Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/07/2024, n. 106
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERE RELATORE
Daniela Coinu CONSIGLIERE in esito all'udienza del giorno 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 237 di RACL dell'anno 2022, proposta da
residente a [...], elettivamente domiciliata a Macomer, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Silvia Cadeddu, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al presente atto e depositata all'interno del fascicolo telematico
APPELLANTE
Contro
L'impresa commerciale (C.F: e P.I. , sedente in Bosa alla via Alghero snc, in CP_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore , nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_2 alla via dei Conciari, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall' avv. Vittorio Michele Delogu del foro di Sassari, domiciliata in Sassari, via
Manno 11
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2019 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43, chiesto ed CP_1 ottenuto dalla lavoratrice in data 28.03.2019, con il quale il predetto Tribunale aveva Parte_1 ingiunto il pagamento in suo favore della somma lorda di 31.104,39 €, dovuta a titolo di crediti retributivi. aveva, infatti, dedotto di avere lavorato alle dipendenze della predetta società con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time e mansione di operaia, inquadrata nel quarto livello retributivo del CCNL Commercio-Terziario e di essere rimasta creditrice, quando il rapporto era cessato
(26/02/2017), di alcuni crediti relativi a retribuzioni non pagate e al TFR, attestati dal CUD 2018 e dalle buste paga emesse dalla datrice di lavoro (saldo della retribuzione di ottobre 2015, tredicesima mensilità
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degli anni 2015 e 2016 e retribuzione di gennaio e febbraio 2017, oltre permessi rol ed ex festività non goduti e TFR).
Con il ricorso in opposizione la società ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, deducendone l'integrale pagamento, producendo a supporto le buste paga sottoscritte da per Pt_1 quietanza, dell'importo netto da pagare, riferite ai periodi lavorativi dedotti nel ricorso monitorio e copia dei modelli F24, attestanti il versamento degli oneri contributivi e fiscali.
Ha poi allegato che era consuetudine della società compensare parti della retribuzione mediante cessione di beni e prodotti alimentari ai propri dipendenti, compresa che ne aveva usufruito in Pt_1 compensazione nella misura di 10.409,56 €, in luogo di quella di 7.612,60 € erroneamente sostenuta.
Contestata, pertanto, la consulenza tecnica contabile di parte, perché fondata su presupposti erronei e fuorvianti sia nell'an che nel quantum, ha concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita nel giudizio di opposizione per domandare il rigetto della domanda Parte_1 avversa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo di non avere mai ricevuto le retribuzioni indicate nei prospetti paga, sottoscritti solo con la promessa di successivi bonifici, in realtà non intervenuti, come peraltro accaduto anche ad altri lavoratori nel medesimo periodo.
Con riferimento alla consegna di generi alimentari in luogo della retribuzione ha poi contestato che vi fosse mai stata una consuetudine aziendale al proposito, precisando che si era trattato di eventi eccezionali, attuati su richiesta di dipendenti, dato che mentre attendevano il pagamento delle retribuzioni arretrate avevano necessità di mantenere le proprie famiglie, consegna accompagnata peraltro dalla regolare emissione di scontrini sottoscritti dai lavoratori, cui veniva anche fatta firmare una dichiarazione, nel suo caso documentata per 7.612,60 euro, somma già portata in compensazione nel ricorso per ingiunzione, unitamente ad ulteriori importi ricevuti con quattro distinti bonifici, per
l'importo totale di 7.820,98 €.
Avuto, infine, riguardo al recupero delle differenze retributive al lordo e al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, anche sotto tale aspetto l'opposizione era infondata non potendosi ritenere dirimenti in tal senso le ricevute attestanti il pagamento dei DM10, avendo correttamente agito azionando il credito vantato al lordo delle ritenute previdenziali, pari al 9,19% posto a carico del lavoratore, che per effetto del ritardato pagamento della retribuzione non potevano essere trattenute dal datore di lavoro.
*
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 76 del 30/03/2022, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni richieste in fase monitoria al netto degli oneri fiscali e previdenziali, oltre accessori di legge fino al saldo, ponendo a carico della società le spese processuali.
Il primo giudice ha revocato il decreto opposto ritenendo che la società opponente avesse provato, quantomeno in via presuntiva, l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, traendo di ciò conferma dal rilascio del Durc da parte dell'Inps, con conseguente impossibilità per di richiederne il Pt_1 pagamento una seconda volta. pagina 2 di 9
Non ha, invece, ritenuto provato il pagamento dell'importo netto risultante dai prospetti paga prodotti agli atti, della cui corresponsione effettiva la società non aveva fornito alcuna prova, non potendosi ritenere dirimente in tal senso la sottoscrizione delle buste paga, che al più poteva dimostrarne la consegna ai lavoratori, ma non il pagamento degli importi dovuti, soprattutto quando, come nella fattispecie, il lavoratore ne avesse contestato la ricezione.
Un'ulteriore prova del mancato pagamento delle retribuzioni erano le difficoltà economiche della società nel periodo in oggetto, confermate dai testimoni escussi nel corso del giudizio e la prassi, invalsa nella società, di consentire ai dipendenti il prelievo di generi alimentari da scomputare dai futuri pagamenti della retribuzione, circostanza confermata dalle produzioni documentali e dalle prove testimoniali assunte.
Il primo giudice ha anche ritenuto non provato il fatto che la società avesse dato a merce del valore Pt_1 di 10.409,56 €, in luogo di quello già decurtato dal capitale dovuto (7.612,60 €) ammesso dalla lavoratrice, mentre ha ritenuto di “nessun pregio la pretesa della di circoscrivere l'importo lordo richiesto alla quota dei Pt_1 contributi previdenziali a carico del lavoratore (9,19%), atteso che il rilascio del Durc da parte dell'Inps dimostra che anche tale quota è stata corrisposta dal datore di lavoro”.
Da tali considerazioni è scaturita, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni nette richieste in sede monitoria, compreso il trattamento di fine rapporto, maggiorato di accessori dalle singole scadenze fino al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito “ Parte_1 Controparte_3
.
[...]
La controversia, istruita con produzioni documentali, è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “In via principale: 1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte dalla Signora Parte_1
nel primo giudizio qui di seguito riprodotte: - rigettare siccome infondata per i motivi di cui all'epigrafe che
[...] precede la proposta opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 43/2019 pronunciato dal
Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro. Con vittoria delle spese e degli onorari del procedimento
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