Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 1782

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 1782
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1782
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. D P Consigliere rel.
dr. M L B Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1657 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a LICATA Parte_1 C.F._1
(AG) in data 2 settembre 1965, con il patrocinio dell'avv. BALSAMO
ANGELO e con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Rita
Cantavenera in VIA NOTARBARTOLO 5, PALERMO;

parte appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a LICATA (AG) CP_1 C.F._2
in data 3 maggio 1960, con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO
MAURIZIO e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
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Corte di Appello di Palermo

parte appellata/appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE;

interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
sentenza n. 952/2022 del Tribunale di Agrigento
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: come da note sostitutive dell'udienza
in data 24 maggio 2024.
Conclusioni per la parte appellata: come da note sostitutive dell'udienza in
data 24 maggio 2024.
Conclusioni per il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello prin-
cipale e incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30 giugno – 5 luglio 2022, il Tribunale collegiale
di Agrigento, all'esito della sentenza non definitiva di divorzio n. 622/2020
pronunziata tra e in data 27 luglio 2020, di- Parte_1 CP_1
sponeva l'affido condiviso del figlio minore delle parti, nato il 13 Per_1
settembre 2008, con collocazione prevalente presso la madre;
assegnava a
quest'ultima la casa coniugale e prevedeva l'obbligo per CP_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo
di corrispondere mensilmente all'ex moglie la somma complessiva di €
1.000,00, di cui € 600,00 per il mantenimento del figlio minore ed € Per_1
400,00 quale assegno divorzile;
infine, dichiarava compensate le spese del
giudizio.

2. Il Tribunale affermava il diritto della a ricevere un assegno divorzi- Pt_1
le, alla luce della durata trentennale del matrimonio e dell'apporto che la
stessa aveva fornito alla famiglia, consentendo all'ex marito di accrescere il
proprio patrimonio: cosa che aveva determinato una sperequazione tra le
condizioni patrimoniali delle parti.

3. Avverso tale sentenza, in data 7 ottobre 2022 ha proposto appello
[...]
. Parte_2

4. Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo
appello incidentale.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto delle impugnazioni.

6. Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127-ter c.p.c., con sosti-
tuzione dell'udienza in data 24 maggio 2024, la Corte ha deliberato in data
odierna, come da dispositivo che segue.

7. Con l'interposto gravame, l'appellante principale si duole dell'erroneità
della sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione
dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per il figlio minore
In particolare, con riguardo al quantum dell'assegno divorzile, la Per_1
sostiene di “aver contribuito in modo determinante alla creazione del Pt_1
patrimonio del V, sacrificando le proprie aspettative personali e pro-
fessionali, considerata anche la sua età e la durata trentennale del matrimo-
nio”. La stessa asserisce di essersi dedicata, in costanza di matrimonio, alla
- 3 - Corte di Appello di Palermo
cura della famiglia e di aver fornito un contributo rilevante all'attività di
imprese di pulizie Magnus S.r.l del marito, anche mettendo a disposizione
alcuni magazzini di proprietà dei genitori. Inoltre, la stessa rappresen- Pt_1
ta di aver perso il posto di lavoro e di non avere alcun sostegno economico,
oltre all'assegno divorzile di € 400,00, importo, questo, non idoneo a
soddisfare le esigenze di vita della stessa appellante. In aggiunta a tali ar-
gomentazioni, la stessa sostiene che l'ingente patrimonio dell'ex
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