Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2024, n. 613
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa A E R Presidente rel.
Dott.ssa A M R Consigliere
Dott.ssa A F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1513/2023 rgc, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1
Vico Orefici, n. 4, presso lo studio dell'avv. I V che la rappresenta e difende,
Attrice
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1 C.F._2
Borgo Angelico, n. 6, presso lo studio dell'avv. V C che la rappresenta e
difende, Convenuto
con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro:- Dichiarare Parte_1
l'efficacia civile nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma in data 29 settembre 2021, divenuta definitiva il 7 marzo 2022 e resa esecutiva il 10 gennaio 2023 dal Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa in Altomonte (CS) il 5 settembre 2015;- Ordinare che l'emananda sentenza sia
trascritta e annotata nei registri del Comune di Altomonte (CS) ai sensi di legge (…) Con vittoria di spese e compensi di causa”
Per : “ Non si oppone alla declaratoria di efficacia civile nella Repubblica CP_1
Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza del
Vicariato di Roma in data 29 settembre 2021, divenuta definitiva il 7 marzo 2022 e resa
esecutiva il 10 gennaio 2023 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa in Altomonte (CS) il 5 settembre 2015, con ogni conseguente trascrizione e/o annotazione;vista la mancata opposizione all'emanazione della sentenza chiede la compensazione delle spese di giudizio”.
Per il P.G.: “Conclude per l'accoglimento della domanda”
RILEVATO IN FATTO
con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2023, chiedeva che, ai sensi Parte_1
della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo
Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio contratto con in Altomonte (CS) 5 CP_1
settembre 2015.
A tal fine esponeva:
-che, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma del 29 settembre 2021 era stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con
, in Altomonte Cosenza, il 5 settembre 2015, per “grave carenza di CP_1
discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente da parte della donna e per incapacità, per cause di natura psichica, di assumere i doveri essenziali del matrimonio da parte di entrambe le parti” ex can. 1095 n. 2 e 1095 n. 3 C.J.C”;
- che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del 10 gennaio 2023, aveva dichiarato l'esecutività di detta sentenza;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Produceva la necessaria documentazione.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda e chiedendo la CP_2
compensazione delle spese del giudizio.
A seguito di istanza con la quale entrambe le parti chiedevano la decisione con compensazione delle spese processuali, la causa, con ordinanza del 10.5.2024, veniva riservata al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e pertanto, merita accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima
del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall' istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che sia la che il erano in condizioni di avvedersi Pt_1 CP_3
dell'immaturità l'uno dell'altro nell'affrontare il matrimonio.
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da
parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge1
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Altomonte (CS) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana
a margine degli atti di nascita di nata a Corigliano Calabro il 10.4.1976, Parte_1
e , nato a Roma il 10.6.1977, in ottemperanza all'art. 49, lett. h), del CP_1
richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Spese del giudizio compensate come da richiesta congiunta delle parti
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