Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/07/2024, n. 1173

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/07/2024, n. 1173
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 1173
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1175/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
SINAR s.r.l. in liquidazione (C.F. 02762431209), rappresentata e difesa, in virtù di procura spe- ciale alle liti, dagli Avv.ti Paolo Creta, Annalisa Lanzarini, Adriano Sponzilli, Benedetta Costa,
Luca Ricottilli;
appellante
CONTRO
MENGHI s.p.a. (C.F. 09461340961), risultante dalla fusione tra MENGHI SHOES s.r.l.. e
MENGHI SHOES & CO. s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli
Avv.ti Giovanni Nicolini e Roberto Lupetti;
appellata avente ad oggetto: responsabilità da inadempimento contrattuale;
conclusioni: appellante: “voglia la Corte d'Appello di Ancona, respinta e/o rigettata ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e/o deduzione avversaria, in riforma della sentenza del
1 Tribunale di Ancona n. 1194/2020, depositata il 2 ottobre 2020 e notificata all'appellante in data 6 ottobre 2020, respinta nel miglior modo e con la miglior formula ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda: nel merito, in via principale - accertare e dichiarare nel miglior modo e con la miglior formula che HI s.p.a. (già HI Shoes s.r.l. e HI
Shoes & Co. s.r.l.)si è resa inadempiente alla proprie obbligazioni contrattuali, anche sotto il profilo della rendicontazione, del pagamento delle royalty contrattualmente dovute, della restituzione dei supporti materiali dei disegni e di tutti gli altri materiali sviluppati nel corso dell'incarico, della citazione di credito dell'appellante per i propri modelli e della fornitura degli esemplari degli elaborati realizzati;
conseguentemente e per l'effetto - condannare

HI s.p.a. al pagamento delle royalty contrattualmente dovute;
- condannare HI s.p.a. alla restituzione dei supporti materiali dei disegni e di tutti gli altri materiali sviluppati nel corso dell'incarico;
- condannare HI s.p.a. a provvedere alla citazione di credito

“realizzato su progetto originale di Sinar S.r.l.”, sugli elaborati ultimati delle borse e degli accessori per cui è causa, secondo quanto previsto nel contratto inter partes;
- condannare

HI s.p.a. al risarcimento del danno causato dai propri inadempimenti, nella misura che apparirà di giustizia ad esito dell'istruttoria;
in ogni caso - con condanna di HI s.p.a. alla integrale rifusione di compensi, spese, competenze e/o onorari del presente giudizio (oltre al rimborso delle spese generali);
in via istruttoria si insiste perché la Corte d'Appello voglia accogliere tutte le istanze di prova formulate dall'appellante nel primo grado di giudizio e non ammesse ed in particolare voglia: - disporre la rinnovazione della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, ordinando una nuova consulenza tecnica finalizzata ad accertare se i modelli “Candy Bag” FU e “Shopper” AL costituiscano delle personalizzazioni rispetto ai modelli “Bauletto” HI e “Shopper” HI, pacificamente realizzati in attuazione delle ideazioni di Sinar S.r.l., come risultanti dai disegni da questa consegnati in più occasioni a HI Shoes S.r.l.;
- ordinare all'appellata HI s.p.a., ai sensi degli art. 121

c.p.i., 2711, secondo comma c.c., 210 e 212 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, in particolare, del libro giornale, dei libri IVA, del libro carico e scarico di magazzino, del libro inventari, delle bolle doganali di importazione ed esportazione, delle proposte di vendita formulate alla clientela, anche se non perfezionate in contratto, del listino prezzi relativo alle
2 borse e agli accessori per cui è causa, il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione, pubblicizzazione, offerta in vendita e/o commercializzazione fino alla data di esecuzione del provvedimento di esibizione;
ovvero, in subordine la comunicazione, anche in fotocopia dei documenti menzionati sopra;
- disporre consulenza contabile sui fatturati delle appellate relativi alle borse e agli accessori per cui è causa, sul numero degli esemplari prodotti e/o venduti, calcolando le royalty contrattualmente dovute in base al contratto per prestazioni di progettazione stilistica e grafica sottoscritto in data 1° settembre 2009, nonché il ricavo marginale e l'utile conseguente alla vendita
”;
appellata: “Voglia la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: respingere l'appello proposto, con l'atto di citazione notificato il 5 novembre 2020, dalla Sinar s.r.l. in liquidazione nei confronti delle società HI Shoes s.r.l. e HI Shoes
& Co s.r.l., oggi HI s.p.a., e confermare integralmente la sentenza 2 ottobre 2020, n.
1194/2020 del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, Giudice Est.
Dott. Sergio Casarella;
- respingere tutte le istanze istruttorie e di CTU in quanto inammissibili, generiche, meramente esplorative;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio
”;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Con il primo motivo la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione gravante su HI Shoes s.r.l. nonché a volta conseguire la condanna di quest'ultima al
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pagamento delle royalties dovute in ragione del contratto “per prestazioni di progettazione stilistica e grafica”, stipulato con scrittura privata del 1.9.2009.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere il rilievo che l'obbligo di rendicontazione discende dall'attività negoziali di gestione di beni (anche) altrui (ad esempio il mandato o la comunione), ciò che rende ultroneo il richiamo di tale istituto al caso di specie, vi è che la clausola di cui all'art.

3.1. della scrittura privata del 1.9.2009 prevede quanto segue: “per i servizi forniti si stabilisce un compenso pari al 12% sul fatturato wholesale da considerarsi esigibile per la durata dello sfruttamento commerciale di tutte le borse e le borse con funzione di packaging per calzature progettate direttamente per conto della ditta committente con
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