Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2024, n. 141
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Testo completo
N. R.G. 1228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. M V - Presidente dott. S M - Consigliere dott. P P - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1123/2023, estensore dott. C, discussa all'udienza collegiale del 08/02/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALLU' MARINA ELENA e dell'avv. MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIMENI DOMENICA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 ORLANDO FRANCESCO ADRIANO, elettivamente domiciliata in VIA ENNIO, 4 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in totale riforma della sentenza di 1^ grado, e previa ogni opportuna ulteriore declaratoria: 1) accertare e dichiarare l‟orario di lavoro tempo pieno di 40 ore settimanali dei rapporti di lavoro svoltisi fra il ricorrente e rispettivamente nei periodi dal 2.3.15 al 30.3.15, dal 14.4.15 al 5.5.16, dal 9.4.19 CP_1 al 23.4.19 (rapporto trasformato in data 24.4.19 a tempo pieno fino alla cessazione in data 5.5.16) e infine dal 7.1.20 al 16.1.2020. 2) Accertare e dichiarare il diritto al superiore inquadramento nel 5^ livello del ccnl settore terziario, distribuzione e servizi ex artt. 2103 cc e 100 ccnl dei rapporti di lavoro inter partes dal 2.3.15 al 30.3.15 e dal 14.4.15 al 5.5.16, ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia;accertare e dichiarare la illegittimità dell‟inquadramento nel 6^ livello del ccnl terziario distribuzione e servizi. 3) Accertare e dichiarare il diritto al superiore inquadramento nel 4^ livello del ccnl settore logistica trasporto merci spedizione ex artt. 2103 cc e 6 ccnl del rapporto di lavoro inter partes dal 9.4.2019 al 25.9.2019 e dal 7.1.2020 al 16.1.2020 ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia nonché accertare e dichiarare la illegittimità dell‟inquadramento rispettivamente nel 6^ livello e nel livello 6J del ccnl logistica trasporto merci spedizione dei due suindicati contratti di lavoro. pagina 1 di 6 4) Condannare in persona del leg. Rapp. Pro-tempore a corrispondere al ricorrente la somma CP_1 di € 12113,42 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5) Vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio. Sentenza esecutiva.”
Per parte appellata: “In via preliminare si chiede che venga dichiarata la prescrizione ex art. 2948 cc relativamente alle richieste retributive per differenze retributive nonché ogni emolumento ad esse riconnesse in relazione al primo rapporto di lavoro per quanto detto in narrativa.
Nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1123/2023, all'esito delle prove orali, ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore con il quale domandava;1) la condanna della datrice di lavoro al CP_1 pagamento di differenze retributive (TFR, ferie, maggiorazione lavoro notturno, mensilità differite, ROL, festività) non pagate e risultanti delle buste paga in atti;2) il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;3) lo svolgimento di orario full time anche nei periodi di lavoro formalmente indicati come part time. Esponeva il ricorrente di essere stato alle dipendenze della nel corso degli anni in ragioni di CP_1 svariati contratti susseguitesi nel tempo;in particolare, oggetto di causa sono i rapporti:
• dal 2/3/2015 al 30/3/2015, inquadramento al 6 liv. CCNL commercio terziario con orario part time 60%;
• dal 14/4/2015 al 30/3/2016, inq. 6 liv. commercio terziario, iniziale part time 30% , poi Org_1 full time dal 1/5/2015;
• dal 9/4/2019 al 25/9/2019, inq. 5 liv. trasporti merci logistica, iniziale part time 20% e poi Org_1 full time dal 23/4/2019;
• dal 7/1/2020 al 16/1/2020, inq. 6J liv. trasporti merci logistica, orario part time 50%. Org_1 Ha allegato di aver sempre lavorato dalle 2 alle 12 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa pranzo, di aver sempre svolto mansioni di carrellista/mulettista magazziniere all'interno dell' di Org_2 Milano, addetto allo scarico e carico dei camion nei posteggi, pesatura, etichettatura delle merci e distribuzione ai camion degli acquirenti, previa disposizione in bancali. Ha lamentato di aver sempre svolto orario a tempo pieno, sempre in orario (anche) notturno, di non aver percepito il TFR per il primo e il secondo rapporto di lavoro e solo parzialmente per il terzo, che non gli erano state correttamente retribuite (a prescindere dall'orario part time e dal superiore inquadramento) le ore di lavoro notturno per tutti e quattro i rapporti, il pagamento solo parziale delle mensilità differite, rol e festività per il primi tre rapporti, il mancato pagamento delle ferie per il primo e il secondo rapporto. Ha, infine, lamentato un non corretto inquadramento contrattuale, rivendicando, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il 5 livello CCNL commercio terziario per i primi due rapporti e il 4 livello CCNL trasporti merci logistica per il terzo e il quarto rapporto.
Il Tribunale, dopo l'audizione di 8 testimoni, ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento di un orario full time nei brevi periodi in cui risultava formalizzato un part time e non dimostrato l'utilizzo del muletto per la movimentazione della merce, valutando le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente troppo generiche e comunque riferite al più solo al periodo relativo al terzo e quarto rapporto di lavoro e tenuto conto che negli intervalli tra un contratto e l'altro ha lavorato per altre ditte sempre Parte_1 all'interno dell' e i testi non sono stati in grado di distinguere i diversi periodi di lavoro. Org_2 Analoghe considerazioni valgono circa la prova dell'utilizzo del muletto, considerato che alcuni testi lo hanno escluso e altri non hanno potuto riferire di un utilizzo costante in relazione ai singoli periodi di lavoro oggetto di causa. pagina 2 di 6
Il quadro probatorio è stato valutato come contradditorio e insufficiente al fine di ritenere raggiunta la prova con conseguente rigetto delle domande.
Ha proposto appello il lavoratore, lamentando, con il primo motivo, l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive (relative a 13°, 14°, ferie, rol, festività e TFR) maturate nei primi tre rapporti di lavoro, come da buste paga in atti. Si tratta di emolumenti dovuti e calcolati (secondo i dettami dei CCNL) a prescindere dal superiore inquadramento e dall'orario full time, peraltro in parte neppure contestati dalla società.
Con il secondo motivo, quanto all'orario di lavoro full time ha rilevato che il Tribunale non ha considerato che la datrice di lavoro non ha prodotto i contratti di lavoro del primo, secondo e quarto rapporto, e che in mancanza di prova scritta, l'orario di lavoro deve intendersi full time. Quanto al terzo rapporto, il lavoratore ha prodotto due lettere di assunzione recanti la medesima data, una che prevede un orario part time e una con orario full time;il mod. di comunicazione inizio rapporto indica inizialmente un Org_3 orario part time, poi trasformato in full time dal 23/4/2019, quindi, a tutto concedere, è solo per questo rapporto e per i soli 14 giorni iniziali del rapporto, che andava provato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. La doglianza prosegue sollecitando una corretta lettura delle risultanze testimoniali, che, se valutate integralmente e in rapporto l'una con l'altra, dimostrano che l'appellante ha sempre lavorato dalle 2 del mattino alle 10-12. Quanto alle mansioni superiori, i testi hanno confermato l'utilizzo del muletto e il lavoratore ha documentato il possesso sia del patentino che della patente B (che l' richiede). Org_2
Ha resistito la società appellata, insistendo nella eccezione di prescrizione in relazione al primo rapporto e difendendo per il resto la sentenza.
All'udienza dell'8 febbraio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
Per ragioni di ordine logico si esamina prioritariamente il secondo motivo di gravame. Con un primo profilo di doglianza l'appellante lamenta il mancato riconoscimento di un orario di lavoro full time in relazione a tutti i rapporti di lavoro per cui è causa. Per quanto concerne il primo, secondo e quarto rapporto di lavoro, correttamente l'appellante ha evidenziato che manca la prova scritta della pattuizione di un orario a tempo parziale, posto che la CP_1
non ha prodotto agli atti i relativi contratti di lavoro.
[...] Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 81/2015, la prova della pattuizione di un orario di lavoro ridotto rispetto al full time richiede la forma scritta ed in mancanza di questa, la pattuizione deve ritenersi nulla e l'orario di lavoro non può che essere quello ordinario. Quanto al terzo rapporto, il lavoratore ha prodotto due lettere di assunzione recanti la medesima data, una che prevede un orario part time e una con orario full time;il mod. Unilav di comunicazione inizio rapporto indica inizialmente un orario part time, poi trasformato in full time dal 23/4/2019, è solo per questo rapporto e per i soli 14 giorni iniziali, che deve essere provato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. Dalla prova orale esperita sul punto risulta dimostrato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. In particolare il teste di parte datoriale confermando di aver lavorato con l'appellante Testimone_1 per qualche settimana nel 2019 ha riferito di un orario di lavoro che va dalle 2 – 3,30 del mattino alle 9,30/10;il teste ha indicato, per l'anno 2019, un orario di lavoro da mezzanotte a Tes_2
pagina 3 di 6
mezzogiorno, a volte anche oltre;il test , alle dipendenze della dal 2018, ha Persona_1 CP_1 riferito che iniziava a lavorare alle tre di notte e fino alla chiusura, tra le 10,30 e le 11. Parte_1 Una lettura congiunta delle deposizioni evidenzia una sostanziale coincidenza dell'orario osservato dal lavoratore, che risulta incompatibile con l'orario formalizzato di un part time al 50%.
Quanto alle mansioni superiori rivendicate, la verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto e l'eventuale riconoscimento di una qualifica superiore, deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare, in fatto, le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare, poi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cfr. fra le tante, Cass. 18/7/2011 n. 15739)
Per quanto concerne le mansioni in concreto svolte, premesso che è la stessa appellata a dare conto che ha sempre svolto, in ciascuno dei quattro rapporti di cui si discute, le medesime mansioni, Parte_1 deve innanzi tutto rilevarsi che – in disparte la questione dell'utilizzo o meno del muletto – tutti i testi hanno confermato che preparava gli ordini della merce, movimentandola e predisponendola Parte_1 sui bancali, provvedendo poi a consegnarla all'acquirente (teste : “scaricava con il muletto, a Tes_3 volte andava in giro a portare roba e faceva gli ordini. Per gli ordini univa tutta la roba insieme su un bancale”;teste “prendeva la bolla e sistemava la merce”;teste “faceva il facchino, Tes_4 Per_1 lavorava a terra e ci preparava le consegne … lui, stando a terra, ci preparava il viaggio, dicendoci cosa dobbiamo prendere”;test “faceva il facchino, caricava la merce (tutti i tipi di frutta e Tes_1 verdura) sui carri che fanno la consegna, passava bancali al mulettista, il muletto lo usava pochissimo, lavorava per terra, caricava la merce a mano”;teste “faceva carico e scarico, spostamento della Tes_2 merce (frutta e verdura)”.
Nei primi due rapporti, l'appellante era inquadrato al 6° livello, la cui declaratoria prevede: “addetti a lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, fra cui uscieri, imballatori, addetti al carico e scarico.” Viene rivendicato il 5° liv., nel quale sono inquadrati “addetti a lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità pratiche, quali …addetti all'insieme delle operazioni di magazzino di smistamento, centri distribuzione e operazioni ausiliarie della vendita, carrellista.” Alla luce di quanto riferito dai testi, deve escludersi che l'appellante si limitasse al carico/scarico della merce, provvedendo anche allo smistamento e alla predisposizione dei bancali secondo gli ordini ricevuti dai clienti, per cui appare corretto l'inquadramento rivendicato, in luogo di quello formalmente attribuito.
Per il terzo rapporto, il livello attribuito è il liv. 6J, ossia “lavoratori che svolgono attività semplici, in particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Per il quarto rapporto, il livello formale è il liv. 5: “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. (attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali o elettrici, conducenti di carrelli elettrici;attività di preparazione degli ordini)”.
Per entrambi i rapporti il lavoratore rivendica il liv. 4, “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico
pagina 4 di 6 pratiche (operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal – carico scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci;conducenti di carrelli elevatori)”. Anche in relazione a tali rapporti di lavoro la declaratoria del livello rivendicato si attaglia maggiormente alle attività in concreto svolte dal lavoratore che, oltre al mero carico/scarico, approntava anche la merce sui bancali secondo la destinazione contenuta negli ordini che era incaricato di predisporre. Si tratta di una attività che richiede particolare attenzione consistendo nello scegliere la merce indicata nell'ordine, predisporla correttamente sul bancale destinato al singolo acquirente, verificandone la esatta rispondenza, attività da eseguirsi con un grado di autonomia e responsabilità che non si attagliano alla semplice attività operativa descritta al livello 5. In aggiunta, il livello 6J attribuito nel terzo rapporto di lavoro, appare del tutto incongruo, sia perché è pacifico che l'appellante non necessitasse di un periodo di addestramento, avendo già lavorato alle dipendenze della con le medesime mansioni (come dalla stessa affermato), sia perché non si CP_1 comprende per quale ragione, a fronte dello svolgimento dei medesimi compiti, nel 2019 sia stato inquadrato al liv. 6J e pochi mesi dopo, nel 2020, al livello 5.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta dimostrato l'orario di lavoro a tempo pieno nei periodi di lavoro dal 2/3/2015 al 30/3/2015, dal 14/4/2015 al 5/5/2016, dal 9/4/2019 al 23/4/2019 e dal 7/1/2020 al 16/1/2020, con diritto all'inquadramento nel 5 liv. CCNL settore terziario per i rapporti di lavoro dal 2/3/2015 al 30/3/2015 e dal 14/4/2015 al 5/5/2016 e al superiore inquadramento nel 4 liv. del CCNL settore logistica trasporto merci spedizione per i rapporti di lavoro dal 9/4/2019 al 23/4/2019 e dal 7/1/2020 al 16/1/2020.
Resta da esaminare la doglianza di omessa pronuncia circa le differenze retributive relative a 13, 14, ferie, rol, festività e TFR in relazione ai primi tre rapporti di lavoro, differenze determinate fra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, alla luce dele buste paga in atti.
A fronte di uno specifico e dettagliato conteggio delle voci rivendicate e del percepito, la ha CP_1 svolto specifiche contestazioni unicamente in relazione ad alcuni degli emolumenti richiesti.
In particolare, in relazione al primo rapporto di lavoro, l'unica contestazione attiene al TFR, il cui rateo non sarebbe maturato, avendo lavorato per meno di 15 giorni. L'assunto è smentito dalla Parte_1 pacifica circostanza che il contratto ha avuto una durata di 29 giorni (dal 2 al 30 marzo), restando irrilevanti i giorni di lavoro effettivo.
Circa il secondo rapporto di lavoro, la appellata ha contestato il pagamento di una quota del TFR (pari a
€ 458,03) sotto la voce Qu.I.R. nella busta paga di novembre 2015. Il lavoratore, preso atto della correttezza di quanto eccepito dalla società, ha conseguentemente ridotto la pretesa.
L'ammontare del TFR da aprile a ottobre 2015 viene calcolato dalla assumendo un part time CP_1 per l'intero periodo, quando è pacifico in causa che il contratto è stato trasformato in full time a partire dall'1/5/2015 e, per le considerazioni sopra svolte, anche il periodo antecedente deve essere considerato a tempo pieno. L'ammontare del TFR nella misura indicata dalla società è quindi privo di fondamento, in quanto smentito in parte documentalmente e in parte dall'istruttoria espletata.
Analogamente infondata è la pretesa di decurtare dal dovuto l'emolumento corrisposto a titolo di indennità di trasferta (€ 1.822), in mancanza di puntuali allegazioni circa la non debenza di detta somma riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga.
Quanto alle differenze per ferie, ex festività e rol, a fronte di un conteggio analitico, calcolato sulla base delle risultanze dei cedolini e tenuto conto dell'orario di lavoro e del livello rivendicato, la società si limita a proporre un proprio computo che non tiene conto del corretto inquadramento e dell'effettivo orario di lavoro come emerso in corso di causa e deve, quindi, deve essere disatteso.
Infine, per quanto concerne il terzo rapporto di lavoro, la non ha esposto alcuna doglianza, CP_1 pagina 5 di 6
sicchè il conteggio del lavoratore inerente tale periodo di lavoro risulta non contestato.
Le ulteriori differenze rivendicate attengono alle maggiorazioni per lavoro notturno, alla qualifica superiore e alle relative incidenze sul TFR, e, in mancanza di puntuali contestazioni sul conteggio esposto, debbono essere riconosciute al lavoratore, stante l'accertamento sia dello svolgimento di mansioni inquadrabili al superiore livello che presuppongono, sia dell'orario di lavoro rivendicato.
Il quantum dovuto va pertanto determinato in € 2.703,98 per differenze retributive derivanti dal riconoscimento del superiore inquadramento, € 1.173,74 per il maggior orario di lavoro rispetto a quello formale, € 1.559,04 per differenza ratei ferie, € 906,46 per differenza ratei 13° mensilità, € 915,87 per differenza ratei 14° mensilità, € 1.088,80 per differenza rol, € 571,26 per differenza ex festività, oltre ad
€ 1.433,85 a titolo di residuo TFR.
E', infatti, infondata l'eccezione di prescrizione reiterata in questo grado dalla Società in relazione alle somme rivendicate in relazione al primo rapporto di lavoro (cessato il 30/3/2015), risultando documentalmente che il decorso del termine estintivo quinquennale è stato interrotto con la lettera di messa in mora con la quale il lavoratore ha richiesto il pagamento delle differenze retributive relative a tale rapporto di lavoro;missiva datata 10/2/2020, inviata via pec alla in pari data e CP_1 regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. G7 fasc. appellante) senza che la Società ne abbia mai contestato la effettiva ricezione.
Pertanto, la va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di € 12.113,42, di cui CP_1
€ 1.433,85 a titolo di TFR oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. M V - Presidente dott. S M - Consigliere dott. P P - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1123/2023, estensore dott. C, discussa all'udienza collegiale del 08/02/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALLU' MARINA ELENA e dell'avv. MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIMENI DOMENICA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 ORLANDO FRANCESCO ADRIANO, elettivamente domiciliata in VIA ENNIO, 4 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in totale riforma della sentenza di 1^ grado, e previa ogni opportuna ulteriore declaratoria: 1) accertare e dichiarare l‟orario di lavoro tempo pieno di 40 ore settimanali dei rapporti di lavoro svoltisi fra il ricorrente e rispettivamente nei periodi dal 2.3.15 al 30.3.15, dal 14.4.15 al 5.5.16, dal 9.4.19 CP_1 al 23.4.19 (rapporto trasformato in data 24.4.19 a tempo pieno fino alla cessazione in data 5.5.16) e infine dal 7.1.20 al 16.1.2020. 2) Accertare e dichiarare il diritto al superiore inquadramento nel 5^ livello del ccnl settore terziario, distribuzione e servizi ex artt. 2103 cc e 100 ccnl dei rapporti di lavoro inter partes dal 2.3.15 al 30.3.15 e dal 14.4.15 al 5.5.16, ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia;accertare e dichiarare la illegittimità dell‟inquadramento nel 6^ livello del ccnl terziario distribuzione e servizi. 3) Accertare e dichiarare il diritto al superiore inquadramento nel 4^ livello del ccnl settore logistica trasporto merci spedizione ex artt. 2103 cc e 6 ccnl del rapporto di lavoro inter partes dal 9.4.2019 al 25.9.2019 e dal 7.1.2020 al 16.1.2020 ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia nonché accertare e dichiarare la illegittimità dell‟inquadramento rispettivamente nel 6^ livello e nel livello 6J del ccnl logistica trasporto merci spedizione dei due suindicati contratti di lavoro. pagina 1 di 6 4) Condannare in persona del leg. Rapp. Pro-tempore a corrispondere al ricorrente la somma CP_1 di € 12113,42 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5) Vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio. Sentenza esecutiva.”
Per parte appellata: “In via preliminare si chiede che venga dichiarata la prescrizione ex art. 2948 cc relativamente alle richieste retributive per differenze retributive nonché ogni emolumento ad esse riconnesse in relazione al primo rapporto di lavoro per quanto detto in narrativa.
Nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1123/2023, all'esito delle prove orali, ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore con il quale domandava;1) la condanna della datrice di lavoro al CP_1 pagamento di differenze retributive (TFR, ferie, maggiorazione lavoro notturno, mensilità differite, ROL, festività) non pagate e risultanti delle buste paga in atti;2) il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;3) lo svolgimento di orario full time anche nei periodi di lavoro formalmente indicati come part time. Esponeva il ricorrente di essere stato alle dipendenze della nel corso degli anni in ragioni di CP_1 svariati contratti susseguitesi nel tempo;in particolare, oggetto di causa sono i rapporti:
• dal 2/3/2015 al 30/3/2015, inquadramento al 6 liv. CCNL commercio terziario con orario part time 60%;
• dal 14/4/2015 al 30/3/2016, inq. 6 liv. commercio terziario, iniziale part time 30% , poi Org_1 full time dal 1/5/2015;
• dal 9/4/2019 al 25/9/2019, inq. 5 liv. trasporti merci logistica, iniziale part time 20% e poi Org_1 full time dal 23/4/2019;
• dal 7/1/2020 al 16/1/2020, inq. 6J liv. trasporti merci logistica, orario part time 50%. Org_1 Ha allegato di aver sempre lavorato dalle 2 alle 12 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa pranzo, di aver sempre svolto mansioni di carrellista/mulettista magazziniere all'interno dell' di Org_2 Milano, addetto allo scarico e carico dei camion nei posteggi, pesatura, etichettatura delle merci e distribuzione ai camion degli acquirenti, previa disposizione in bancali. Ha lamentato di aver sempre svolto orario a tempo pieno, sempre in orario (anche) notturno, di non aver percepito il TFR per il primo e il secondo rapporto di lavoro e solo parzialmente per il terzo, che non gli erano state correttamente retribuite (a prescindere dall'orario part time e dal superiore inquadramento) le ore di lavoro notturno per tutti e quattro i rapporti, il pagamento solo parziale delle mensilità differite, rol e festività per il primi tre rapporti, il mancato pagamento delle ferie per il primo e il secondo rapporto. Ha, infine, lamentato un non corretto inquadramento contrattuale, rivendicando, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il 5 livello CCNL commercio terziario per i primi due rapporti e il 4 livello CCNL trasporti merci logistica per il terzo e il quarto rapporto.
Il Tribunale, dopo l'audizione di 8 testimoni, ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento di un orario full time nei brevi periodi in cui risultava formalizzato un part time e non dimostrato l'utilizzo del muletto per la movimentazione della merce, valutando le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente troppo generiche e comunque riferite al più solo al periodo relativo al terzo e quarto rapporto di lavoro e tenuto conto che negli intervalli tra un contratto e l'altro ha lavorato per altre ditte sempre Parte_1 all'interno dell' e i testi non sono stati in grado di distinguere i diversi periodi di lavoro. Org_2 Analoghe considerazioni valgono circa la prova dell'utilizzo del muletto, considerato che alcuni testi lo hanno escluso e altri non hanno potuto riferire di un utilizzo costante in relazione ai singoli periodi di lavoro oggetto di causa. pagina 2 di 6
Il quadro probatorio è stato valutato come contradditorio e insufficiente al fine di ritenere raggiunta la prova con conseguente rigetto delle domande.
Ha proposto appello il lavoratore, lamentando, con il primo motivo, l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive (relative a 13°, 14°, ferie, rol, festività e TFR) maturate nei primi tre rapporti di lavoro, come da buste paga in atti. Si tratta di emolumenti dovuti e calcolati (secondo i dettami dei CCNL) a prescindere dal superiore inquadramento e dall'orario full time, peraltro in parte neppure contestati dalla società.
Con il secondo motivo, quanto all'orario di lavoro full time ha rilevato che il Tribunale non ha considerato che la datrice di lavoro non ha prodotto i contratti di lavoro del primo, secondo e quarto rapporto, e che in mancanza di prova scritta, l'orario di lavoro deve intendersi full time. Quanto al terzo rapporto, il lavoratore ha prodotto due lettere di assunzione recanti la medesima data, una che prevede un orario part time e una con orario full time;il mod. di comunicazione inizio rapporto indica inizialmente un Org_3 orario part time, poi trasformato in full time dal 23/4/2019, quindi, a tutto concedere, è solo per questo rapporto e per i soli 14 giorni iniziali del rapporto, che andava provato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. La doglianza prosegue sollecitando una corretta lettura delle risultanze testimoniali, che, se valutate integralmente e in rapporto l'una con l'altra, dimostrano che l'appellante ha sempre lavorato dalle 2 del mattino alle 10-12. Quanto alle mansioni superiori, i testi hanno confermato l'utilizzo del muletto e il lavoratore ha documentato il possesso sia del patentino che della patente B (che l' richiede). Org_2
Ha resistito la società appellata, insistendo nella eccezione di prescrizione in relazione al primo rapporto e difendendo per il resto la sentenza.
All'udienza dell'8 febbraio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
Per ragioni di ordine logico si esamina prioritariamente il secondo motivo di gravame. Con un primo profilo di doglianza l'appellante lamenta il mancato riconoscimento di un orario di lavoro full time in relazione a tutti i rapporti di lavoro per cui è causa. Per quanto concerne il primo, secondo e quarto rapporto di lavoro, correttamente l'appellante ha evidenziato che manca la prova scritta della pattuizione di un orario a tempo parziale, posto che la CP_1
non ha prodotto agli atti i relativi contratti di lavoro.
[...] Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 81/2015, la prova della pattuizione di un orario di lavoro ridotto rispetto al full time richiede la forma scritta ed in mancanza di questa, la pattuizione deve ritenersi nulla e l'orario di lavoro non può che essere quello ordinario. Quanto al terzo rapporto, il lavoratore ha prodotto due lettere di assunzione recanti la medesima data, una che prevede un orario part time e una con orario full time;il mod. Unilav di comunicazione inizio rapporto indica inizialmente un orario part time, poi trasformato in full time dal 23/4/2019, è solo per questo rapporto e per i soli 14 giorni iniziali, che deve essere provato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. Dalla prova orale esperita sul punto risulta dimostrato lo svolgimento di un orario a tempo pieno. In particolare il teste di parte datoriale confermando di aver lavorato con l'appellante Testimone_1 per qualche settimana nel 2019 ha riferito di un orario di lavoro che va dalle 2 – 3,30 del mattino alle 9,30/10;il teste ha indicato, per l'anno 2019, un orario di lavoro da mezzanotte a Tes_2
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mezzogiorno, a volte anche oltre;il test , alle dipendenze della dal 2018, ha Persona_1 CP_1 riferito che iniziava a lavorare alle tre di notte e fino alla chiusura, tra le 10,30 e le 11. Parte_1 Una lettura congiunta delle deposizioni evidenzia una sostanziale coincidenza dell'orario osservato dal lavoratore, che risulta incompatibile con l'orario formalizzato di un part time al 50%.
Quanto alle mansioni superiori rivendicate, la verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto e l'eventuale riconoscimento di una qualifica superiore, deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare, in fatto, le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare, poi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cfr. fra le tante, Cass. 18/7/2011 n. 15739)
Per quanto concerne le mansioni in concreto svolte, premesso che è la stessa appellata a dare conto che ha sempre svolto, in ciascuno dei quattro rapporti di cui si discute, le medesime mansioni, Parte_1 deve innanzi tutto rilevarsi che – in disparte la questione dell'utilizzo o meno del muletto – tutti i testi hanno confermato che preparava gli ordini della merce, movimentandola e predisponendola Parte_1 sui bancali, provvedendo poi a consegnarla all'acquirente (teste : “scaricava con il muletto, a Tes_3 volte andava in giro a portare roba e faceva gli ordini. Per gli ordini univa tutta la roba insieme su un bancale”;teste “prendeva la bolla e sistemava la merce”;teste “faceva il facchino, Tes_4 Per_1 lavorava a terra e ci preparava le consegne … lui, stando a terra, ci preparava il viaggio, dicendoci cosa dobbiamo prendere”;test “faceva il facchino, caricava la merce (tutti i tipi di frutta e Tes_1 verdura) sui carri che fanno la consegna, passava bancali al mulettista, il muletto lo usava pochissimo, lavorava per terra, caricava la merce a mano”;teste “faceva carico e scarico, spostamento della Tes_2 merce (frutta e verdura)”.
Nei primi due rapporti, l'appellante era inquadrato al 6° livello, la cui declaratoria prevede: “addetti a lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, fra cui uscieri, imballatori, addetti al carico e scarico.” Viene rivendicato il 5° liv., nel quale sono inquadrati “addetti a lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità pratiche, quali …addetti all'insieme delle operazioni di magazzino di smistamento, centri distribuzione e operazioni ausiliarie della vendita, carrellista.” Alla luce di quanto riferito dai testi, deve escludersi che l'appellante si limitasse al carico/scarico della merce, provvedendo anche allo smistamento e alla predisposizione dei bancali secondo gli ordini ricevuti dai clienti, per cui appare corretto l'inquadramento rivendicato, in luogo di quello formalmente attribuito.
Per il terzo rapporto, il livello attribuito è il liv. 6J, ossia “lavoratori che svolgono attività semplici, in particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Per il quarto rapporto, il livello formale è il liv. 5: “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. (attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali o elettrici, conducenti di carrelli elettrici;attività di preparazione degli ordini)”.
Per entrambi i rapporti il lavoratore rivendica il liv. 4, “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico
pagina 4 di 6 pratiche (operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal – carico scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci;conducenti di carrelli elevatori)”. Anche in relazione a tali rapporti di lavoro la declaratoria del livello rivendicato si attaglia maggiormente alle attività in concreto svolte dal lavoratore che, oltre al mero carico/scarico, approntava anche la merce sui bancali secondo la destinazione contenuta negli ordini che era incaricato di predisporre. Si tratta di una attività che richiede particolare attenzione consistendo nello scegliere la merce indicata nell'ordine, predisporla correttamente sul bancale destinato al singolo acquirente, verificandone la esatta rispondenza, attività da eseguirsi con un grado di autonomia e responsabilità che non si attagliano alla semplice attività operativa descritta al livello 5. In aggiunta, il livello 6J attribuito nel terzo rapporto di lavoro, appare del tutto incongruo, sia perché è pacifico che l'appellante non necessitasse di un periodo di addestramento, avendo già lavorato alle dipendenze della con le medesime mansioni (come dalla stessa affermato), sia perché non si CP_1 comprende per quale ragione, a fronte dello svolgimento dei medesimi compiti, nel 2019 sia stato inquadrato al liv. 6J e pochi mesi dopo, nel 2020, al livello 5.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta dimostrato l'orario di lavoro a tempo pieno nei periodi di lavoro dal 2/3/2015 al 30/3/2015, dal 14/4/2015 al 5/5/2016, dal 9/4/2019 al 23/4/2019 e dal 7/1/2020 al 16/1/2020, con diritto all'inquadramento nel 5 liv. CCNL settore terziario per i rapporti di lavoro dal 2/3/2015 al 30/3/2015 e dal 14/4/2015 al 5/5/2016 e al superiore inquadramento nel 4 liv. del CCNL settore logistica trasporto merci spedizione per i rapporti di lavoro dal 9/4/2019 al 23/4/2019 e dal 7/1/2020 al 16/1/2020.
Resta da esaminare la doglianza di omessa pronuncia circa le differenze retributive relative a 13, 14, ferie, rol, festività e TFR in relazione ai primi tre rapporti di lavoro, differenze determinate fra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, alla luce dele buste paga in atti.
A fronte di uno specifico e dettagliato conteggio delle voci rivendicate e del percepito, la ha CP_1 svolto specifiche contestazioni unicamente in relazione ad alcuni degli emolumenti richiesti.
In particolare, in relazione al primo rapporto di lavoro, l'unica contestazione attiene al TFR, il cui rateo non sarebbe maturato, avendo lavorato per meno di 15 giorni. L'assunto è smentito dalla Parte_1 pacifica circostanza che il contratto ha avuto una durata di 29 giorni (dal 2 al 30 marzo), restando irrilevanti i giorni di lavoro effettivo.
Circa il secondo rapporto di lavoro, la appellata ha contestato il pagamento di una quota del TFR (pari a
€ 458,03) sotto la voce Qu.I.R. nella busta paga di novembre 2015. Il lavoratore, preso atto della correttezza di quanto eccepito dalla società, ha conseguentemente ridotto la pretesa.
L'ammontare del TFR da aprile a ottobre 2015 viene calcolato dalla assumendo un part time CP_1 per l'intero periodo, quando è pacifico in causa che il contratto è stato trasformato in full time a partire dall'1/5/2015 e, per le considerazioni sopra svolte, anche il periodo antecedente deve essere considerato a tempo pieno. L'ammontare del TFR nella misura indicata dalla società è quindi privo di fondamento, in quanto smentito in parte documentalmente e in parte dall'istruttoria espletata.
Analogamente infondata è la pretesa di decurtare dal dovuto l'emolumento corrisposto a titolo di indennità di trasferta (€ 1.822), in mancanza di puntuali allegazioni circa la non debenza di detta somma riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga.
Quanto alle differenze per ferie, ex festività e rol, a fronte di un conteggio analitico, calcolato sulla base delle risultanze dei cedolini e tenuto conto dell'orario di lavoro e del livello rivendicato, la società si limita a proporre un proprio computo che non tiene conto del corretto inquadramento e dell'effettivo orario di lavoro come emerso in corso di causa e deve, quindi, deve essere disatteso.
Infine, per quanto concerne il terzo rapporto di lavoro, la non ha esposto alcuna doglianza, CP_1 pagina 5 di 6
sicchè il conteggio del lavoratore inerente tale periodo di lavoro risulta non contestato.
Le ulteriori differenze rivendicate attengono alle maggiorazioni per lavoro notturno, alla qualifica superiore e alle relative incidenze sul TFR, e, in mancanza di puntuali contestazioni sul conteggio esposto, debbono essere riconosciute al lavoratore, stante l'accertamento sia dello svolgimento di mansioni inquadrabili al superiore livello che presuppongono, sia dell'orario di lavoro rivendicato.
Il quantum dovuto va pertanto determinato in € 2.703,98 per differenze retributive derivanti dal riconoscimento del superiore inquadramento, € 1.173,74 per il maggior orario di lavoro rispetto a quello formale, € 1.559,04 per differenza ratei ferie, € 906,46 per differenza ratei 13° mensilità, € 915,87 per differenza ratei 14° mensilità, € 1.088,80 per differenza rol, € 571,26 per differenza ex festività, oltre ad
€ 1.433,85 a titolo di residuo TFR.
E', infatti, infondata l'eccezione di prescrizione reiterata in questo grado dalla Società in relazione alle somme rivendicate in relazione al primo rapporto di lavoro (cessato il 30/3/2015), risultando documentalmente che il decorso del termine estintivo quinquennale è stato interrotto con la lettera di messa in mora con la quale il lavoratore ha richiesto il pagamento delle differenze retributive relative a tale rapporto di lavoro;missiva datata 10/2/2020, inviata via pec alla in pari data e CP_1 regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. G7 fasc. appellante) senza che la Società ne abbia mai contestato la effettiva ricezione.
Pertanto, la va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di € 12.113,42, di cui CP_1
€ 1.433,85 a titolo di TFR oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
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