Corte d'Appello Messina, sentenza 24/05/2024, n. 499
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. IU MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 230 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza comunicata il 09/02/2024, vertente
TRA
LA NA nata a [...] il [...] (cod. fis.
[...]) rappresentata e difesa dall'Avv. Decimo Lo Presti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capo
d'Orlando (ME) Via Consolare Antica n. 745
APPELLANTE
E
MA IU nato a [...] il [...] (cod. fis.
[...]) elettivamente domiciliato in LA (ME) Via
Giacomo Medici n. 40, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
LA ME nato a [...] il [...] (cod. fis.
[...]), elettivamente domiciliato in TT (ME) Via Fontanelle
n. 1 presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta che li rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
ER IN, nata a [...] il [...] (cod. fis.
[...]),
1 APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 4/2021 del Tribunale di TT del 02/01/2021 nel procedimento R.G. 1344/2015.
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15/07/2015 LL NA conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TT il Notaio IU Amato nonché i coniugi LL
ME e GE NI.
L'attrice esponeva che con atto pubblico del 26/07/2013 rogato dal Notaio
IU Amato (repertorio n. 72229, raccolta n. 10679) i convenuti LL
ME e GE NI (suoi genitori)
le avevano donato, tra le altre cose, l'immobile sito in LI, c.da Rucina, individuato al Foglio 3, part. 995, sub. 2, piano T, cat. A/4, classe 2, vani 4,5 m, rendita Euro 141,77, e che nello stesso atto si affermava che “i fabbricati insistenti sul mappale 995 son stati realizzati in virtù della concessione edilizia
n. 23/95, rilasciata dal Comune di LI in data 1 settembre 1995”. Esponeva inoltre che dopo la stipula dell'atto di donazione veniva a scoprire che la concessione edilizia richiamata in atto pubblico non era riferibile al fabbricato oggetto di donazione e che l'immobile in questione era da ritenersi abusivo tanto che il Comune di LI emanava ordinanza di demolizione dello stesso;
essendo risultati vani i tentati di risoluzione stragiudiziale, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità parziale dell'atto pubblico e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, rappresentati dalla mancata acquisizione al proprio patrimonio dell'immobile nonché di tutti i costi da affrontare per la demolizione del fabbricato e per affrontare il conseguenziale processo penale.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1344/2015 si costituiva il Notaio IU Amato, eccependo l'assenza di responsabilità alcuna a suo carico per avere raccolto dichiarazioni provenienti dai coniugi donanti coniugi LL– GE;
deduceva di non avere alcun obbligo in merito all'accertamento della veridicità della dichiarazione urbanistica e di non dovere alcun risarcimento a parte attrice,
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anche qualora fosse ravvisata una sua qualsiasi responsabilità, per la mancanza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno reclamato.
Si costituiva in giudizio anche LL ME, in proprio e quale procuratore della moglie GE NI, chiedendo il rigetto delle domande formulate, rilevando l'assenza di qualsivoglia responsabilità essendosi peraltro essi donanti rivolti, per la stipula dell'atto di donazione, a due figure professionali e cioè il notaio Amato ed il geom. Cappadona IU per la parte tecnica, ai quali si erano affidati sotto ogni aspetto.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., dopo diversi rinvii, rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa veniva assegnata in decisione.
Con sentenza n. 4/2021, depositata il 04/01/2021, il Tribunale ha così statuito:
“
1. Accerta e dichiara la nullità parziale dell'atto di donazione del 23 luglio
2013 limitatamente all'immobile sopra indicato per le causali di cui in motivazione;
2. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da LL NA nei confronti di LL ME, GE NI e Amato IU per le causali di cui in motivazione;
Compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio”.
Il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità parziale dell'atto
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