Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 304/2023 R.G. promossa
DA
L.B.M. di RD L. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Mira (VE), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via
Palazzo n. 31/a, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
IMPRESE FUNEBRI CAV. LUCCARDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Oriago di Mira (VE), rappresentata e
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difesa in giudizio dall'avv.to Sandra Spolaore, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via A. Costa n. 20, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1358/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 13 luglio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza n. 1358/2022 del Tribunale di Vicenza, respingersi le domande formulate dalle odierne appellate in primo grado e ordinare la restituzione degli autoveicoli Mercedes Benz, classe E 280, targati DN098RV e
DM502ZD all'odierna appellante. In caso di mancato accoglimento della suesposta domanda, dichiarare le odierne appellate tenute al pagamento in favore dell'appellante dei servizi di trasporto funebre da quest'ultima svolti in loro favore ed elencati nei documenti 4 e da 14 e 20, per l'importo di euro 320.000,00.= o per la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale e agli ulteriori interessi ex articolo 1284 cc, sulla somma così risultante dalla data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale al saldo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso contributo forfetario, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, anche relativi al primo grado. In via istruttoria, si chiede, per le ragioni esposte in atto, sia disposto interrogatorio formale del signor OL DA, quale legale rappresentante delle società attrici, e ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) < servizi di trasporto funebre di cui ai documenti che le vengono esibiti – docc. 4 e da 14 a 20, per conto e nell'interesse delle società attrice>>;
2) < esisteva un accordo tra il signor DA OL e la società BM per cui quest'ultima avrebbe pagato alle società dallo stesso amministrate ed intestatarie delle vetture carrozzate come carri funebri Mercedes E 280, targata DN098RV e
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Mercedes E 280 targata DM502ZD il prezzo delle suddette vetture non facendo pagare alle società, odierne attrici, il valore dei servizi di trasporto funebre resi>>;
3) < vengono esibiti>>;
4) < redatta dal signor OL DA;
4) < marzo 2012 è stata scritta perché il valore dei servizi resi dalla società BM a favore delle società amministrate dal signor DA era, in quella data, corrispondente alla somma di euro 203.280,00.=>>;
5) < mese di novembre del 2013 e fino al mese di febbraio 2014, la società BM chiese più volte alle società amministrate dal signor DA, odierna attrice, di ottenere il riscatto delle autovetture di cui al capitolo 2>>;
6) < rifiutò di intestare il contratto di leasing alla società BM, chiedendo per farlo la somma, ulteriore rispetto a quelle corrispondenti al valore dei servizi resi dalla
BM, di euro 30.000,00.= per ogni autovettura>>;
7) < vengono esibite (doc. n. 76) sono relative ai servizi funebri che prima del 24 gennaio 2020 la società BM svolgeva in proprio>>. Si indicano come testimoni i signori DA DR e CO DO. Si chiede che il Giudice voglia ordinare ai comuni che non hanno ottemperato, di esibire i permessi di seppellimento rilasciati alle società attrici, ovvero che il Giudice voglia richiedere
a comuni inadempienti le seguenti informazioni scritte: l'avvenuto rilascio alle società attrici dei permessi di seppellimento di cui alle istanze prodotte sub. docc. da 31 e 74. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alle società attrici l'esibizione delle fatture emesse per i servizi funebri svolti nei confronti delle persone indicate nei documenti 4 e da 14 a 20 e nei docc. da 59 a 69 della odierna appellante. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze di fatto articolate da parte attrice, mediante escussione di testimoni ed interrogatorio formale del legale rappresentante delle società attrici su seguenti fatti: a) < dall'anno 2007 e fino alla fine dell'anno 2017, la società BM SN di DO
IG & C., pagava le contravvenzioni che erano ad essa consegnate dalle società
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attrici>>;
b) < contravvenzioni che arrivavano loro>>;
c) <
DA venne a ritirare le autovetture targate DN098RV e DM502ZD quest'ultima aveva il vetro del cristallo parabrezza integro>>;
d) < circostanza di cui al capitolo che precede il vano feretro delle due autovetture targate DN098RV e DM502ZD era esente da strisci e rotture>>;
e) < nella circostanza di cui al capitolo c) il tappetino poggia piedi che si vede nella foto n. 56 ter che le viene esibita, era presente, integro e pulito su entrambe le autovetture targate DN098RV e DM502ZD e su ogni posto delle stesse>>. Si indicano come testimoni il signor CO DO sui capitoli a) e b) ed il signor
EN LL sui restanti capitoli. In caso di non creduta ammissione dei capitali di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e controinterrogando i testi di parte attrice”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare e pregiudiziale, per i motivi esposti, dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello svolto da controparte anche ai sensi degli artt. 342 e
348 bis cpc e comunque di legge, con ogni conseguenza. In via principale, per i motivi esposti, rigettare l'impugnazione avversaria con ogni conseguenza di legge
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In via subordinata, per i motivi esposti, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in ordine alla domanda di parte appellata svolta in via principale, dichiarata la risoluzione dei contratti di comodato in questione per grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1803, 1804 e 1453 cc e comunque ai sensi di legge, condannare la società
BM SN alla restituzione dei veicoli in questione alle attrici rispettivamente proprietarie state l'intervenuta attuazione della misura cautelare ante causam, disporre che le auto funebri in questione permangano nella disponibilità e possesso delle attrici. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario ai fini del rigetto del presente appello, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di parte
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ritualmente formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) e 3) cpc di parte appellata e non ammesse. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
BM di DO L. & C. SN ha interposto appello avverso la sentenza n.
1358/2022, pubblicata il 13 luglio 2022, con cui il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente le domande proposte da Imprese Funebri AV. DA RL e OF
L'LO RL ai suoi danni, sulla scorta dell'allegazione secondo cui le attrici avevano concesso in comodato alla convenuta due carri funebri, la vettura targata
DN098RV, in proprietà di Impresa AV. DA, e la vettura targata DM502ZD, in proprietà di OF RL, provvedendosi ad accertare l'intervenuta cessazione di detti contratti, con conseguente diritto delle comodanti ad ottenerne restituzione e condanna della comodataria BM SN alla restituzione di detti veicoli di cui le attrici già disponevano del possesso essendo state nominate custodi a seguito di concessione di sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza emessa ante causam in data 8 gennaio 2020 e confermata in sede di reclamo con provvedimento del 18 febbraio 2020.
In particolare e per quel che interessa il presente grado di giudizio, non essendo stato proposto appello incidentale sulle altre domande attoree non accolte dal primo Giudice, le attrici, società il cui legale rappresentante era per entrambe certo OL DA, evocando dinanzi al Tribunale di Venezia BM SN, allegavano di operare nel settore delle onoranze funebri, così come la convenuta;
di essere proprietarie dei carri funebri già menzionati;
di aver stipulato con BM contratto di comodato precario, asseritamente inadempiuto dalla comodataria, quanto agli obblighi di manutenzione. Sulla scorta di dette premesse, Impresa
AV. DA e OF RL chiedevano la cessazione dei contratti di comodato, ex art.
1810 cc, o in subordine la loro risoluzione ai sensi degli artt. 1803, 1804 e 1453 cc;
la condanna di BM alla restituzione dei mezzi, peraltro già detenuti, in qualità di
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custodi, in forza della rammentata cautela;
il rimborso della somma di euro
8.937,18.=, quale importo anticipato ma di competenza della comodataria, ai sensi dell'art. 1808 cc.
BM di DO L. & C. SN, costituendosi dinanzi al Tribunale, oltre ad eccepire l'inefficacia delle misura cautelare già concessa per tardiva instaurazione del giudizio di merito, con la propria comparsa di costituzione e risposta, semplicemente richiamava, confermandone il contenuto, la memoria difensiva depositata in sede cautelare, così concludendo per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare;
per la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo dei due carri funebri;
per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata, per la condanna delle attrici al pagamento della somma di euro 320.000,00.=, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi di trasporto funebre che aveva svolto nel corso degli anni.
A fronte dell'eccezione di nullità per genericità delle proprie difese e domande, la convenuta, in memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc, precisava che il giudizio di cognizione sarebbe stato la fase di convalida del sequestro giudiziario e che, già in detta sede, ella sosteneva di avere interamente pagato il prezzo delle autovetture mediante compensazione con il corrispettivo dovutole per i plurimi trasporti dei defunti nei servizi funebri svolti dalle attrici, pagando in tal modo mese per mese tutti i ratei del leasing, l'assicurazione dei veicoli, l'imposta di possesso, la manutenzione et cetera. Nella medesima memoria, BM SN confermava le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione, ivi compresa la domanda subordinata di condanna al pagamento dei servizi funebri resi, per
l'importo di euro 320.000,00.=, in caso di mancato accoglimento della domanda principale già svolta in sede cautelare volta al riconoscimento della proprietà delle vetture in capo alla convenuta per esserne stato il prezzo corrisposto mediante la rammentata compensazione.
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Con la sentenza n. 1358/2022, il Tribunale di Venezia, sulla scorta della sola documentazione esibita in giudizio e senza ammettere alcuna istruttoria costituenda, osservava che il generico richiamo agli atti del giudizio cautelare, non prodotti con la comparsa di costituzione, doveva reputarsi difesa del tutto generica
e, come tale, valevole quale non contestazione della domanda attorea, ai sensi dell'art. 115 comma 1 cpc. Ad ogni buon conto il Tribunale, anche volendo valorizzare quanto indicato da BM SN nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, osservava che l'automatismo per il quale, con il pagamento dei canoni di leasing la proprietà sarebbe passata alla convenuta avrebbe dovuto essere provato per iscritto, secondo il generale divieto della prova per testimoni dei contratti, automatismo comunque contraddetto dalla condotta precedente con cui era proposto, a mezzo mail del 7 febbraio 2018 del professionista di fiducia, l'acquisto dei mezzi dietro pagamento. In argomento, il primo Giudice notava che
l'asserzione secondo cui i veicoli oggetto di lite fossero in proprietà di BM SN era contraddetta dal fatto che la stessa, nel proporre le proprie difese aveva concluso solamente con la richiesta di rigetto della domanda attorea e di risarcimento del danno ma non per la restituzione dei veicoli oggetto di sequestro.
Il Tribunale, infine, evidenziava che neppure gli informatori assunti nel corso del giudizio cautelare di sequestro giudiziario avevano confermato le difese di parte convenuta, dovendosi così ritenere sussistente tra le parti rapporto di comodato con conseguente fondatezza della domanda principale di Impresa AV. DA e
OF RL di restituzione dei veicoli oggetto di
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