Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1122/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello n. 1122/2023, assunta in decisione l'11.12.2024 e vertente
tra
ZO OV procuratore di sè stesso, residente e domiciliato in Sulmona, Via Carrese n. 32;
PP
e
COMUNE DI SULMONA in persona del Sindaco pro tempore, previamente autorizzato a costituirsi e resistere nel presente grado di giudizio con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del
17.01.2024 , a tal fine rappresentato e difeso dall'Avv. Marina FRACASSI, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente con domicilio digitale presso l'indirizzo avvocaturacomunale@pec.comune.sulmona.aq.it;
appellato
avverso la sentenza n. 230/23 del Tribunale di Sulmona, resa nella causa civile 780/21, notificata il 2 ottobre 2023, in materia di spese condominiali.
CONCLUSIONI per parte PP: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza 230/23 del Tribunale di Sulmona, previa ammissione dei mezzi di prova dei quali alla memoria istruttoria 12 ottobre 2022, condannare il Comune di Sulmona, in persona del sindaco pro-tempore, a pagare all'avv. NC Colaiacovo euro 29.638,60 quale quota della spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori descritti in premessa dell'atto di citazione in primo grado, con gli interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231 del 2002 dal 23 giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'PP un indennizzo ex art. 2041 c.c.;
sempre con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria disattesa siccome nulla e/o inammissibile e/o infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le causali di cui in narrativa, e previa reiezione delle istanze istruttorie articolate, per le ragioni di cui al paragrafo 3 della presente memoria costitutiva, così decidere:
1) Rigettare l'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. NC Colaiacovo avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 230/2023 del 26.7.2023 emessa nell'ambito del proc. civ.
n. 780/2021 R.G.A.C siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per
l'effetto confermare integralmente la statuizione impugnata.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2023 il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda svolta da NC Colaiacovo;
- Condanna NC Colaiacovo al pagamento, in favore del Comune di Sulmona delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810 per compensi (scaglione valore sino a 52.000, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del primo grado così come compendiati dal Giudice di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. NC Colaiacovo ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo: di condannare il Comune di Sulmona al pagamento, quale quota della spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori effettuati nel Palazzo Mazara, della somma di € 29.638,60 oltre interessi a favore dello stesso.
A sostegno della citata domanda l'attore ha dedotto:
- Di essere proprietario dell'immobile sito in Sulmona Via Carrese n. 32 riportato in catasto al foglio 50 particella 2092 sub 17;
- L'appartamento si trova al secondo piano del Palazzo Mazara, complesso immobiliare di rilevante pregio architettonico di cui il Comune ha una porzione in proprietà;
pag. 2/9
- Il Comune non ha mai tenuto conto delle esigenze legate alle caratteristiche stesse del
Palazzo Mazara effettuando saltuariamente opere di manutenzione;
- L'attore è dovuto intervenire lui stesso in molte occasioni per sollecitare l'intervento del
Comune per la manutenzione del Palazzo anche con ricorsi in via d'urgenza;
- Nel 2009 l'attore intraprendeva la procedura per la riparazione post-sisma di cui ha giovato anche il Comune, spendendo 200.000,00 € per i lavori di rafforzamento e modifica dell'interno della propria abitazione non rientranti nel progetto;
- Nel quadro di tali lavori, sono state applicate travi e catene nel vano scale, cosicché sono state apportate rotture alle pareti con rimozioni della tinteggiatura e, pertanto, è stata rifatta la tinteggiatura per una spesa di € 26.070,00;
- Nel vano scale è stato poi rifatto l'impianto elettrico per una spesa di € 8.470,00;
- Date le lavorazioni per il post sisma e l'affluenza dell'utenza diretta agli uffici dati in locazione dal Comune prima all'ANAS e poi alla SACA, il vano scale è stato interessato da pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata per € 7.564,00;
- Considerato che nell'androne delle scale si propagava umidità che ha lesionato le murature dell'ingresso, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, per un costo di € 6.000;
- La somma di € 48.104,00 anticipata dall'attore va ripartita tra i condomini secondo i millesimi di ciascuno e, dunque, per il Comune la somma di € 29.638,60 poiché detiene 616,136 millesimi;
- Ad ogni modo il Comune deve rimborsare tali somme a titolo di indebito arricchimento;
- Rimanevano senza esito le richieste di pagamento.
Con comparsa del 29.6.2022 si costituiva il Comune di Sulmona il quale evidenziava
l'infondatezza dell'avversa domanda stante l'assenza dell'urgenza dei lavori effettuati e, in ogni caso, eccepiva l'eventuale compensazione delle somme con quelle dovute dall'avv.
Colaiacovo per i lavori effettuati dal Comune sul tetto del Palazzo Mazara. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione.
All'udienza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Sulmona, quindi, richiamata la normativa in materia di comunione e condominio, nonché la diversa disciplina dettata dagli art.1110 e 1134 c.c., riteneva che nella specie si dovesse applicare l'art. 1134 c.c. e, dunque, si dovesse verificare se i lavori effettuati avessero il carattere dell'urgenza.
A tal fine osservava che l'attore aveva prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
pag. 3/9
In ordine alla domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, il Tribunale rilevava che nella specie, difettando il requisito della necessità e dell'urgenza nell'esecuzione dei lavori, non si potesse neppure riconoscere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La sentenza veniva appellata il 31.10.2023 dall'Avv. NC Colaiacovo per due ordini di ragioni, che si andranno di seguito ad esaminare.
Si costituiva il Comune di Sulmona chiedendo il rigetto del gravame proposto e concludendo come in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza dell'11.12.2024.
L'appello è infondato in entrambi i motivi e deve essere rigettato.
1)PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTA ESCLUSIONE DEI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1122/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello n. 1122/2023, assunta in decisione l'11.12.2024 e vertente
tra
ZO OV procuratore di sè stesso, residente e domiciliato in Sulmona, Via Carrese n. 32;
PP
e
COMUNE DI SULMONA in persona del Sindaco pro tempore, previamente autorizzato a costituirsi e resistere nel presente grado di giudizio con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del
17.01.2024 , a tal fine rappresentato e difeso dall'Avv. Marina FRACASSI, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente con domicilio digitale presso l'indirizzo avvocaturacomunale@pec.comune.sulmona.aq.it;
appellato
avverso la sentenza n. 230/23 del Tribunale di Sulmona, resa nella causa civile 780/21, notificata il 2 ottobre 2023, in materia di spese condominiali.
CONCLUSIONI per parte PP: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza 230/23 del Tribunale di Sulmona, previa ammissione dei mezzi di prova dei quali alla memoria istruttoria 12 ottobre 2022, condannare il Comune di Sulmona, in persona del sindaco pro-tempore, a pagare all'avv. NC Colaiacovo euro 29.638,60 quale quota della spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori descritti in premessa dell'atto di citazione in primo grado, con gli interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231 del 2002 dal 23 giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'PP un indennizzo ex art. 2041 c.c.;
sempre con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria disattesa siccome nulla e/o inammissibile e/o infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le causali di cui in narrativa, e previa reiezione delle istanze istruttorie articolate, per le ragioni di cui al paragrafo 3 della presente memoria costitutiva, così decidere:
1) Rigettare l'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. NC Colaiacovo avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 230/2023 del 26.7.2023 emessa nell'ambito del proc. civ.
n. 780/2021 R.G.A.C siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per
l'effetto confermare integralmente la statuizione impugnata.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2023 il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda svolta da NC Colaiacovo;
- Condanna NC Colaiacovo al pagamento, in favore del Comune di Sulmona delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810 per compensi (scaglione valore sino a 52.000, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del primo grado così come compendiati dal Giudice di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. NC Colaiacovo ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo: di condannare il Comune di Sulmona al pagamento, quale quota della spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori effettuati nel Palazzo Mazara, della somma di € 29.638,60 oltre interessi a favore dello stesso.
A sostegno della citata domanda l'attore ha dedotto:
- Di essere proprietario dell'immobile sito in Sulmona Via Carrese n. 32 riportato in catasto al foglio 50 particella 2092 sub 17;
- L'appartamento si trova al secondo piano del Palazzo Mazara, complesso immobiliare di rilevante pregio architettonico di cui il Comune ha una porzione in proprietà;
pag. 2/9
- Il Comune non ha mai tenuto conto delle esigenze legate alle caratteristiche stesse del
Palazzo Mazara effettuando saltuariamente opere di manutenzione;
- L'attore è dovuto intervenire lui stesso in molte occasioni per sollecitare l'intervento del
Comune per la manutenzione del Palazzo anche con ricorsi in via d'urgenza;
- Nel 2009 l'attore intraprendeva la procedura per la riparazione post-sisma di cui ha giovato anche il Comune, spendendo 200.000,00 € per i lavori di rafforzamento e modifica dell'interno della propria abitazione non rientranti nel progetto;
- Nel quadro di tali lavori, sono state applicate travi e catene nel vano scale, cosicché sono state apportate rotture alle pareti con rimozioni della tinteggiatura e, pertanto, è stata rifatta la tinteggiatura per una spesa di € 26.070,00;
- Nel vano scale è stato poi rifatto l'impianto elettrico per una spesa di € 8.470,00;
- Date le lavorazioni per il post sisma e l'affluenza dell'utenza diretta agli uffici dati in locazione dal Comune prima all'ANAS e poi alla SACA, il vano scale è stato interessato da pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata per € 7.564,00;
- Considerato che nell'androne delle scale si propagava umidità che ha lesionato le murature dell'ingresso, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, per un costo di € 6.000;
- La somma di € 48.104,00 anticipata dall'attore va ripartita tra i condomini secondo i millesimi di ciascuno e, dunque, per il Comune la somma di € 29.638,60 poiché detiene 616,136 millesimi;
- Ad ogni modo il Comune deve rimborsare tali somme a titolo di indebito arricchimento;
- Rimanevano senza esito le richieste di pagamento.
Con comparsa del 29.6.2022 si costituiva il Comune di Sulmona il quale evidenziava
l'infondatezza dell'avversa domanda stante l'assenza dell'urgenza dei lavori effettuati e, in ogni caso, eccepiva l'eventuale compensazione delle somme con quelle dovute dall'avv.
Colaiacovo per i lavori effettuati dal Comune sul tetto del Palazzo Mazara. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione.
All'udienza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Sulmona, quindi, richiamata la normativa in materia di comunione e condominio, nonché la diversa disciplina dettata dagli art.1110 e 1134 c.c., riteneva che nella specie si dovesse applicare l'art. 1134 c.c. e, dunque, si dovesse verificare se i lavori effettuati avessero il carattere dell'urgenza.
A tal fine osservava che l'attore aveva prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
pag. 3/9
In ordine alla domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, il Tribunale rilevava che nella specie, difettando il requisito della necessità e dell'urgenza nell'esecuzione dei lavori, non si potesse neppure riconoscere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La sentenza veniva appellata il 31.10.2023 dall'Avv. NC Colaiacovo per due ordini di ragioni, che si andranno di seguito ad esaminare.
Si costituiva il Comune di Sulmona chiedendo il rigetto del gravame proposto e concludendo come in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza dell'11.12.2024.
L'appello è infondato in entrambi i motivi e deve essere rigettato.
1)PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTA ESCLUSIONE DEI
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