Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1255
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF:
80078750587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria Bat- tiato –
Appellante contro
SI LE ([...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo Canalicchio e Flavio Agostini –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1411 del 4.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavo- ro, accoglieva l'opposizione proposta da RV LE avverso l'avviso di ad- debito notificatole dall'INPS per l'importo di euro 40.126,90, relativo ai con- tributi IVS gestione agricola - lavoratori autonomi, con inquadramento coltiva- tore diretto, per gli anni dal 2011 al 2017.
Il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento (artt. 1 della L. 1047/1957
e 2 e 3 della L. 91/1963), rilevava che «…a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, l'Ente previdenziale opposto non ha dimostrato
l'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione
R.G. 1380_2021
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della RV nella gestione previdenziale in questione — e cioè in sostanza che l'attività di coltivatore diretto sia stata svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato e che il fondo abbisogni di non meno di 104 giornate annue di lavoro — , poiché l'INPS ha operato l'iscrizione de qua sulla base di mere presunzioni (avendo ritenuto sostanzialmente la qualifi- ca di coltivatore diretto per il solo fatto che la RV non svolgesse altra oc- cupazione e non avesse altre fonti di reddito e per la circostanza che la sorella
RV RI, pur amministratrice della società a livello formale, di fatto non potesse svolgere alcun lavoro aziendale, in quanto titolare in proprio dell'esercizio commerciale di abbigliamento “Bon Ton” in Floridia)…».
Inoltre, richiamati i principi per i quali la parte di attore in senso sostanziale spetta all'INPS, nelle cause di opposizione al ruolo, il primo giudice ribadiva che le verifiche documentali compiute dagli ispettori e le dichiarazione rese a costoro da terzi, « non possono di per sé sole — in conformità ai principi giuri- sprudenziali sopra enunciati — avere decisiva valenza probatoria idonea a di- mostrare le violazioni riportate riel verbale ispettivo e la sussistenza dei requi- siti soggettivi e oggettivi previsti per l'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 2.12.2021. Resi- steva l'appellata.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'istituto critica la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c. rilevando che l'INPS aveva iscritto
d'ufficio l'odierna appellante come coltivatore diretto laddove, in primo grado,
l'originaria ricorrente si era «difesa sostenendo di non essere imprenditore agricolo a titolo professionale».
Rileva, ancora, l'istituto, che tutte le circostanze di fatto accertate dagli ispetto- ri - quali: a) l'iscrizione dell'azienda agricola “D'ST snc di LE ed
RI RV” alla camera di