con assunzione di obbligo di affitto per almeno 4 anni, sempre che l'abitazione avesse le caratteristiche di agibilità/abitabilità pre-sisma.
Nel caso di specie, l'immobile della ON non risultava adibito ad abitazione principale e quindi non poteva beneficiare del contributo pubblico nella misura massima.
Precisava il Comune che nel maggio del 2015 la ON aveva inoltrato una tardiva richiesta di presentazione domanda di contributo per la ricostruzione, rigettata dal Comune per carenza di motivazioni giustificanti il ritardo, e con successiva nota del luglio 2015 l'aveva reiterata adducendo come motivazioni del ritardo gravi problematiche di salute e dichiarando altresì che: “… alla data del sisma, detti
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna AR Rossi Consigliere dott.ssa Bianca AR Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 17.10.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2324/2021 promossa da:
ON SA
Avv. Alberto Della Fontana
contro
:
Comune di Finale Emilia
Avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., AR OS ON convenne il Comune di Finale Emilia dinanzi al
Tribunale di Modena esponendo:
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata in Finale Emilia, Via Vettora n.
5, danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'epoca concessa in comodato a IN
VE in forza di contratto registrato in data 15.12.2010 (doc. 1):
- di avere richiesto nel 2016 il contributo per la ricostruzione dell'immobile quale abitazione principale al Comune di Finale Emilia (doc. 2);
- con ordinanza n. 206 in data 24.9.2019 il Sindaco, pur avendo ammesso a teorica contribuzione
l'importo di € 895.378,36, aveva accolto parzialmente la richiesta concedendo il contributo di €
440.953,09 (IVA inclusa) pari a circa il 50% di quello spettante, adducendo che l'unità immobiliare non poteva considerarsi abitazione principale (doc. 3) e ciò sulla base del parere emesso dal
Responsabile del Servizio/Procedimento il quale, alla luce del quesito rivolto all'helpdesk, affermava
pagina 1 di 14
che “qualora sia verificato l'uso dell'immobile in oggetto ai fini abitativi ed il comodatario fosse residente anagraficamente in altro immobile, non è possibile considerare la u.i. abitazione principale”
(doc. 5).
La ricorrente contestava l'ordinanza sindacale secondo cui non era possibile considerare come abitazione principale l'unità immobiliare condotta in comodato, essendo il comodatario residente anagraficamente in altro immobile, perché tale assunto si poneva in contrasto:
- con il comma 358 dell'art. 1 L. 147/2013 ai sensi del quale per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2012, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora il conduttore non possieda la residenza nell'edificio purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- con l'art. 2 comma 7 dell'Ordinanza n. 86/2012 del Presidente della Regione secondo cui per abitazione principale si intende non solo quella ove, alla data del sisma, risiedeva anagraficamente
l'affittuario o il comodatario, ma anche quella in cui il conduttore non possedeva la residenza anagrafica e il contratto di affitto era stato registrato in data antecedente al sisma (doc. 8);
- con le Linee Guida approvate con Decreto n. 3106/2017 del Presidente della Regione (doc. 9) ove il termine "affitto" era usato in modo atecnico sia nell'art.1, comma 358 cit. sia nell'art. 2, comma 7 cit. e sia nelle linee guida. Infatti, in senso tecnico-giuridico il contratto di affitto ha ad oggetto il godimento di una cosa produttiva (art. 1615 c.c.) e non di un'abitazione. Inoltre, un immobile produttivo non può essere sede di residenza anagrafica.
Nelle Linee Guida, poi, i termini affitto, comodato e locazione erano utilizzati indifferentemente:
“Infatti nel paragrafo 4.2 delle Linee Guida, significativamente intitolato “Abitazione principale dell'affittuario”, è scritto al sottoparagrafo 4.2.1: “Resta comunque l'obbligo per il nuovo proprietario che non sia l'affittuario o il comodatario di subentrare, in qualità di locatore, nel contratto originario di locazione o di comodato d'uso”.
Nel successivo sotto-paragrafo 4.2.2, significativamente intitolato “Locazione”, è scritto: “Il proprietario di abitazione locata o ceduta in comodato alla data del sisma deve garantire il rientro del medesimo locatario/comodatario proseguendo per almeno due anni e alle medesime condizioni economiche il rapporto di locazione”.
Nel sotto-paragrafo 4.2.3, significativamente intitolato “Recesso del locatario”, è scritto: “Qualora
l'affittuario rinunci formalmente alla prosecuzione del contratto originario di locazione, il proprietario deve affittare a nuovo locatario per almeno due anni alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino;
qualora sia, invece, il comodatario a
pagina 2 di 14 rinunciare formalmente al comodato d'uso in essere alla data del sisma, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo un contratto di locazione a canone concordato”.
Al successivo paragrafo 5.1, significativamente intitolato “Obbligo all'affitto”, è scritto:
“Entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il professionista incaricato, per conto del proprietario, dovrà inviare al Comune……, tramite la piattaforma MUDE, il modello “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile” per attestare la stipula o meno di un contratto di locazione o di comodato”;
“Il modello deve essere debitamente compilato e completo degli allegati richiesti ……copia informatica di originale analogico del contratto di locazione o di comodato se stipulato in forma scritta, e dell'eventuale rinuncia al contratto di locazione o di comodato espressa dal nucleo presente nell'abitazione alla data del sisma;
- dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione concessa in comodato, riportante le generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato”;
“Si elencano di seguito le tipologie di abitazioni per le quali vige l'obbligo di affitto:
ABITAZIONE LOCATA ALLA DATA DEL SISMA…..
-il proprietario è tenuto a proseguire per almeno due anni il contratto di locazione/comodato in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario e alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino;
-il proprietario che non riattivi il contratto in essere alla data del sisma sarà soggetto alla revoca dell'intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e alla relativa restituzione;
-in caso di rinuncia formale dell'affittuario/comodatario alla prosecuzione del contratto originario di locazione, il proprietario può disporre dell'abitazione come indicato al precedente paragrafo 4.2.3;
-se alla data di deposito della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile” il proprietario non ha ancora individuato autonomamente un locatario/comodatario o non ha trasferito la propria residenza, dovrà iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa predisposto dal Comune, pena la revoca dell'intero contributo””.
Dunque, secondo la ricorrente, alla luce di tali disposizioni, l'unità immobiliare doveva essere considerata abitazione principale anche quando il conduttore in comodato o locazione non aveva, alla data del sisma, la residenza anagrafica nell'immobile danneggiato perché il relativo contratto era stato registrato prima del sisma, talché il Comune di Finale Emilia aveva erroneamente ridotto di circa il
pagina 3 di 14
50% il contributo adducendo che l'unità immobiliare non poteva essere considerata abitazione principale non avendo il comodatario la residenza anagrafica nell'immobile danneggiato.
La ricorrente chiedeva quindi di accertare il proprio diritto all'intero contributo e di condannare il
Comune di Finale Emilia al versamento dello stesso e comunque al risarcimento dei danni connessi e conseguenti al diniego di riconoscimento dell'intero contributo.
Il Comune di Finale Emilia si costituì contestando la domanda di cui chiese il rigetto. Nello specifico, per quanto ancora rileva, affermò che nell'immediatezza del sisma del 2012, per i suddetti immobili venivano redatte due schede Aedes dai tecnici della protezione civile da cui risultava che l'abitazione, identificata col mappale 335 era inagibile, “abitazione non utilizzata” e “trattasi di ex casa padronale inserita in contesto di azienda agricola e non abitata da una decina di anni” (doc. 2) e che la pertinenza, identificata col mappale 336, era inagibile (doc. 3).
Rilevava poi che, secondo l'ordinanza commissariale n. 86/2012 del Presidente della Regione Emilia-
Romagna (doc. 8 ricorrente), erano ammessi a contributo regionale gli immobili danneggiati dal sisma
e dichiarati inagibili:
- nella misura del 100% (art. 3 comma 6):
a) gli immobili residenziali che alla data del sisma erano destinati ad abitazione principale (con residenza anagrafica)
b) gli immobili produttivi che alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti erano destinati ad attività produttive in esercizio;
- nella misura del 50% (art. 3 comma 8) gli edifici residenziali se alla data del sisma non erano destinati ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio con assunzione di obbligo di affitto per almeno 4 anni, sempre che l'abitazione avesse le caratteristiche di agibilità/abitabilità pre-sisma.
Nel caso di specie, l'immobile della ON non risultava adibito ad abitazione principale e quindi non poteva beneficiare del contributo pubblico nella misura massima.
Precisava il Comune che nel maggio del 2015 la ON aveva inoltrato una tardiva richiesta di presentazione domanda di contributo per la ricostruzione, rigettata dal Comune per carenza di motivazioni giustificanti il ritardo, e con successiva nota del luglio 2015 l'aveva reiterata adducendo come motivazioni del ritardo gravi problematiche di salute e dichiarando altresì che: “… alla data del sisma, detti
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