Corte d'Appello Torino, sentenza 02/05/2024, n. 361
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 648 / 2023 R.G.;
promosso da:
RT UD (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. TAORMINA
NATASCIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VITTORIO
EMANUELE II, 158 10138 TORINO;
- appellante contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
(c.f. 02506470018), rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA POMBA, 23 10123 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza di confisca ex artt. 22 e ss., l. 689/1981. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
Nel merito
In via principale
Previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata,
In via principale
Accertare l'inefficacia del sequestro disposto in data 24.06.2021 per decorrenza del termine di cui all'art. 19 comma 3 L. 689/81 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di confisca n. 2022/689. In via subordinata, Accertare l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'ordinanza di confisca n. 2022/689 emessa oltre i termini di cui all'art. 2 L. 281/90.
In via di ulteriore subordine. dichiarare l'infondatezza della violazione contestata al sig. UD in data 24.06.2021.
In ogni caso:
Annullare l'ordinanza di confisca n. 2022/689 e, conseguentemente, ordinare il dissequestro dei beni sequestrati con il verbale del 24.06.2021;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
- ammettersi prova per testi sui infra dedotti ammettersi prova per testi sui infra dedotti
CAPITOLI DI PROVA
1) Vero che il sig. UD svolge la propria attività lavorativa presso la Iveco Orecchia S.p.A., sin dalla data del 01.01.2009 con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed uno stipendio di oltre € 2.700,00 (doc. 7).
2) Vero che il ricorrente svolge a favore della sua azienda molte ore di straordinario.
3) Vero che, nelle poche ore libere, il sig. UD si dedicava alla sua passione legata alla meccanica delle auto.
4) Vero che, all'interno del cortile della sua abitazione, aveva creato un apposito spazio ove dilettarsi con il predetto hobby su veicoli di sua proprietà.
5) Vero che in alcune occasioni, il sig. UD ha eseguito dei lavori di riparazione del veicolo per conto di amici e/ conoscenti a titolo di favore personale e dietro corresponsione di una cifra meramente simbolica.
6) Vero che, per tali attività, il sig. UD ha emesso le note per prestazioni occasionali per un totale complessivo di cui al doc. 8”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente, confermare la sentenza n. 34/2023 del 11/01/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea.
Con condanna dell'appellante alle spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - Il 24.06.2021 militari del Nucleo Carabinieri di Leinì si recavano presso l'abitazione di
TO UD, in Leinì, via Cauda n. 39, e riscontravano nell'autorimessa la “presenza di numerosa attrezzatura e un ponte sollevatore elettromeccanico, con al di sopra un auto […] in fase di riparazione” e contestavano, quindi, la violazione dell'art. 10 l. 122/92 per avere esercitato “attività di autoriparazioni d'impresa del genere meccanica senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'autorità competente come previsto dall'art. 2 della Legge 122 del 1992 la quale contempla che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro istituito presso ogni Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”.
Gli operanti procedevano, inoltre, a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 19 l. 689/81, come bene del quale è prevista obbligatoriamente la confisca a norma dell'art. 10, co. 2, l.
122/92, dell'intera dotazione strumentale ritenuta utilizzata per l'esercizio abusivo di officina meccanica, consistente in “un ponte sul levatore elettromeccanico, con al di sopra un'autovettura marca Volvo modello C30 …, parzialmente smontata, un macchinario smonta gomme, un macchinario equilibra gomme, due compressori ad aria, diversi bidoni per la raccolta degli oli esausti e un carrello portatile porta attrezzi”.
Il verbale di contestazione e il verbale di sequestro venivano trasmessi, dapprima, alla
Prefettura di Torino, erroneamente individuata come autorità competente all'irrogazione della sanzione, poi, in data 10.05.2022, alla CCIAA di Torino.
Sull'area e sull'attrezzatura venivano effettuati rilievi fotografici, allegati al verbale di contestazione.
1.2 – La l. 122/92, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”, prevede l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di iscrizione in un apposito registro presso la CCIAA, iscrizione che avviene ora, a seguito del D.P.R. 558/99, mediante denuncia di inizio di attività ex art. 19 l.
241/90;
l'inosservanza di tale disposizione è sanzionata dall'art. 10 l. 122/92 cit. con una sanzione amministrativa da € 5.164 ad € 15.493;
per le attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita è inoltre prevista la confisca obbligatoria.
1.3 – TO UD ha dapprima provveduto ad oblazionare la sanzione pecuniaria con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/81, quindi ha instato per il dissequestro dell'area e della dotazione strumentale sequestrata.
La CCIAA di Torino ha accolto solo in parte l'istanza di dissequestro, limitatamente all'area dove veniva svolta l'attività, mentre per le attrezzature ne ha disposto la confisca con ordinanza n. 2022/582 del 17.05.2022, notificata il 16.06 seguente.
1.4 – TO UD ha perciò proposto ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 al Tribunale di Ivrea, opponendo la predetta ordinanza di confisca e deducendo:
(a) che il sequestro amministrativo, prodromico alla confisca, era divenuto inefficace perché la confisca era stata adottata oltre i termini previsti dall'art. 19, 3° co., l. 689/81 (“Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”), e l'inefficacia sopravvenuta del sequestro aveva invalidato, con invalidità riflessa, l'ordinanza di confisca;
(b) che il provvedimento di confisca era stato assunto oltre il termine dell'art. 2 l. 241/90 di conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio;
(c) che non era stato rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, 2° co., l.
689/81 per la notifica del verbale di constatazione della violazione;
(d) che la confisca era comunque illegittima nel merito, posto che egli non esercitava professionalmente l'attività di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 648 / 2023 R.G.;
promosso da:
RT UD (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. TAORMINA
NATASCIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VITTORIO
EMANUELE II, 158 10138 TORINO;
- appellante contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
(c.f. 02506470018), rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA POMBA, 23 10123 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza di confisca ex artt. 22 e ss., l. 689/1981. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
Nel merito
In via principale
Previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata,
In via principale
Accertare l'inefficacia del sequestro disposto in data 24.06.2021 per decorrenza del termine di cui all'art. 19 comma 3 L. 689/81 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di confisca n. 2022/689. In via subordinata, Accertare l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'ordinanza di confisca n. 2022/689 emessa oltre i termini di cui all'art. 2 L. 281/90.
In via di ulteriore subordine. dichiarare l'infondatezza della violazione contestata al sig. UD in data 24.06.2021.
In ogni caso:
Annullare l'ordinanza di confisca n. 2022/689 e, conseguentemente, ordinare il dissequestro dei beni sequestrati con il verbale del 24.06.2021;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
- ammettersi prova per testi sui infra dedotti ammettersi prova per testi sui infra dedotti
CAPITOLI DI PROVA
1) Vero che il sig. UD svolge la propria attività lavorativa presso la Iveco Orecchia S.p.A., sin dalla data del 01.01.2009 con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed uno stipendio di oltre € 2.700,00 (doc. 7).
2) Vero che il ricorrente svolge a favore della sua azienda molte ore di straordinario.
3) Vero che, nelle poche ore libere, il sig. UD si dedicava alla sua passione legata alla meccanica delle auto.
4) Vero che, all'interno del cortile della sua abitazione, aveva creato un apposito spazio ove dilettarsi con il predetto hobby su veicoli di sua proprietà.
5) Vero che in alcune occasioni, il sig. UD ha eseguito dei lavori di riparazione del veicolo per conto di amici e/ conoscenti a titolo di favore personale e dietro corresponsione di una cifra meramente simbolica.
6) Vero che, per tali attività, il sig. UD ha emesso le note per prestazioni occasionali per un totale complessivo di cui al doc. 8”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente, confermare la sentenza n. 34/2023 del 11/01/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea.
Con condanna dell'appellante alle spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - Il 24.06.2021 militari del Nucleo Carabinieri di Leinì si recavano presso l'abitazione di
TO UD, in Leinì, via Cauda n. 39, e riscontravano nell'autorimessa la “presenza di numerosa attrezzatura e un ponte sollevatore elettromeccanico, con al di sopra un auto […] in fase di riparazione” e contestavano, quindi, la violazione dell'art. 10 l. 122/92 per avere esercitato “attività di autoriparazioni d'impresa del genere meccanica senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'autorità competente come previsto dall'art. 2 della Legge 122 del 1992 la quale contempla che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro istituito presso ogni Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”.
Gli operanti procedevano, inoltre, a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 19 l. 689/81, come bene del quale è prevista obbligatoriamente la confisca a norma dell'art. 10, co. 2, l.
122/92, dell'intera dotazione strumentale ritenuta utilizzata per l'esercizio abusivo di officina meccanica, consistente in “un ponte sul levatore elettromeccanico, con al di sopra un'autovettura marca Volvo modello C30 …, parzialmente smontata, un macchinario smonta gomme, un macchinario equilibra gomme, due compressori ad aria, diversi bidoni per la raccolta degli oli esausti e un carrello portatile porta attrezzi”.
Il verbale di contestazione e il verbale di sequestro venivano trasmessi, dapprima, alla
Prefettura di Torino, erroneamente individuata come autorità competente all'irrogazione della sanzione, poi, in data 10.05.2022, alla CCIAA di Torino.
Sull'area e sull'attrezzatura venivano effettuati rilievi fotografici, allegati al verbale di contestazione.
1.2 – La l. 122/92, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”, prevede l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di iscrizione in un apposito registro presso la CCIAA, iscrizione che avviene ora, a seguito del D.P.R. 558/99, mediante denuncia di inizio di attività ex art. 19 l.
241/90;
l'inosservanza di tale disposizione è sanzionata dall'art. 10 l. 122/92 cit. con una sanzione amministrativa da € 5.164 ad € 15.493;
per le attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita è inoltre prevista la confisca obbligatoria.
1.3 – TO UD ha dapprima provveduto ad oblazionare la sanzione pecuniaria con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/81, quindi ha instato per il dissequestro dell'area e della dotazione strumentale sequestrata.
La CCIAA di Torino ha accolto solo in parte l'istanza di dissequestro, limitatamente all'area dove veniva svolta l'attività, mentre per le attrezzature ne ha disposto la confisca con ordinanza n. 2022/582 del 17.05.2022, notificata il 16.06 seguente.
1.4 – TO UD ha perciò proposto ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 al Tribunale di Ivrea, opponendo la predetta ordinanza di confisca e deducendo:
(a) che il sequestro amministrativo, prodromico alla confisca, era divenuto inefficace perché la confisca era stata adottata oltre i termini previsti dall'art. 19, 3° co., l. 689/81 (“Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”), e l'inefficacia sopravvenuta del sequestro aveva invalidato, con invalidità riflessa, l'ordinanza di confisca;
(b) che il provvedimento di confisca era stato assunto oltre il termine dell'art. 2 l. 241/90 di conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio;
(c) che non era stato rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, 2° co., l.
689/81 per la notifica del verbale di constatazione della violazione;
(d) che la confisca era comunque illegittima nel merito, posto che egli non esercitava professionalmente l'attività di
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