Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2024, n. 805
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Testo completo
R.G. n. 557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S S Consigliere rel.
Dott.ssa G D Consigliere all'udienza del 25/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 557/2024 di R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecco – est.
Dott.ssa F Trovò n. 203/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti C A P, A G C e G V e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Premuda, 27 e all'indirizzo PEC Email_1
-appellante- contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. A C e domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio di Lecco, Corso Martiri della Liberazione, 45 e all'indirizzo PEC
Email_2
-appellati-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza pronunziata inter partes dal Tribunale di Lecco, Sez.
Lavoro, G.U. dott.ssa F Trovò, n. 203/2023 del 29.11.2023, pubblicata in pari data:
- in via principale: rigettare le domande tutte proposte dai sig.ri e CP_1 CP_2
contro
Parte_1
pagina 1 di 14 - in subordine: riformare la sentenza impugnata in punto di quantum detraendo gli importi per differenze sulle festività, permessi PAR ed ex festività.
Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Previa, solo occorrendo, ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria difensiva di primo grado, con i testi ivi indicati, capitoli da A) a R), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.”.
Per gli appellati: “RIGETTARE l'appello promosso da per tutti Parte_1
i motivi indicati e, per l'effetto CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 203/2023 del
Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, del 29.11.2023.
***
Il tutto, con vittoria di compensi del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 203/23 pubblicata in data 29.11.2023 il Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Lavoro
(Dott.ssa Trovò) nella causa (R.G. n. 387/2022) promossa da e contro CP_1 CP_2 ha così deciso: “condanna Parte_1 Parte_1
a corrispondere a la somma di € 630,83 e a
[...] CP_1 [...]
la somma di € 1.439,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna la parte CP_2 resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge”.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022, e avevano convenuto innanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_1
allegando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa, con inquadramento al livello
5 S CCNL Metalmeccanici Industria, il primo dal 28.1.2020 al 11.5.2021 ed il secondo dal 27.1.2020 al
31.1.2022 e di aver svolto in via continuativa ore di lavoro straordinario e su turni, regolarmente retribuite e percepito premi mensili, senza che le corrispondenti voci retributive fossero mai state computate ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali (tredicesima, ferie, festività e ROL).
I suddetti lavoratori aveva chiesto, quindi, di condannare la società convenuta al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di euro 820,36 lordi, di cui euro 306,46 a titolo di CP_1
incidenza degli importi corrisposti per il lavoro straordinario sugli istituti contrattuali e legali, euro
324,37 a titolo di incidenza sui medesimi istituti delle maggiorazioni corrisposte per lavoro su turni sui medesimi istituti ed euro 189,53 a titolo di incidenza del premio e, in favore di CP_2 dell'importo complessivo di euro 1.769,44, di cui euro 980,38 a titolo di incidenza degli importi
pagina 2 di 14
corrisposti per il lavoro straordinario, euro 98,22 a titolo di incidenza delle maggiorazioni corrisposte per lavoro su turni ed euro 690,84 a titolo di incidenza del premio.
La si era tempestivamente costituita, contestando la fondatezza Parte_1
del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, aveva eccepito la discontinuità del lavoro straordinario e su turni, prestato con andamento ondivago e discontinuo in concomitanza di picchi anomali nell'attività dell'azienda, nonché, in ogni caso, la computabilità delle relative incidenze su festività e ROL e sollevato rilievi in ordine ai conteggi.
Il Tribunale, ritenuta la causa documentale, ha accolto parzialmente il ricorso, liquidando ai ricorrenti le somme come dagli stessi quantificate, salvo dedurre le differenze retributive derivanti per CP_1 dal computo della voce “premio” degli anni 2020 e 2021 e per dal computo della voce CP_2
“premio” del 2020 e della voce “turni” del 2020 e del 2021”, non avendo ravvisato per dette voci il presupposto della continuità.
Sul punto, infatti, il primo giudice così argomentava: “Anzitutto si osserva che, come si evince dai conteggi redatti sulla base delle buste paga, è solo parzialmente corretta l'allegazione dei ricorrenti di avere ricevuto stabilmente il pagamento di somme per lavoro straordinario, turni e premi.
Quanto alla posizione di si ritiene che il presupposto della continuità non sussista con CP_1 riferimento alla voce “premio”, che in entrambi gli anni, 2020 e 2021, risulta erogata per un numero esiguo di mensilità. Per il resto, la continuità risulta invece sussistente sia per gli straordinari che per il lavoro su turni, dovendo anche considerarsi che la sospensione di straordinari e turni nel periodo di malattia dal mese di novembre 2020 al mese di febbraio 2021 non può incidere sulla valutazione di detta continuità.
Quanto alla posizione di si ritiene che il presupposto della continuità non sussista con CP_2 riferimento alla voce “premio” del 2020, quando risulta erogato per un numero esiguo di mensilità, né per la voce “turni” del 2020 e del 2021. Per il resto, la continuità risulta invece sussistente sia per gli straordinari del 2020 e 2021, che per i premi del 2021, dovendo anche considerarsi che la sospensione di straordinari nel periodo di infortunio dal mese di luglio al mese di agosto 2020 non può incidere sulla valutazione di detta continuità.
Rispetto alle voci di cui si ritiene la continuità di erogazione, occorre considerare che, stante la quantità e la frequenza delle somme corrisposte, le relative prestazioni fossero richieste ai lavoratori per far fronte ad esigenze di lavoro abituali.
Sul punto merita osservare che il concetto di continuità non implica che l'entità debba essere uniforme nel tempo (sent. Cass. n. 16394/2017).
pagina 3 di 14 Del tutto generica è poi l'allegazione difensiva di parte resistente secondo cui le ore di lavoro straordinario sarebbero state prestate in relazione a “picchi” anomali dell'attività produttiva, trattandosi di argomentazione non circostanziata e rimasta priva di alcun supporto probatorio, che non scalfisce perciò l'evidenza dei fatti e cioè che per tutto il periodo da febbraio 2020 alla cessazione dei rapporti i ricorrenti hanno mensilmente svolto ore (sia pure in quantità diversa) di lavoro straordinario e su turni”.
Per la parte in cui ha riconosciuto il carattere di continuità alle voci poste dai ricorrenti a fondamento delle proprie domande di differenze retributive, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza europea sulle ferie e, circa la tredicesima, la nozione di retribuzione globale di fatto di cui al CCNL, ritenendo che anche le diverse espressioni utilizzate nel CCNL quanto a festività e permessi non fossero idonee a influire sulla computabilità della relativa retribuzione e delle corrispondenti indennità negli istituti indiretti, costituendo lo straordinario (come pure le maggiorazioni per il lavoro su turni ed i premi) di cui era stata riscontrata la continuità parte integrante della normale retribuzione.
Quanto ai conteggi, il giudice di primo grado ha disatteso il rilievo della resistente relativo all'applicazione del divisore 11, anziché 12, motivando sul punto che “ai fini del calcolo della media degli straordinari mensili (così come del lavoro su turni e premi), va considerato che l'applicazione del divisore 11 appare corretta, per la ragione che la media mensile degli straordinari viene effettuata sulla base dei soli mesi in cui essi sono svolti e nel caso di specie va tenuto in debito conto che, per quanto negli anni considerati il lavoro straordinario e su turni abbia senz'altro rappresentato un elemento abituale, per almeno un mese all'anno esso non è stato prestato”, recependo, per il resto, i conteggi dei ricorrenti, in quanto non contestati. con atto depositato in data 20.5.2024 ha proposto appello, Parte_1
avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale o, in subordine, parziale.
Con il primo motivo d'appello, titolato “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui (pag. 3 e
4) ha ritenuto che lo straordinario prestato dai sig.ri e fosse “continuativo””, la Società CP_1 CP_2
impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto costitutivo delle pretese azionate ossia che e nel contenuto arco di tempo lavorato alle sue dipendenze (pari a 17 mesi per il CP_1 CP_2
primo e a 22 mesi il secondo), avessero prestato con continuità lavoro straordinario e su turni e ricevuto premi.
La circostanza, secondo l'appellante, era rimasta indimostrata, non essendo stata svolta apposita istruttoria sul punto e non potendosi utilizzare -in difetto di una puntuale allegazione nel ricorso, mese per mese, delle ore straordinarie e del lavoro su turni prestato, nonché dei premi ricevuti (a fronte dell'asserita genericità delle prospettazioni)- le risultanze dei cedolini paga, dai quali emergeva,
pagina 4 di 14
peraltro, la presenza saltuaria di tali prestazioni, assenti in svariati mesi e in altri presenti in misura del tutto esigua ( nei mesi di gennaio, maggio, luglio, novembre e dicembre 2020 non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S S Consigliere rel.
Dott.ssa G D Consigliere all'udienza del 25/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 557/2024 di R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecco – est.
Dott.ssa F Trovò n. 203/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti C A P, A G C e G V e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Premuda, 27 e all'indirizzo PEC Email_1
-appellante- contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. A C e domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio di Lecco, Corso Martiri della Liberazione, 45 e all'indirizzo PEC
Email_2
-appellati-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza pronunziata inter partes dal Tribunale di Lecco, Sez.
Lavoro, G.U. dott.ssa F Trovò, n. 203/2023 del 29.11.2023, pubblicata in pari data:
- in via principale: rigettare le domande tutte proposte dai sig.ri e CP_1 CP_2
contro
Parte_1
pagina 1 di 14 - in subordine: riformare la sentenza impugnata in punto di quantum detraendo gli importi per differenze sulle festività, permessi PAR ed ex festività.
Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Previa, solo occorrendo, ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria difensiva di primo grado, con i testi ivi indicati, capitoli da A) a R), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.”.
Per gli appellati: “RIGETTARE l'appello promosso da per tutti Parte_1
i motivi indicati e, per l'effetto CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 203/2023 del
Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, del 29.11.2023.
***
Il tutto, con vittoria di compensi del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 203/23 pubblicata in data 29.11.2023 il Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Lavoro
(Dott.ssa Trovò) nella causa (R.G. n. 387/2022) promossa da e contro CP_1 CP_2 ha così deciso: “condanna Parte_1 Parte_1
a corrispondere a la somma di € 630,83 e a
[...] CP_1 [...]
la somma di € 1.439,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna la parte CP_2 resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge”.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022, e avevano convenuto innanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_1
allegando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa, con inquadramento al livello
5 S CCNL Metalmeccanici Industria, il primo dal 28.1.2020 al 11.5.2021 ed il secondo dal 27.1.2020 al
31.1.2022 e di aver svolto in via continuativa ore di lavoro straordinario e su turni, regolarmente retribuite e percepito premi mensili, senza che le corrispondenti voci retributive fossero mai state computate ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali (tredicesima, ferie, festività e ROL).
I suddetti lavoratori aveva chiesto, quindi, di condannare la società convenuta al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di euro 820,36 lordi, di cui euro 306,46 a titolo di CP_1
incidenza degli importi corrisposti per il lavoro straordinario sugli istituti contrattuali e legali, euro
324,37 a titolo di incidenza sui medesimi istituti delle maggiorazioni corrisposte per lavoro su turni sui medesimi istituti ed euro 189,53 a titolo di incidenza del premio e, in favore di CP_2 dell'importo complessivo di euro 1.769,44, di cui euro 980,38 a titolo di incidenza degli importi
pagina 2 di 14
corrisposti per il lavoro straordinario, euro 98,22 a titolo di incidenza delle maggiorazioni corrisposte per lavoro su turni ed euro 690,84 a titolo di incidenza del premio.
La si era tempestivamente costituita, contestando la fondatezza Parte_1
del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, aveva eccepito la discontinuità del lavoro straordinario e su turni, prestato con andamento ondivago e discontinuo in concomitanza di picchi anomali nell'attività dell'azienda, nonché, in ogni caso, la computabilità delle relative incidenze su festività e ROL e sollevato rilievi in ordine ai conteggi.
Il Tribunale, ritenuta la causa documentale, ha accolto parzialmente il ricorso, liquidando ai ricorrenti le somme come dagli stessi quantificate, salvo dedurre le differenze retributive derivanti per CP_1 dal computo della voce “premio” degli anni 2020 e 2021 e per dal computo della voce CP_2
“premio” del 2020 e della voce “turni” del 2020 e del 2021”, non avendo ravvisato per dette voci il presupposto della continuità.
Sul punto, infatti, il primo giudice così argomentava: “Anzitutto si osserva che, come si evince dai conteggi redatti sulla base delle buste paga, è solo parzialmente corretta l'allegazione dei ricorrenti di avere ricevuto stabilmente il pagamento di somme per lavoro straordinario, turni e premi.
Quanto alla posizione di si ritiene che il presupposto della continuità non sussista con CP_1 riferimento alla voce “premio”, che in entrambi gli anni, 2020 e 2021, risulta erogata per un numero esiguo di mensilità. Per il resto, la continuità risulta invece sussistente sia per gli straordinari che per il lavoro su turni, dovendo anche considerarsi che la sospensione di straordinari e turni nel periodo di malattia dal mese di novembre 2020 al mese di febbraio 2021 non può incidere sulla valutazione di detta continuità.
Quanto alla posizione di si ritiene che il presupposto della continuità non sussista con CP_2 riferimento alla voce “premio” del 2020, quando risulta erogato per un numero esiguo di mensilità, né per la voce “turni” del 2020 e del 2021. Per il resto, la continuità risulta invece sussistente sia per gli straordinari del 2020 e 2021, che per i premi del 2021, dovendo anche considerarsi che la sospensione di straordinari nel periodo di infortunio dal mese di luglio al mese di agosto 2020 non può incidere sulla valutazione di detta continuità.
Rispetto alle voci di cui si ritiene la continuità di erogazione, occorre considerare che, stante la quantità e la frequenza delle somme corrisposte, le relative prestazioni fossero richieste ai lavoratori per far fronte ad esigenze di lavoro abituali.
Sul punto merita osservare che il concetto di continuità non implica che l'entità debba essere uniforme nel tempo (sent. Cass. n. 16394/2017).
pagina 3 di 14 Del tutto generica è poi l'allegazione difensiva di parte resistente secondo cui le ore di lavoro straordinario sarebbero state prestate in relazione a “picchi” anomali dell'attività produttiva, trattandosi di argomentazione non circostanziata e rimasta priva di alcun supporto probatorio, che non scalfisce perciò l'evidenza dei fatti e cioè che per tutto il periodo da febbraio 2020 alla cessazione dei rapporti i ricorrenti hanno mensilmente svolto ore (sia pure in quantità diversa) di lavoro straordinario e su turni”.
Per la parte in cui ha riconosciuto il carattere di continuità alle voci poste dai ricorrenti a fondamento delle proprie domande di differenze retributive, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza europea sulle ferie e, circa la tredicesima, la nozione di retribuzione globale di fatto di cui al CCNL, ritenendo che anche le diverse espressioni utilizzate nel CCNL quanto a festività e permessi non fossero idonee a influire sulla computabilità della relativa retribuzione e delle corrispondenti indennità negli istituti indiretti, costituendo lo straordinario (come pure le maggiorazioni per il lavoro su turni ed i premi) di cui era stata riscontrata la continuità parte integrante della normale retribuzione.
Quanto ai conteggi, il giudice di primo grado ha disatteso il rilievo della resistente relativo all'applicazione del divisore 11, anziché 12, motivando sul punto che “ai fini del calcolo della media degli straordinari mensili (così come del lavoro su turni e premi), va considerato che l'applicazione del divisore 11 appare corretta, per la ragione che la media mensile degli straordinari viene effettuata sulla base dei soli mesi in cui essi sono svolti e nel caso di specie va tenuto in debito conto che, per quanto negli anni considerati il lavoro straordinario e su turni abbia senz'altro rappresentato un elemento abituale, per almeno un mese all'anno esso non è stato prestato”, recependo, per il resto, i conteggi dei ricorrenti, in quanto non contestati. con atto depositato in data 20.5.2024 ha proposto appello, Parte_1
avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale o, in subordine, parziale.
Con il primo motivo d'appello, titolato “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui (pag. 3 e
4) ha ritenuto che lo straordinario prestato dai sig.ri e fosse “continuativo””, la Società CP_1 CP_2
impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto costitutivo delle pretese azionate ossia che e nel contenuto arco di tempo lavorato alle sue dipendenze (pari a 17 mesi per il CP_1 CP_2
primo e a 22 mesi il secondo), avessero prestato con continuità lavoro straordinario e su turni e ricevuto premi.
La circostanza, secondo l'appellante, era rimasta indimostrata, non essendo stata svolta apposita istruttoria sul punto e non potendosi utilizzare -in difetto di una puntuale allegazione nel ricorso, mese per mese, delle ore straordinarie e del lavoro su turni prestato, nonché dei premi ricevuti (a fronte dell'asserita genericità delle prospettazioni)- le risultanze dei cedolini paga, dai quali emergeva,
pagina 4 di 14
peraltro, la presenza saltuaria di tali prestazioni, assenti in svariati mesi e in altri presenti in misura del tutto esigua ( nei mesi di gennaio, maggio, luglio, novembre e dicembre 2020 non
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