Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2024, n. 1173

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2024, n. 1173
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1173
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Monica Zema Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 470/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
FE NI (nato a [...] il [...], c.f. [...]), rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dalle Avv.te Grazia
Tiziana Pirrello e Rosa Angela Siciliano (del Foro di Catania), presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante

contro

:
TA S.p.A. (in persona del Procuratore Speciale Dott. Marco Canetti), sedente in Milano (P. IVA 08 437 820 155), rappresentata e difesa per procura in atti
(anche disgiuntamente) dagli Avv. Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia (entrambi del Foro di Milano) ed elett.te domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Nicola
Luca Barbera (del Foro di Catania),


FALLIMENTO della “ENERGIA & SOLUZIONI S.r.l.”, già corrente in EN
(PD), in persona del curatore fallimentare p.t. Dott. Paolo Parolin (c.f. 01 511 460
295), contumace,
Appellati
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 15.4.2024 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado ER NI esponeva:
- di avere, nel settembre del 2017, concluso con la Energia & Soluzioni S.r.l. di
EN (PD), franchisee della multinazionale ENI S.p.A., contratto di fornitura
e posa in opera di impianto fotovoltaico (composto da dieci pannelli) che gli era stato assicurato dall'agente della società anzidetta - con cui aveva perfezionato la relativa trattativa - che fosse in grado di assicurare all'appartamento al servizio del quale detto impianto era destinato (costituente abitazione di esso attore e dei suoi familiari) almeno 3 Kwp di energia elettrica,
- che, contestualmente, aveva concluso (insieme alla coniuge CI AG) con la TA S.p.A. contratto di finanziamento dell'importo di € 11.900,00 pari al corrispettivo di detta fornitura e posa in opera, importo da rimborsarsi
(con l'aggravio degli interessi pattuiti) in 120 rate mensili,
- che l'impianto, una volta installato, aveva tuttavia fornito quantità di energia elettrica decisamente minori di quelle che erano state garantite,
- che a nulla era valsa la diffida che, con lettera raccomandata del 12.2.2018, aveva inoltrato alla Energia & Soluzioni S.r.l. onde fossero adottati tutti gli interventi necessari a consentire la produzione dei 3 Kwp di energia elettrica già promessi,
- che altrettanto inutile si era rivelata la diffida che, con lettera raccomandata di pari data, aveva inoltrato alla TA S.p.A. onde, a tal punto, si astenesse
dalla riscossione (a decorrere dalla prima scadenza del 15.2.2018) dei ratei mensili di rimborso già previsti nel contratto di finanziamento.
Per il che esso ER conveniva innanzi al Tribunale di Catania sia la Energia &
Soluzioni S.r.l. sia la TA S.p.A. onde sentir nei loro confronti:“in via principale: dichiarare nullo il contratto di fornitura ed installazione del 20.09.2017 per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione;
in via subordinata: annullare il contratto di fornitura ed installazione del 20.09.2017 perché la volontà dell'attore è stata viziata da dolo determinante del consenso;
gradatamente, annullare il contratto di fornitura ed installazione del 20.09.2017 perché la volontà del Dott. ER NI
è stata viziata da errore essenziale e riconoscibile dall'altra parte contraente o, previo accertamento della mancanza di qualità promesse dell'impianto fotovoltaico di cui al contratto di fornitura e installazione del 20.09.2017, dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento della società Energia
& Soluzioni s.r.l.;
per l'effetto delle superiori declaratorie di invalidità o risoluzione: dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. ER NI;
ordinare alla società Energia & Soluzioni s.r.l. di smantellare l'impianto fotovoltaico per cui è causa e di ripristinare lo stato dei luoghi, a proprie cure e spese;
condannare la società Energia & Soluzioni s.r.l. al risarcimento dei danni patiti dall'attore, per come sopra indicati pari ad € 122,00 a titolo di danno patrimoniale e ad una ulteriore somma, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale;
previo accertamento del collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e installazione stipulato dal dott. ER con la società Energia & Soluzioni
s.r.l. ed il contratto di finanziamento stipulato dal medesimo dott. ER con TA
s.p.a., dichiarare nullo, annullare e/o risolvere il predetto contratto di finanziamento
n. 10193037924900 concesso in data 18.10.2017 e, conseguentemente, che il Dott.
ER e la coobbligata CI AG nulla devono;
inibire a TA s.p.a. la segnalazione dei sigg.ri ER NI e della moglie CI AG quali cattivi pagatori nei registri crif e similari e, ove nelle more già intervenuta, ordinare agli autori della stessa di procedere alla sua immediata cancellazione, con riserva di
agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti;
in via ancora più gradata: nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori declaratorie di invalidità e/o risoluzione, previo accertamento che l'impianto fotovoltaico de quo non è conforme a quanto pattuito ed a quanto garantito dalla società Energia &
Soluzioni s.r.l., condannare detta società al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal dott. ER NI, a titolo di minor riPArmio e di mancato guadagno a causa del deficit di produzione dell'impianto fotovoltaico medesimo, che si quantificano in € 6.000,00;
in ogni caso: condannare la società Energia & Soluzioni
s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dal dott. NI ER per il comportamento scorretto ed in malafede dalla stessa tenuto durante le trattative e la formazione del contratto di fornitura e installazione del 20.09.2017, da liquidarsi in via equitativa”.
§§§
La Energia & Soluzioni S.r.l. non si costituiva in contraddittorio.
Si costituiva, per converso, la TA S.p.A. che contestava sia la fondatezza delle domande rivolte nei suoi confronti sia, avendone interesse, quanto il ER riteneva di poter imputare al Dealer. Tuttavia, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ER di declaratoria di nullità o di annullamento contrattuale o di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera de quo, formulava domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della Energia & Soluzioni S.r.l. (cui, pertanto, la sua comparsa di costituzione e risposta veniva, ex art. 292 c.p.c., notificata) onde sentirne, in eventum litis, pronunciare la condanna alla restituzione di quanto le aveva corrisposto in adempimento del contratto di finanziamento acceso, nell'occorso, dallo stesso ER: all'uopo invocando la clausola della Convenzione in vigore tra esse parti a termini della quale detto Dealer si obbligava (art. 7, quarto, quinto, settimo e nono alinea) a restituire “a semplice Vostra richiesta l'intera anticipazione ricevuta, maggiorata degli interessi legali più sette punti percentuali, nonché le relative provvigioni maturate nei casi in cui (…) il Cliente abbia rifiutato di rimborsare il finanziamento a seguito di contestazioni connesse a nostri gravi inadempimenti riguardanti la fornitura del bene o del servizio (ad es. fornitura non
effettuata, non conforme all'ordine o incompleta), o ricorressero i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 125quinquies del D.Lgs. n. 385/1993, od avessimo, per qualche motivo, accettato dal Cliente la restituzione dei beni oggetto del finanziamento, oppure il
Cliente sospendesse il pagamento delle rate in conseguenza di contestazioni relative al contratto di fornitura;
od ancora il contratto di vendita e/o di finanziamento venisse dichiarato nullo o annullato per nostro fatto o colpa”.
§§§
Venuti in udienza, a fini istruttori veniva istituita c.t.u. onde accertarsi, segnatamente,
“se l'impianto fotovoltaico oggetto di causa sia conforme per caratteristiche, potenza, esposizione ed efficienza a quanto risultante dal contratto in atti”.
Acquisito elaborato peritale il primo giudice rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 1004/2023 del

2.3.2023 rigettava tutte le domande del ER (che pure condannava al pagamento delle spese di lite) dopo aver in ispecie considerato:
- che “Le conclusioni del c.t.u. che “l'impianto fotovoltaico rispetta quanto riportato nel contratto in termini di potenza nominale, ovvero 3 kWp” si proiettano in senso negativo sulla prospettazione attorea”,
- che “non sussiste la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ritenendosi sufficientemente descritto e concretamente individuabile il contenuto della prestazione dovuta da Energia e Soluzioni srl, laddove invece
l'assenza dei dati tecnici di ogni singolo componente può costituire al più una irregolarità, peraltro sanata da quanto sottoscritto dall'attore nel contratto medesimo:“il cliente dichiara, a seguito di sopralluogo preliminare effettuato da un incaricato da parte del fornitore svolto contestualmente alla stipula del presente contratto, di aver compreso il funzionamento dell'impianto oggetto del presente contratto, i risvolti economici da esso implicati e di aver ricevuto copia del presente contratto, della documentazione tecnica nonché della
richiesta di finanziamento quale modalità di pagamento scelta dallo stesso e indicata sul fronte del presente contratto”. L'attore ha riferito di non aver ricevuto la documentazione tecnica di che trattasi, ma ciò non incide sulla nullità del contratto, attenendo piuttosto e semmai alla fase di successiva attuazione dello stesso e dovendosi peraltro rilevare che l'attore, avendone il diritto, non ha nemmeno allegato di aver richiesto – invano - i detti documenti ad Energia e Soluzioni srl”,
- che il ER avesse “riferito di aver iniziato a dubitare dell'affare concluso dopo aver incontrato un amico che lo aveva informato di aver corrisposto un prezzo inferiore per un impianto identico, montato sulla falda a sud quale giusta allocazione per una migliore prestazione. La stessa descrizione attorea circa la fase di trattative contrattuali, peraltro, depone in senso contrario circa quanto addebitato alla convenuta, il cui tecnico di fiducia ha effettuato un sopralluogo presso l'immobile ritenendolo idoneo, garantendo la produzione di 3 Kwp dell'impianto con conseguente riPArmio dei costi delle bollette Enel e con rimborso mensile dell'importo di €
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