Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2024, n. 354
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro composta dai magistrati dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Stefania Carlucci Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al N. RG. 695/2023 promossa da INPS - ricorrente in riassunzione- Avv. Silvano Imbriaci Avv. Elisa Nannucci nei confronti di
NA TR, NA AR, EF ZI e DENA BO - resistenti - Avv. Sergio Lalli
Avente ad oggetto: giudizio di rinvio in esito all'ordinanza 25305/2023 della Corte di Cassazione, pubblicata il 25.08.2023. All'udienza del 6.6.2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
La causa giunge in decisione davanti a questa Corte territoriale per effetto del ricorso in riassunzione ex art 392 c.p.c., promosso dall'INPS a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25305/2023 del 24.5.2023, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza n. 640/2018 di questa stessa Corte d'Appello. La decisione di secondo grado cassata, a sua volta, aveva respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.186 del 2017. Con tale decisione, il Tribunale di Prato aveva respinto le opposizioni proposte dall'INPS avverso i D.I. ottenuti dagli odierni resistenti, per il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul TFR, maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con società poi fallita, già erogato dal Fondo di Tesoreria.
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Con distinte domande monitorie, le parti private, hanno infatti intimato all'INPS il pagamento degli accessori del TFR, già erogato dall'INPS, quale gestore del Fondo di Tesoreria, maturato nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro con società fallita.
La Corte di Appello di Firenze, in particolare, con la sentenza ormai cassata, ha fondato il rigetto dell'appello dell'INPS sulla natura retribuiva della prestazione a carico del Fondo di Tesoreria, regolata dall'art. 2110 c.c..
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS consistito nella “la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 755, 756, 757
e 783 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, degli artt. 2114 e 2116 cod. civ., in relazione all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412”, sul presupposto della natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo di Tesoreria.
La Corte di Cassazione, dopo ampia disamina della normativa primaria e secondaria (artt. 1 commi 755, 765, 757, L. n. 296/2006, D.M. n. 30.01.2007), in discontinuità con precedenti pronunce di legittimità, ha ritenuto la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di Tesoreria.
A favore di detta qualificazione ha indicato i seguenti elementi letterali e sistematici: la circostanza che il Fondo sia l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1° gennaio 2007, mentre il datore di lavoro risponde solo nei limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo, in subordine agli enti previdenziali (punto 6.1);
è una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 cod. civ. in quanto al Fondo affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro con cinquanta o più dipendenti e grava sul Fondo l'obbligo di erogare le relative prestazioni «secondo il principio della ripartizione», principio
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