Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1367
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1926 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 9-11.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 26.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 6.9.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1657/2023, pubblicata in data 13.10.2023, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Rosanna
Martellotta, nel cui studio, in Fagnano Castello, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, in virtù CP_1 C.F._2
di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'avv. Anna Virga, nel cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) - in via principale e nel merito, previsa reiterazione della richiesta di rinnovazione della CTU, che accerti la capacità genitoriale del Sig. (così come CP_1
richiesto in sede di pc. Nel verbale del 16/05/2023) per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1657/23 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza – Giudice Dott. Andrea Palma – ad esito del procedimento n. 4636/18 RG pubblicata il 13.10.2023 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: : 2) A “previa conferma del collocamento del piccolo , presso la casa materna, disporre l'affido esclusivo del minore alla Per_1
madre con continuazione degli incontri protetti, tramite gli assistenti sociali del
Comune di San Mango Arg.no, con il papà, quantomeno fino a quando il Sig. CP_1
non avrà concluso il percorso psicoterapico individuale, consigliato dal CTU. Il tutto con condanna delle spese e competenze del primo grado del giudizio e con statuizione, delle spese del secondo grado, a carico dello Stato, sussistendo patrocinio...”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…- 1) dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ovvero rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) confermare, per
l'effetto, la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'odierno appellato, delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2018 adiva il Tribunale di Parte_1
Cosenza chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge CP_1
, con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
A fondamento della domanda - premesso di avere contratto nel 2016 matrimonio con il resistente, dal quale aveva già avuto, in data 31.10.2014, il figlio - parte Per_1
ricorrente deduceva che il comportamento del , in costanza del matrimonio, si era CP_1
2
rivelato contrario ai doveri coniugali, avendo il resistente, nel corso della vita coniugale, sottoposto essa istante a continue vessazioni con condotte minacciose e intimidatorie, denunciate alle autorità. Tanto – secondo la narrativa del ricorso – aveva indotto essa ricorrente, all'esito dell'ennesimo litigio con il coniuge, ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi, insieme al minore, presso l'abitazione della propria madre.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo del figlio . Per_1
Si costituiva in giudizio , il quale contestava gli avversi assunti, CP_1 deducendo che, sin dall'epoca della loro conoscenza, il rapporto con la ricorrente era sempre stato caratterizzato da continui scontri e riappacificazioni, causati, nella maggior parte dei casi, dalle intromissioni nel rapporto di coppia della madre della Pt_1
e che per tali motivi, egli non aveva mai potuto incontrare né la ricorrente, Persona_2
né il figlio minore . Aggiungeva che la madre della ricorrente si era sempre Per_1 opposta all'unione dei due e aveva costretto la figlia a presentare diverse denunce contro il coniuge, adombrando presunti maltrattamenti subiti nei suoi confronti ad opera del coniuge. Alla luce dei fatti narrati, delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro di svolgere attività di monitoraggio nei confronti del nucleo familiare (da cui emergeva il carattere predominante della ), nonché delle condizioni fisiche della invalida al Per_2 Pt_1
100% in quanto affetta, sin dalla nascita, dalla sindrome di Wolfram e, dunque, non in grado di muoversi autonomamente e di far fronte alle esigenze del minore, chiedeva che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione e che fosse disposto
l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre. Per_1
Emessi, a cura del Presidente, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e pronunciata, con sentenza non definitiva, la separazione dei coniugi, la causa era istruita in via documentale e tramite prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali).
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva il monitoraggio degli incontri tra padre e figlio con l'ausilio degli assistenti sociali del Comune di Paola e San Marco Argentano
e un percorso di recupero della genitorialità per i coniugi.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1657/2023, pubblicata in data 13.10.2023, per quanto in questa sede interessa, rigettava la domanda di addebito della separazione al , formulata dalla ricorrente;
disponeva l'affido condiviso del CP_1
minore , con collocamento prevalente presso la madre e disciplinava il diritto di Per_1
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visita del padre, previa cessazione del regime di incontri protetti sino ad allora vigente;
poneva a carico del l'obbligo di versare alla ex moglie la somma di euro 250,00 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava:
- che la domanda di addebito non aveva trovato adeguato riscontro, atteso che i
testi esaminati si erano limitati a riferire circostanze apprese dalla stessa parte istante, peraltro a sua volta dimostratasi scarsamente attendibile, avendo ritrattato, nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, le accuse di maltrattamenti in danno del figlio, in quanto dalla medesima ricondotte ad induzione da parte della di lei madre, la deposizione della quale era, quindi, evidentemente inficiata dall'avversione dalla donna manifestata in più occasioni nei confronti del ;
inoltre, nessuna traccia di CP_1
violenza risultava essere obiettivata nel corso degli anni;
- che non vi era ragione di derogare all'affido condiviso, per insussistenza di prove di maltrattamenti perpetrati dal padre nei confronti del figlio o di significative carenze genitoriali del , non potendo ritenersi decisivo CP_1
l'inadempimento degli obblighi di mantenimento, in mancanza di una condotta denotante una carenza di attitudini genitoriali;
- che non erano emerse ragioni per limitare il diritto di visita del padre né controindicazioni al ripristino di un regime di frequentazione in autonomia, visto il , nel corso degli incontri “assistiti” si era sempre rapportato serenamente Per_1
al padre, manifestando anche il desiderio di trascorrere più tempo con il genitore, per come rappresentato dai Servizi Sociali e segnalato anche dal c.t.u., che aveva consigliano finanche il pernotto.
Avverso la pronuncia ha interposto appello denunciando: Parte_1
1. l'erronea valutazione delle prove orali e la mancata considerazione dei procedimenti penali, in quanto non sarebbero stati considerati, quali elementi di riscontro delle deposizioni de relato ex parte actoris, gli atti del procedimento penale e, in particolare, il decreto di rinvio a giudizio emesso dal Gup per il reato di cui all'art. 572 c.p. e la misura cautelare applicata al (dapprima arresti CP_1 domiciliari e poi divieto di avvicinamento), che, se valutati, “avrebbero fornito riscontro probatorio all'attendibilità dei testi”;
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2. l'erroneità dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, in quanto il Tribunale non avrebbe valorizzato adeguatamente l'inadempimento del
agli obblighi di mantenimento, nonché l'elevata conflittualità tra le parti CP_1
e i procedimenti penali a carico del ;
CP_1
3. la mancata valutazione della personalità del come emersa nella relazione CP_1
della dott.ssa del 15.10.2018, nella relazione della dott.ssa e Per_3 Per_4 della dott.ssa dell'11.2.2019, nella relazione della dott.ssa Per_5 Per_6
del 25.3.2019, nella relazione della dott.ssa del 8.4.2019, con le quali Per_4
si era segnalato che il presentava una modalità comunicativa poco CP_1 empatica, tendente al giudizio e alla polemica, che non facilitava l'interazione, non rispettando neppure le regole del setting e assumendo un atteggiamento oppositivo e che l'uomo presentava un quadro sintomatico riferibile all'esperienza ansiogena e depressiva confermata da diagnosi del CSM di
“disturbo d'ansia”, per la quale patologia, tuttavia, non si sottoponeva a terapia farmacologica, rifiutando di assumere psicofarmaci, e che “confrontato su questi comportamenti disfunzionali il sig ha in seguito riconosciuto di non CP_1 avere agito per il benessere del piccolo ”;
Per_1
4. la mancata valutazione della personalità del emergente anche dai
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