Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 627

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 627
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 627
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 25.3.24 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 117 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA

LL NI, con l'Avv. Saverio Greco
appellante
E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con gli Avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e
Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 15 D. Lgs. 22/2015.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo

1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso che LL NI ha proposto per ottenere la prestazione in oggetto che l'Inps aveva respinto perché il ricorrente risultava titolare di partita Iva.
2) In particolare, il giudice di primo grado ha accertato che alla data della domanda amministrativa del 17.2.20 il ricorrente era ancora titolare di partita Iva e che solo successivamente aveva provveduto alla sua cancellazione. Tanto determinava l'assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 15 D. Lgs.
n° 22 del 2015
.
1


3) Avverso tale sentenza il LL ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per non aver considerato che la partita Iva era stata chiusa con effetto retroattivo dal 31.12.19 e che si trattava di partita Iva inattiva da cui non era stato generato alcun reddito. Tale ultima circostanza consentiva
l'accoglimento della domanda come chiarito da un precedente del tribunale di Messina, mentre i percepiti contributi in agricoltura nell'ambito della Politica Agricola Comune non costituivano redditi come chiarito da un precedente della Commissione tributaria provinciale di Trento.
4) L'Inps si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione
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