Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 675

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 675
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 675
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio
e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.178/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 69/2022 emessa in data 8.2.2022 dal Tribunale- GL di LO e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, pec - Email_1
APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Macrì (Pec - fax: 0964/21857) Email_2
- APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.07.2017, in servizio presso l'AS Controparte_1
9 di LO (oggi ) dal 21/08/1986 Parte_1 Controparte_2 chiedeva all'intestato Tribunale di:
- “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di:


1. tabellare e fasce economiche dal 01/01/2007 al 31/12/2009 quale D4 e dal

01/01/2010 al 31/12/2010 quale D5, per un importo di euro 1270,79;

Par 2. da gennaio 2008 al 31/05/2017, per un importo di euro 2087,98;



3. indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro 6631,60. Il tutto per un totale complessivo di euro 9990,37 (1270,79+2087,98+6631,60);

- condannare l' , in persona del Legale rappresentante pro- Parte_1
tempore al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive a titolo di:
1) tabellare e fasce economiche dal 01/01/2007 al 31/12/2009 quale D4 e dal
01/01/2010 al 31/12/2010 quale D5, per un importo di euro 1270,79, 2) IVC da gennaio
2008 al 31/05/2017, per un importo di euro 2087,98;
3) indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro 6631,60 ovvero da determinarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.. Il tutto per un totale complessivo di euro 9990,37

(1270,79+2087,98+6631,60), come meglio qualificato nel ricorso, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria;
- condannare l'

[...]
, in persona del Legale rappresentante pro- tempore, al pagamento Parte_1
delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto nel merito Parte_1
della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, in via preliminare eccependo la formazione del giudicato implicito e la rinuncia alle domande oggetto del presente giudizio, in ragione di quanto statuito con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria n. 180/2016, nonché il frazionamento del credito.
Espletata CTU il Tribunale ha così deciso:
“ Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di come Controparte_1 in epigrafe rappresentato ed identificato, la complessiva somma di € 13.402,44 a titolo di differenze retributive, di cui € 1.055,54 per differenza retributiva paga tabellare e fasce economiche, € 2.087,98 per differenze IVC ed € 10.258,92 per differenze indennità di divisa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

- Condanna la resistente , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.789,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
Giuseppe Macrì, dichiaratosi antistatario.
- Pone a carico della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, le spese di CTU come liquidate in separato decreto “.
L ha impugnato la sentenza per i Parte_3
motivi di cui si dirà appresso.
Parte appellata si è costituita , eccependo la novità di taluni motivi e nel resto assumendo la correttezza della decisione che aveva condiviso le sue difese, ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa fissata con decreto del Presidente di Sezione per la trattazione con le forme di cui all'art.127 ter cpc alla scadenza del termine, stabilito in corrispondenza del
15.3.2024, è stata assunta in riserva, che il Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione, ha sciolto il 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di giudicato e di frazionamento del credito proposte dall' in relazione a quanto statuito Parte_3
tra le parti con la sentenza n. 180/2016 emessa da questa Corte di Appello, ha così motivato il riconoscimento delle differenze retributive vantate dal ricorrente:
-quanto alle voci che compongono la retribuzione tabellare di settore ed incrementi previsti, ha dato atto che il nominato consulente aveva quantificato che era dovuto
Parte l'importo di euro 1.055,54 senza che l' sul punto avesse dedotto o argomentato alcunchè, difettando pertanto ogni specifica contestazione;

- quanto all'indennità di vacanza contrattuale, premesso che si trattava di un elemento dovuto in occasione dei rinnovi contrattuali e che si aggiunge allo stipendio del lavoratore a carattere provvisorio, prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993, la cui quantificazione proposta da ricorrente era stata confermata dal perito, riteneva che la resistente , richiamando giurisprudenza secondo cui l'indennità non spetta “una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche
l'effettivo aumento del costo della vita” , si fosse limitata a un'aggregazione generica senza argomentare sull'applicazione della stessa nel caso di specie;

- circa l'indennità di divisa, riteneva fatto notorio che vi fosse l'obbligo per l'infermiere professionale di indossare il camice e comunque abbigliamento e calzature idonee a svolgere l'attività di competenza e che dette operazioni di preparazione si svolgessero all'avvio e al termine della giornata lavorativa, anche alla stregua dell'articolo 16 del contratto decentrato dell'ex e del regolamento aziendale delle presenze e Parte_4
delle assenze, prodotto in giudizio con le note del 13/12/2017, dovendo perciò essere compensate nella misura di 30 minuti giornalieri.
Avverso tale statuizione l' formula i seguenti motivi di Parte_3
impugnativa.
I. Violazione dell'articolo 2948 cc, Il Tribunale non avrebbe potuto disattendere
l'eccezione di prescrizione assumendone la genericità.
E' inammissibile, non essendo stata detta eccezione proposta in primo grado.
II. Violazione della legge finanziaria 2009. Errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato sull' indennità di vacanza contrattuale.
Si deduce che le competenze rivendicate non sarebbero state dovute in base al tenore dei contratti collettivi, oltre che per il contenuto della legge finanziaria 2009 – che all'articolo 2, comma 35 alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n.150/2009 e dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, avrebbe sostituito le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il
23/7/1993.
Infatti, la quantificazione operata dal ctu e condivisa dal Tribunale si sarebbe fondata sull'erronea interpretazione della circolare applicativa della Controparte_3
relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012 , riconoscendo somme, a titolo di arretrati, riferibili al biennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009
sulla scorta di un indimostrato diritto al cumulo degli arretrati da corrispondersi dal 2012 in poi “.
La finalità cui tende la norma è quella non già di una applicazione tout court della indennità ma di una attribuzione condizionata in quanto diretta a soggetti aventi già il godimento della IVC di cui al biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 e per i quali si dispone “deve proseguire” identificando così i destinatari . In tal senso deve leggersi anche il riferito termine utilizzato nella disposizione pattizia (art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009): “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma>>;.
La difesa dell'appellato reputa inammissibile tale motivo perchè sarebbe stato proposto Parte per la prima volta in appello, non avendo l' contestato il percorso deduttivo e normativo ed i conteggi del ricorso, né la bozza dell'elaborato peritale, né eccepito la violazione della legge finanziaria 2009.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni invocate dall'appellato riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello.
Parte Peraltro con il gravame si sviluppano difese già presenti nella memoria della in primo grado, nella quale la resistente : invocava il principio giurisprudenziale ( sezione lavoro della Cassazione, sentenza n.
844 del 28 aprile 2016) secondo cui in materia di riassorbimento o meno della indennità di vacanza contrattuale riconosciuta ai dipendenti pubblici in caso di tardivo rinnovo del contratto collettivo di categoria, se il lavoratore ha percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non si può più riconoscere per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale;
rilevava che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi