Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 32
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1852 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Ottavi 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv Massimiliano Scaringella che la rappresenta e
difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier 27, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv Claudia Cannizzaro che lo rappresenta e difende
come da procura allegata alla comparsa di nuovo difensore,
APPELLATO
E


con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale
di Roma n 4988/2023, pubblicata il 28/3/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva gravata, il Tribunale di Roma, adito dal
ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio P_
dalla contratto con il nel 1985. Il primo Giudice ha Parte_1 P_
respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, facendo leva sulle risultanze del certificato anagrafico e non ritenendo superata la presunzione alle stesse correlata circa la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza
di fatto, anche considerato l'esito della notifica effettuata ex art 140 cpc presso l'indirizzo di residenza in Roma, Largo Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione n 6.
Con ricorso depositato il 5/4/2023, la ha proposto appello avverso Parte_1
la suddetta decisione, insistendo sulla competenza del Tribunale di Velletri
e adducendo che con il si erano separati in forza di accordo di P_
negoziazione assistita e successivo nulla osta della Procura della Repubblica di Velletri e che non vi erano elementi tali da far ritenere che l'esponente,
nel breve lasso di tempo trascorso dalla separazione, avesse ritenuto di trasferire
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