Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 628

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 628
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 628
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

RG n. 15/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5 gennaio 2022, da
I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del notaio Fantini, rilasciata in Roma in data 23/01/ dall'avv. Carlo Costantino de Pompeis (pec: avv.carlo.dempompeis@postacert.inps.gov.it), appellante contro
MO NE (c.f. [...]), ST GI (c.f.
[...], NE PA (c.f. [...]), rappresentati e difesi per procura telematica in atti dall'Avv. Stefano CALOI, (pec: avvstefanocaloi@ordineavvocativrpec.it) ed Andrea Pansini (pec: avvandreapansini@ordineavvocativrpec.it), appellati
e
COMUNE DI VERONA (c. f. 00215150236), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta mandato rilasciato a margine della memoria di 1
costituzione in appello dagli avv.ti Monica Benedetti (pec avvmonicabenedetti@ordineavvocativrpec.it) e Riccardo Moretto
(avvriccardomoretto@ordineavvocativrpec.it), appellato
Oggetto: impugnazione della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NA
n. 626/2021 d.d. 30.11.2021, non notificata.-
In punto: liquidazione dell'Indennità di Premio di Servizio (IPS) secondo il parametro retributivo corrisposto in base al trattamento previsto dal Contratto del
Comparto Scuola.-
CONCLUSIONI
INPS: voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n.
626/21 emessa e pubblicata il 1 30.11.21 dal Tribunale di Venezia, Sezione lavoro nel giudizio R.C.L. n. 1374/20
- rigettare tutte le domande di parte appellata
- spese e compensi di avvocato rifuse”.
MO NE, ST GI, NE PA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, rigettare l'appello proposto dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (INPS) in quanto inammissibile e/o comunque infondato, tanto in fatto quanto in diritto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compenso professionale del grado di giudizio.
COMUNE DI VERONA:
“In via principale:
- rigettare, per le causali di cui in memoria, il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui il ricorso in appello fosse accolto, condannare l'I.N.P.S. a restituire al
Comune di NA le somme versate a titolo di integrazione dei contributi delle sigg.re
ON, NE e TI in osservanza della sentenza del Tribunale di NA - Sez. Lavoro
n. 626/2021, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. le ricorrenti - docenti della Scuole Comunali
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dell'Infanzia alle dipendenze del Comune di NA tutte cessate dal servizio (in data 31.03.2011), alle quali durante tutta la carriera era stato applicato “il trattamento economico e di carriera previsto per l'analogo personale della scuola elementare statale”, in forza di successive delibere del Consiglio Comunale a partire dall'anno 1949 e, a seguito della riforma del pubblico impiego per effetto del Dlgs.
n. 29/1993, con l'accordo decentrato del 10.06.1997 (ai sensi dell'art 5 del CCNL
Comparto Scuola) e seguenti (richiamato in allegato ai successivi contratti decentrati), poi disdettato dal Comune di NA a far data dal 01.01.2010
(condotta considerata antisindacale ex art. 28 della l. n. 300/1970 con pronuncia definitiva della Corte di Appello di Venezia n. 15/2013) a favore dell'ordinario
Contratto di Comparto Enti Locali - domandavano :
accertare e dichiarare il loro diritto a vedersi corrispondere il Trattamento di Fine
Servizio (TFS)/Indennità Premio di Servizio (IPS), calcolato con il prospetto della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi di servizio predisposto dal Comune di NA per ogni singola ricorrente e trasmesso all'INPS in data 27/2/2020;
condannare il Comune di NA al versamento all'INPS dei contributi necessari alla riliquidazione del trattamento di fine servizio;
condannare l'INPS a riliquidare il TFS/IPS secondo il prospetto inviato dal Comune di NA all'INPS in data

27/02/2020;

condannare l'INPS a corrispondere ad ogni ricorrente la differenza tra quanto percepito a titolo di TFS/IPS e quanto avrebbero dovuto percepire ove fosse stata applicata, quale base di calcolo, la retribuzione spettante alle ricorrenti negli ultimi dodici mesi di servizio così come determinata nel prospetto della retribuzione predisposto dal Comune di NA per ogni singola ricorrente trasmesso all'INPS in data 27/02/2020”.

2. Nel costituirsi in giudizio il Comune di NA evidenziava che l'applicazione del
CCNL Comparto Scuola era limitato “solo a particolari istituti (in primis trattamento economico ed orario di lavoro)”, che a seguito del contenzioso giudiziario era stato stabilito con propria delibera n. 291 d.d. 22.09.2017 che al personale docente delle
Scuole Comunali dell'Infanzia in servizio al 31.12.2009 continua ad applicarsi il
C.C.D.I. del 10.06.1997 (Istituti economici e giuridici CCNL Scuola), mentre al personale assunto dal 01.01.2010 in poi si applica integralmente il CCNL del
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Comparto Regioni Autonomie Locali (oggi Comparto Funzioni Locali).
Dunque, sosteneva, l'INPS non è legittimato a sindacare il CCNL applicabile ma solo
a determinare l'IPS in base agli elementi retributivi continuativi corrisposti ai docenti.
Rilevava che, qualora fosse riconosciuto in capo all'Istituto tale sindacato, il CCNL
Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 14.09.2000 ha previsto all'art. 30 una disciplina specifica per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia dipendenti dai Comuni ed ha inserito al comma 8 una clausola di salvaguardia prevedendo che
relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30/06/2000”.
Tanto premesso non si opponeva alle domande attoree essendo “per le dipendenti cessate dal servizio per collocamento a riposo nel periodo 2010/2017 in attesa di disposizioni da parte dell' I.N.P.S. in ordine alle procedure di riliquidazione utili ai fine della determinazione del trattamento pensionistico e dell'indennità premio di servizio/trattamento di fine servizio”.

3. Nel costituirsi in giudizio l'INPS chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, affermando la non opponibilità all'Istituto degli accordi decentrati con i quali il
Comune di NA aveva pattuito di applicare il trattamento previsto per un diverso
Comparto in ragione della tassatività degli emolumenti previsti dall'art. 11 comma
5° della l. n. 152/1968
per la determinazione della provvista retributiva da trasfondere nell'obbligazione contributiva al fine del computo dell'IPS.

4. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro scaligero accoglieva il ricorso e così provvedeva in parte dispositiva:
1) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto delle ricorrenti al ricalcolo dell'indennità premio di servizio sulla base delle retribuzioni indicate nel prospetto delle retribuzioni spettanti negli ultimi 12 mesi di servizio, predisposto dal Comune di NA e trasmesso all'Inps in data 27.2.2020;
2) per l'effetto condanna l'Inps a riliquidare l'indennità premio di servizio ed a corrispondere a ciascuna ricorrente la differenza tra quanto già percepito per tale titolo
e quanto dovuto secondo i criteri di cui al punto 1), oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo al collocamento in quiescenza sino al saldo;

3) condanna il Comune di NA a versare all'Inps i contributi corrispondenti alla quota
4 di retribuzione non computata dall'Inps nella originaria liquidazione della indennità premio di servizio;
4) condanna l'Inps a rifondere le spese di lite in favore delle parti ricorrenti, che liquida in € 4000 per compensi e 259 per contributo unificato oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
5) dichiara compensate le spese di lite tra il Comune di NA e le altre parti del giudizio.
In parte motiva dopo aver ripercorso cronologicamente la vicenda così argomentava:
“lo stipendio percepito dalle ricorrenti è stato legittimamente pattuito e corrisposto dal
Comune di NA e ovviamente l'INPS non può rifiutare di computarlo integralmente, sul presupposto di una unilaterale disapplicazione della contrattazione integrativa fondata su asserita contrarietà
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