Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2024, n. 2079
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Raffaella de Camelis e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via D. A. Azuni n. 9
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici della predetta in Roma via dei Portoghesi n. 12
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6777/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/07/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/05/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Agenzia rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare illegittime, per i motivi dedotti nel presente atto, la d.d. 822/RI del 30.03.2011;
la dd prot.
14653 del 27 aprile 2012;
in parte qua, la d.d. prot. n. 7423/RI del 27 marzo
2013;
la d.d. prot. 5232/RU del 23.02.2018, mai applicata;
la d.d. prot. n. 4037/RI del 12.12.2019;
la d.d. prot. n. 2291/RU del 23 gennaio 2020 e, in parte qua, la d.d. prot. n. 11419/RI del 22 maggio 2020 e ogni atto pregiudizievole ad esse presupposto, connesso e consequenziale e per
l'effetto annullarle con ogni consequenziale effetto di legge;
Condannare
l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni nella misura indicata nel presente atto o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e, per quanto riguarda la progressione orizzontale bandita con d.d. 9 ottobre 2019 prot. n. 12996/RI, anche con risarcimento in forma specifica condannando
l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., a considerare nello stato di servizio del sig.
[...]
, a valere nelle successive progressioni orizzontali l'inquadramento Pt_1 in Area Terza, F3 a decorrere dal 1 gennaio 2019 o da altra data ritenuta di giustizia;
Confermare l'inquadramento del in III Area F2 con Pt_1 decorrenza dal 1 gennaio 2007 come da d.d. prot. n. 30369/RI/2016 del 21 dicembre 2016, da dd 23 gennaio 2017 prot. n. 218/RI e da dd 27 gennaio 2017 prot.n. 2701RU;
Dare atto, per i fatti per cui è causa, che è stato posto in essere un trattamento illecito dei dati del signor in Parte_1 violazione degli articoli 167, 167 bis, 167 ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) e ordinare all' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., di ripristinare sul portale A.D.M ed accessibili dal percorso e su ogni altro Organizzazione_1 portale i dati personali relativi all'inquadramento economico del signor
in A3F2 dal 01.01.2006;
Ordinare all' Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., per i motivi
[...] dedotti nel presente atto, la cessazione delle ritenute dalla medesima effettuate a decorrere dalla busta paga del mese di giugno 2020 e la restituzione di tutti gli importi indebitamente trattenuti fino al deposito della
Sentenza conclusiva del presente giudizio, laddove l'Amministrazione resistente persista nell'operare le ritenute medesime;
In subordine, disporre la compensazione tra il credito risarcitorio del sig. e Parte_1
l'eventuale debito che dovesse essere accertato in corso di causa che il medesimo dipendente dovesse corrispondere all' Parte_2
[..
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t., nella misura che
[...] verrà ritenuta di giustizia;
Con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell il Tribunale Controparte_1 di Roma ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
1.2. Preso atto dell'abbandono ad opera del ricorrente della domanda relativa alla mancata progressione di cui al bando 2010 ed alle connesse domande di risarcimento del danno, il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con riguardo all'esclusione dalle procedure di progressione economica di cui ai bandi del 2016 e del 2019, dalle quali il ricorrente veniva escluso in ragione della mancanza, rispettivamente, di un periodo di permanenza in F1 per anni 8 e di un periodo di permanenza in F2 di anni 2, occorre verificare se il passaggio del ricorrente dal ll' sia avvenuto per il tramite CP_2 CP_1 di e se, quindi, il ricorrente fosse passato da un regime Controparte_3 pubblicistico presso il un regime privatistico presso per CP_2 CP_3 poi ritornare nel regime pubblicistico;
b) l'art. 16 legge n. 246/2005 aveva previsto che i dipendenti del lla CP_2 data del 07/07/2002, ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del d.l. n. 138/2002, che disponeva appunto il passaggio a di tutto il CP_3 personale del in fase di prima attuazione dell'art. 8 d.l. n. 138/2002 e CP_2 comunque non oltre il 31/12/2006, potessero chiedere il passaggio ad altro ente pubblico ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001: l'art. 16 cit. consentiva agli ex dipendenti del rimasti tali fino al 07/07/2002 e passati alle CP_2 dipendenze di in regime privatistico, di beneficiare della Controparte_3 disciplina prevista per i passaggi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art.
30 d.lgs. n. 165/2001;
c) non appare supportato da alcuna documentazione, né dato normativo,
l'assunto secondo cui il ricorrente, prima della domanda di mobilità intervenuta in data 06/02/2006, fosse rimasto dipendente pubblico alle dipendenze del a nulla rilevando l'ubicazione della sede lavorativa: il CP_2 passaggio del ricorrente è avvenuto sulla base del richiamato art. 16, e non direttamente sulla base dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001;
d) ne deriva che correttamente l'Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente l'anzianità di anni 8 nella posizione F1 per conseguire la fascia F2 e poi, di conseguenza, la posizione F2 al momento della domanda relativa al bando del 2019;
e) quanto alla domanda relativa alla manomissione dei dati, essendovi stato un disguido nella progressione del 2016, il ricorrente è stato indicato come appartenente alla fascia F2: successivamente, a seguito della esclusione dalla procedura per il passaggio a F2 della terza area, rimaneva inquadrato in F1 e, quindi, è stata modificata anche nel sistema la sua posizione;
3
f) è, altresì, infondata la domanda del ricorrente attinente la richiesta di rimessione in termini per conseguire la posizione F2, atteso che, alla data della domanda del 31/10/2019 di partecipazione alla progressione da F2 a
F3, il ricorrente era a conoscenza dell'annullamento della precedente progressione ad F2, a nulla rilevando quanto risultasse sul sito e sullo stato matricolare, essendo tali posizioni suscettibili di essere aggiornate secondo quanto avvenuto da un punto di vista sostanziale a seguito delle delibere intervenute, i cui effetti non sono stati subito registrato sui sistemi ma erano ben noti al ricorrente: lo stesso ricorrente assume in ricorso che il direttore interregionale, con D.D. n. 5232 del 23/02/2018, aveva comunicato che avrebbe annullato la progressione da F1 a F2 per mancanza del requisito della permanenza minima di più di 8 anni in F1, per poi provvedervi con determina del 15/03/2018, veniva pubblicata sul sito in data 16/04/2018, ed in pari data il ricorrente si doleva dell'accaduto, dimostrando quindi di essere a conoscenza dell'annullamento della posizione conseguita in F. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'errata interpretazione ed applicazione delle norme di cui al
d.lgs. n. 165/2001 e della normativa di riordino del sistema sportivo gestito dal la violazione del principio di legittimo affidamento e della certezza CP_2 del diritto, del principio di irretroattività e della norma di cui all'art. 1173 c.c., l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'errato rigetto della domanda di rimessione in termini per partecipare alla progressione
O O economica da a come da bando del 09/10/2019 e l'errato rigetto delle domande di risarcimento dei danni derivati dalle condotte dell'Agenzia appellata.
2.1. Si è costituita in giudizio l' Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta una errata interpretazione ed applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 165/2001 e della normativa di riordino del sistema sportivo gestito dal CP_2 sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale ha omesso di considerare che solo nelle pubbliche amministrazioni vi è l'obbligo di accesso per concorso ai sensi dell'art. 97 Cost. e solo tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni pubbliche vi è la possibilità di spostarsi in mobilità ai sensi dell'art. 30 d.lgs
n. 165/2001: il era dipendente pubblico perché aveva Pt_1 CP_2 superato due concorsi pubblici e solo perché dipendente pubblico ha potuto optare per il passaggio all' ii) il primo Controparte_1 giudice, inoltre, ha omesso di considerare che il legislatore ha affrontato il tema del regime giuridico del rapporto di lavoro dei dipendenti CP_2 prevedendo che il personale in