Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1135

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1135
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 1135
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Corte d'Appello di Brescia – Sez. III Civile Proc. N. 655/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE Persone, Famiglia e Minori

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA

nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
nato il [...] in [...], residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico
Lammardo, del Foro di Lagonegro, e Salvatore Cantelmi, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI

APPELLANTE:
- Preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e con urgenza l'efficacia dell'atto opposto, risultando manifesto sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e non essendovi alcun differente rimedio per paralizzarne l'efficacia;

1 Corte d'Appello di Brescia – Sez. III Civile Proc. N. 655/2024 RG
- In via processuale, disporre la comparizione personale del ricorrente e la contestuale nomina di un interprete della lingua araba, sì da consentire ex artt. 24 Cost. e 6 CEDU la piena e consapevole partecipazione della parte al giudizio;
disporre il rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE, siccome richiesto;

- In via istruttoria, dare ingresso ai capitoli di prova per testi dedotti da 1 a 5, su cui si indica a teste, salvo altri residente in [...]ed Uniti (CR) al Tes_1
Via Carducci, n. 4
- Nel merito, in totale riforma della Sentenza n. del 13/06/2024, del Tribunale di Brescia, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato, e per l'effetto ordinare il rilascio della carta di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/1998 in capo al sig. Per_1
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio”.

CONCLUSIONI APPELLATO:
“Respingere l'appello avversario. Con vittoria di spese.”

PROCURATORE GENERALE: chiede che sia accolta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, svolta dall'appellante, previa audizione, se ritenuto necessario, del padre di quest'ultimo.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato il 27.2.2024
[...]
premesso di essere già in possesso del permesso di soggiorno ex art.19 c.2 Per_1 Contr lett. c) n quanto convivente con il padre cittadino italiano e con lui residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti (CR) alla Via Carducci, n. 4 e di averne chiesto il rinnovo alla Questura di con convocazione per il giorno 18.07.2023, adiva CP_1 il Tribunale di Brescia, previa istanza di sospensiva, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza da parte della di sulla scorta del fatto che CP_1 CP_1
l'autorità non lo aveva reperito in casa nei giorni di controllo1 risultando poi impossibile notificargli il preavviso ex art.10 bis l.241/90.
Il ricorrente deduceva che il padre, sig. era stato ricoverato dal Persona_2 giorno 16 ottobre 2023 al giorno 26 ottobre 2023 presso l'Ospedale di Manerba del Garda e quindi egli era assente nei giorni di controllo del 22 e 26 ottobre 2023 proprio perché era a fare visita al padre, precisando che il nosocomio era distante 65km dal luogo di residenza e aveva come orario di visita unicamente la fascia oraria Corte d'Appello di Brescia – Sez. III Civile Proc. N. 655/2024 RG
dalle ore 13,00 alle ore 14,00;
per quanto riguarda i due controlli successivi, sempre effettuati nello stesso orario (mezzogiorno) egli, lavoratore autonomo, si trovava a lavoro, anche per poter recuperare le ore di assenza perse nei giorni di ricovero del padre;
gli accertamenti infatti sarebbero dovuti avvenire in orario incompatibile con un'assenza (tarda serata, o notte nei giorni feriali). Nel merito, il ricorrente lamentava la violazione delle norme sul procedimento amministrativo dal momento che aveva aggiunto il proprio numero di cellulare nella richiesta di rinnovo e pertanto, se contattato telefonicamente, avrebbe potuto giustificare personalmente le assenze. Quanto alla presunta irreperibilità in relazione alla notifica del preavviso ex art.10 bis l.241/90 (con conseguente sua mancata conoscenza del procedimento) il ricorrente evidenziava che la Questura gli aveva poi notificato personalmente il decreto di rigetto in data 22.01.2024, quindi appena 4 giorni dopo aver dichiarato l'irreperibilità. Per tutti questi motivi, il ricorrente concludeva chiedendo di annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto il provvedimento impugnato e per l'effetto ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via istruttoria, chiedeva di ammettere i capitoli di prova per testi dedotti indicando come teste il padre sig. Tes_1

2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 deducendo la mancata
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