Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2024, n. 574

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2024, n. 574
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 574
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

N. 950/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott. Enrico Stefani Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato il 17.5.2023
DA
(C.F. ), con i procc.domm. avv.ti DE MEO Parte_1 C.F._1
DANIELE ( ) e RUGOLO MATTEA CLARA ( ), per C.F._2 C.F._3
mandato in calce al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
(C.F. , con il proc.dom. avv. DE CAMPO GIULIA Controparte_1 C.F._4
( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 1984/2022 del 15-18/11/2022 del
Tribunale di Padova


rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 4.3.2024, per la quale le parti hanno formulato le
seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In via principale
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova nr. 1984/22 pronunciata il 15 novembre 22 e
pubblicata con deposito in cancelleria il successivo 18 detti, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della decisione impugnata per carenza, inadeguata,
illogica e contraddittoria motivazione e per l'effetto, dichiarata nulla la condanna della ricorrente alle
spese di causa, voglia condannare il signor alle spese di lite relativamente al primo Controparte_1
grado di giudizio in favore dell'odierna appellata (aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n.ro
55/2014 così come integrato e modificato dal D.M. n.ro 37/2018, ulteriormente aumentati ai sensi
dell'art. 4 comma 8 citato decreto) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.L. 132/2014 conv. In L.
162/2014 in combinato disposto con art. 96 cpc, al pagamento di una somma congrua e di giustizia con
conseguente revoca/decadenza del gratuito patrocinio.
In via subordinata
Per i motivi tutti dedotti in narrativa, condannare il signor alle spese di lite di primo grado CP_1
(aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n.ro 55/2014 così come integrato e modificato dal
D.M. n.ro 37/2018, ulteriormente aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 8 citato decreto).
In via ulteriormente subordinata
Compensare tra le parti le spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente grado (aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 1
bis D.M. n.ro 55/2014 così come integrato e modificato dal D.M. n.ro 37/2018, ulteriormente aumentati
ai sensi dell'art. 4 comma 8 citato decreto)”.
Per l'appellato: pagina 2 di 9
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda
declaratoria,
NEL MERITO
Per le ragioni indicate nella parte espositiva del presente atto, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di
Venezia Voglia rigettare l'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1984/2022, pronunciata dal Tribunale di Padova il 15.11.2022, nell'ambito del giudizio individuato da
RG 309/2020 e confermare tale pronuncia in ogni sua parte;
nonché rigettare ogni altra domanda
formulata dagli appellanti del sig. nel proprio atto di appello. Controparte_1
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di
giudizio.
Salvo ogni altro diritto”.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 10.01.2020, adiva il Tribunale di Padova affinché venisse Parte_1
dichiarata la separazione con addebito – stante i comportamenti violenti e fedifraghi del resistente, che
aveva abbandonato più volte il tetto coniugale - al marito , con il quale aveva Controparte_1
Per_ contratto matrimonio in data 13.7.2002, unione dalla quale era nata in data [...] la figlia e
in data 20.7.2010 il figlio . Chiedeva l'affido esclusivo dei figli, all'epoca minori, la Per_2
regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un congruo assegno mensile per il
mantenimento proprio e dei figli. Esponeva che aveva già presentato ricorso per separarsi dal marito
ma, preoccupata per la figlia, aveva deciso di riconciliarsi con lo stesso;
che era impiegata con contratto
a tempo indeterminato part-time e percepiva una retribuzione annua lorda di circa € 13.000,00 e una
busta paga effettiva netta di circa € 700,00/800,00, attesa la
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