Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/04/2024, n. 102
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 318/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 318/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 242/2020 pubblicata il 06/10/2020 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1047/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
AN SC (C.F. [...]), con il patrocinio DEl'avv. DI SANTO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LIBERO VILLONE, 1 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
DOBANK S.p.A., (02659940239), quale mandataria DEla soc. ARENA NPL One S.r.l.
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
FINO 2 SECURITISATION SRL (C.F. 09966400963), e per essa, la “doValue S.p.A.” (00390840239), con il patrocinio DEl'avv. BIOCCA GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA STAZIO 22 TERAMO presso il difensore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza DE 29/3/2023, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante AN SC l'avv. DI SANTO ANDREA si riporta al proprio atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento;
per l'appellata, l'avv. BIOCCA GAETANO precisa le conclusioni riportandosi per relationem a
Pag. 1 a 7
quelle rassegnate nella comparsa e di costituzione e risposta
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1. AN NO ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Isernia, con citazione notificata il 29/9/2016, avverso il precetto DEl'importo di € 163.057,75, a lei notificato il 9/9/2016 dalla DoBank SPA in forza DE decreto ingiuntivo n. 46/96 ottenuto dal Tribunale di Campobasso notificato dal 14/5/96 al 25/5/96, nei confronti DEla DI OB (correntista), nonché nei confronti di D'RS AR, D'RS MA e NO AN (fideiussori);
l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza DE precetto, essendo stato fatto riferimento al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo;
l'importo richiesto era indeterminato e indeterminabile nel suo ammontare;
vi era carenza di legittimazione attiva;
il titolo e la sua notificazione erano inesistenti;
il credito era prescritto.
La società opposta ha sostenuto che risultava soddisfatta l'esigenza di individuazione DE titolo;
l'ammontare DEle somme precettate era pienamente determinato;
la notifica DE decreto ingiuntivo era regolarmente stata eseguita;
l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva era infondata;
l'eccezione di prescrizione era infondata, avendo la creditrice richiesto la declaratoria di fallimento DEla società debitrice, con fallimento dichiarato con sentenza DE 21/3/2001, e con insinuazione DE credito al passivo, con progetto di riparto finale depositato l' 1/8/14.
Con la sentenza appellata il Tribunale adito ha rigettato l'opposizione a precetto e ha condannato l'opponente a rimborsare all'opposta le spese DE giudizio, liquidate in euro 7.795,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello AN NO, con citazione notificata il 16/11/2020, ed iscritta a ruolo il 21/11/2020, formulando sette motivi di impugnazione, insistendo per la declaratoria DEla nullità/inefficacia DE precetto, con condanna DEla controparte al pagamento DEle spese, con distrazione in favore DE procuratore antistatario.
Si è costituita la FINO 2 SECURITISATION S.R.L. . (quale cessionaria DEla Arena NPL ONE S.r.l.), e per essa, la “doValue S.p.A.” (nuova denominazione assunta da “doBank S.p.A.” – già “UniCredit Credit Management Bank S.p.A.”), chiedendo il rigetto DEl'appello e la condanna DEl'appellante al pagamento DEle spese DE presente grado.
La Dobank spa, quale mandataria DEla soc. ARENA NPL One S.r.l., regolarmente notificata non si è costituita e veniva dichiarata contumace.
All'udienza DE 29/3/2023, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione DEl'ordinanza depositata il 6/4/2023.
2. Con il primo motivo di appello, SC AN lamenta l'erronea statuizione secondo la quale opponente non aveva mai sollevato un'eccezione relativa alla parziale estinzione DEl'obbligo, per come consacrato nel titolo esecutivo, senza tener conto DE fatto che la somma precettata era stata in parte pagata nel corso DE giudizio, denunciando la violazione DEl'art. 615 cpc, potendo il giudice di ufficio rilevare la non debenza di importi non indicati in precetto.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
dalla lettura DEla citazione in opposizione non si evince la proposizione di motivo di opposizione relativo all'avvenuto pagamento parziale DEla somma precettata;
neppure nella prima memoria ex art. 183 cpc
Pag. 2 a 7
l'opponente ha in alcun modo fatto riferimento all'avvenuta estinzione parziale DE credito;
l'appellante non ha neppure indicato in quale atto “nel corso DE giudizio” sia emerso il parziale pagamento DE debito;
non è neppure stato indicato quale sia l'importo DEl'assunto pagamento parziale;
non sono state indicate le conseguenze DE dedotto pagamento parziale;
il Tribunale ha legittimamente emesso pronuncia in relazione ai fatti dedotti in giudizio facendo rilevare che
“parte opponente non ha mai sollevato un'eccezione relativa alla parziale estinzione DEl'obbligo”;
nessuna violazione DEl'art. 615 cpc può essere configurata in ordine alla non debenza di importi che non sono stati neppure indicati.
3. Con il secondo motivo si contesta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non essendo indicato nel precetto con certezza il soggetto titolare DE credito;
si contesta che non vi sarebbe la prova DE fatto che l'Arena NPL One S.r.l. sia titolare DE credito;
si contesta la mancanza di “prova dei poteri DEla DoBank”.
Premesso che il Tribunale ha DE tutto genericamente motivato al riguardo, ritenendo che dalla documentazione in atti si evinceva la titolarità DE credito oggetto di giudizio, osserva la Corte che l'atto di precetto datato 31/8/2016 riporta nelle prime quattro pagine tutte le cessioni DE credito di cui decreto ingiuntivo, dalla titolarità DEla NC OP DE MO (poi Rolo NC 1473 spa, poi UnicreditNC Spa) sino a giungere alla titolarità in capo all'Arena NPL ONE SRL, e per essa, quale mandataria, DEla DoBankSPA.
L'appellante ha DE tutto genericamente contestato che il deposito DEle Gazzette Ufficiali non era prova sufficiente DEla cessione, in mancanza DEla notificazione