Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2024, n. 432

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2024, n. 432
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 432
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Marco Benatti Consigliere R. Gen. N. 28/2023 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 28/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13/01/2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/11/2023
d a
IA LA BE SOCIETA' LA COOPERATIVA, con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA FERRARI,
OGGETTO: APPELLANTE
Altri istituti e leggi c o n t r o speciali
NO IA E OM S.S., con il patrocinio dell'avv. STEFANIA BENASSI e dell'avv. BEATRICE GARIMBERTI
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 12/10/2022
n..762/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello riformare l'impugnata sentenza nei capi indicati e per l'effetto - Riformare la decisione impugnata in punto di spese di lite, rideterminandone , se del caso, l'importo ;
-Condannare az.agr.ON alla restituzione a TT GO dell'importo percepito in ossequio alla sentenza oggetto della presente impugnazione al capo 4) e pari ad €.8.030,00, con gli interessi legali dalla data della ricezione (20.10.2022) al saldo effettivo. -_Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti nelle difese di parte appellata, o per ogni altro pagina 1 di 18
e diverso titolo,
- rigettare l'appello proposto dalla TT GO perché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate e esposte in atti confermando la sentenza di primo grado nei capi impugnati.
- Condannare la TT GO alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
- Condannare la TT GO al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite ex art.96 c.p.c. per i motivi meglio esposti nelle premesse dell'atto di costituzione ed in relazione al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: 1) delibera di esclusione comunicata in data 13/07/2020;
2) delibera dell'8 agosto;
3) delibera dell'11 novembre;
4) compromesso sottoscritto in data 8/11/2018, la TT GO soc.agr.coop.a.r.l., esponendo:
- di aver in data 13/07/2020 comunicato al socio Az. Agr. ON IA e
CO s.s., corrente in Reggiolo (RE), Strada Veniera n.18 delibera di esclusione dalla compagine sociale ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale (doc.1);

- che la delibera di esclusione aveva fatto seguito al mancato adempimento da parte del socio Az. Agr. ON IA e CO s.s. di delibere interne e specificatamente: a) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2017 che prevedeva il diritto per la TT di trattenere al socio una sanzione di
€.22.000,00 a titolo di penalità per latte non conforme (doc.2);
b) della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017, che prevedeva di applicare alla
Az. Agr. ON IA e CO s.s. una diminuzione del dividendo per latte non conforme pari ad € 5,00/ per i quintali dichiarati (ql.7.825,15), pari ad € 39.125,75 (doc.3);

- che l'Az. Agr. ON IA e CO s.s. non aveva proposto opposto avverso le delibere in data 08/08/2017 ed in data 21/11/2017 del CdA della ricorrente;

- che in data 8/11/2018, alla presenza del nuovo CdA e del legale rappresentante della società Az. Agr. ON IA e CO s.s. era stato raggiunto un accordo, volto alla definizione del credito, che tuttavia il socio non avrebbe adempiuto (doc.4);

- di essere pertanto creditrice nei confronti della Az. Agr. ON IA e CO s.s. della somma complessiva di € 61.125,75, dovuta sulla base delle delibere emesse dal CdA della ricorrente nei confronti dell'ex socio Az. Agr. ON
IA e CO s.s. in data 08/08/2017 ed in data 21/11/2017, non eseguite;

- che le delibere del CdA rappresentano idonea prova scritta ai fini della procedura monitoria;

- che la presenza fisica del legale rappresentante della Az. Agr. ON IA e CO s.s., sig. IA ON, all'adunanza del 21/11/2021;
la mancata
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opposizione delle delibere ed il compromesso sottoscritto in data 8/11/2018 valevano quale riconoscimento del debito;
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Mantova l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della Az. Agr. ON IA e CO s.s. per il pagamento immediato della somma di € 61.125,75, oltre interessi di mora come determinati dal d.lgs 9/10/02 n.231, maturati dal 21/11/2017 al saldo, ed oltre a rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio, in €2.135,00 per compenso professionale ed €.406,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
***
Avverso il DI n.1253/2021 la società ingiunta ha proposto tempestiva opposizione ex art.645 cpc, lamentando irregolarità, incompletezza del procedimento monitorio, e mancata notifica del titolo esecutivo;
l'opponente ha quindi sollevato eccezione di arbitrato e di difetto di competenza, con richiesta di nullità del decreto ingiuntivo, per incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi demandare la controversia alla giurisdizione arbitrale in virtù dell'art.45 dello Statuto, il quale recita: < al d.lgs. 5/2003 (…) tutte le controversie insorgenti fra soci o fra socio e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili..>>, con eccezione del resto sollevata dalla stessa parte opposta in precedente controversia innanzi al Tribunale di Reggio
Emilia;
in subordine l'opponente ha eccepito esser funzionalmente competente il
Tribunale delle Imprese di Brescia, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha poi contestato sussistere i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art.642 cpc;
nello specifico ha lamentato di non aver ricevuto notifica e/o comunicazione delle delibere poste a fondamento del provvedimento monitorio ed ha contestato la sussistenza del credito dell'opposta discendente dall'applicazione di penali a suo carico;
ha, ancora, lamentato la duplicazione degli importi della sanzione per le penalità;
ha concluso per la declaratoria di nullità e/o per la revoca del DI opposto, in ragione della competenza arbitrale o in subordine del Tribunale delle Imprese di Brescia, in ogni caso previa sospensione ex art.649 cpc della relativa esecutorietà;
in subordine ha chiesto revocarsi il DI opposto, previo accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
***
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha anzitutto contestato la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art.649 cpc per la sospensione dell'esecutorietà ex art.642 cpc del DI opposto;
essa ha inoltre ribadito nei confronti dell'opponente le proprie pretese creditorie, la cui fondatezza sarebbe determinata dalle delibere del CdA indicate in monitorio, non opposte né impugnate, neppure tardivamente, dall'azienda ON, motivo per il quale quest'ultima veniva esclusa dalla compagine sociale, ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale, con delibera 13/07/2020, ad efficacia immediata. L'opposta ha quindi contestato la fondatezza dell'eccezione relativa all'irregolarità/incompletezza del provvedimento notificato per erroneità/irregolarità nella formazione del titolo esecutivo;
quanto all'eccezione di arbitrato e di
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incompetenza del Tribunale ordinario in favore di quello delle Imprese, ha anzitutto evidenziato che la procedura di arbitrato non prevede la possibilità di ottenere un provvedimento decisorio inaudita altera parte, sicchè per il recupero coattivo di un proprio credito la RA GO ben avrebbe potuto ricorrere alla giustizia ordinaria, atteso che la previsione di cuna clausola compromissoria non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all'adozione di tale provvedimento (Cass. SS.UU. 18/09/2017 n.21550);
ciò premesso, l'opposta ha sostenuto che, avendo la procedura monitoria ad oggetto la riscossione di crediti per penalità irrogate all'a.a. ON per comportamento negligente nella produzione del latte e potenzialmente lesivo dell'interesse della società e di tutti i soci, alla presente controversia non dovrebbe ritenersi applicabile la clausola arbitrale. Ciò perché < linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi>> (Cass. n.3772/2005;
Cass. n.24444/2019) ed inoltre perché <<è da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversi relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola>> (cfr. Cass. sez. I, 07/02/2006 n.2598): secondo parte opposta il rapporto di credito per cui si procedeva sarebbe risultato estraneo rispetto al contratto principale di adesione alla cooperativa, essendo riferito a penalità applicate a tutti i conferenti latte, fossero essi soci o meno;
l'opposta ha poi ribadito che l'a.a. opponente era uscita dalla compagine sociale della cooperativa in data 30/06/2020, con delibera non fatta oggetto di sospensiva e perciò definitiva. L'opposta, in ogni caso, per la denegata (e non creduta) ipotesi in cui fosse ritenuta fondata l'eccezione dell'opponente, l'opposta ha chiesto assegnarsi un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al collegio arbitrale. Essa ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese.
***
Con ordinanza 23/12/2021 il giudice istruttore, accogliendo l'istanza ex art.649 cpc, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del DI opposto. Ha rilevato, al riguardo, che l'opposizione doveva ritenersi fondata su prova scritta. Ciò in ragione della ritenuta applicabilità alla fattispecie dello statuto sociale della cooperativa, dovuta al fatto che gli importi di cui veniva richiesto il pagamento erano stati deliberati nel 2017/2018 allorquando l'attrice era socia della cooperativa, stante la relativa esclusione nel 2020. Rilevava infatti il GI che lo Statuto devolve ogni questione ad un arbitrato rituale (art. 45), osservando inoltre che tale interpretazione era stata fatta propria anche dalla
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