Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 410

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 410
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 410
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera

all'udienza del 20.6.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 555/2022

promossa

da EG GA - appellante - Avv. Marianna EG

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Avv. Claudio Boskowitz - appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/2022 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 5.4.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'avv. Agazio EG impugna davanti a questa Corte la sentenza

5.4.2022 del Tribunale di Pistoia, che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale, notificatagli l'11.2.2019 dalla
Cassa Forense, per l'importo complessivo di € 16.663,16, preteso dall'ente a titolo di contributi, sanzioni e interessi, relativi agli 2015-2017, nei quali l'odierno appellante era stato iscritto all'Albo degli avvocati e alla
Cassa, cancellandosi poi dal maggio 2017 (l'avv. EG era stato iscritto
anche precedentemente, nel periodo 1988-1997, che qui tuttavia non rileva).

2. Davanti al Tribunale l'opponente aveva assunto di non essere debitore di alcunché verso la Cassa. Più specificamente, secondo la sua originaria prospettazione: a) egli non sarebbe stato tenuto al pagamento del contributo integrativo in quanto, in tutto il periodo di interesse, il suo reddito professionale sarebbe stato pari a zero;
b) non avrebbe dovuto corrispondere nemmeno il contributo soggettivo minimo poiché, essendosi cancellato dopo solo due anni, la contribuzione versata alla
Cassa sarebbe stata “del tutto inutile e inefficace” (così il ricorso in opposizione;
c) infine neanche le sanzioni sarebbero state dovute, in quanto l'ente di previdenza avrebbe dovuto pretenderle nelle forme previste dalla L. 689/1981.

3. La Cassa aveva resistito davanti al Tribunale, assumendo la fondatezza della sua pretesa, in quanto i contributi sarebbero stati calcolati sulla base del volume d'affari ai fini IVA dichiarato dallo stesso avv. EG
(pari ad € 158.513,00 nel 2015, € 9.200,00 nel 2016 e a € 8.847,36 nel
2017), quindi indipendentemente dalla misura del reddito professionale prodotto, ciò in forza delle disposizioni regolamentari dell'ente. Secondo la prospettazione della Cassa sarebbero state poi correttamente richieste anche le sanzioni (comprese quelle per la ritardata presentazione della dichiarazione reddituale 2015) dato che la L. 689/1981 sarebbe stata inapplicabile nella specie.

4. Alla prima udienza di discussione l'opponente aveva allegato che il volume di affari prodotto nel periodo di causa fosse stato integralmente riferibile ad attività del tutto diverse da quella forense: in particolare le somme percepite nel 2015 sarebbero state rappresentate dalle indennità di fine rapporto, riscosse al termine di un rapporto di agenzia che l'avv.
EG avrebbe avuto per anni con la SIAE e dal corrispettivo di un contratto di locazione (dell'immobile dove egli aveva svolto la sua attività
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di agente), mentre negli altri due anni egli avrebbe percepito i soli canoni di locazione.

5. Il Tribunale ha disposto la trattazione scritta della causa, assegnando alle parti il termine per il deposito di note, nelle quali la Cassa non ha contestato le deduzioni di fatto avversarie. All'esito il primo giudice ha integralmente condiviso la prospettazione dell'ente previdenziale e ha perciò respinto il ricorso, sul presupposto che il regolamento della Cassa indichi, quale base di calcolo dei contributi, il volume di affari “senza distinguere la tipologia di attività svolta in concreto” (così la sentenza di primo grado) e, quanto alle sanzioni, che esse trovino la loro disciplina esclusivamente nella L. 576/1980.

6. L'avv. EG impugna la sentenza davanti a questa Corte, con un unico motivo, limitato alla statuizione che afferma la debenza del
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