Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 101

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 101
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 101
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente rel.
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appelloiscritta al N.R.G. 1990/2023 promossa da
DFL AUTOTRASPORTI S.R.L. (10339791005)
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Madonia del Foro di Roma;

- APPELLANTE -
contro
RE S.P.A. (già SIFÀ SOCIETÀ ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A.)
(02269640229)
Rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Petrosino del foro di Monza;

- APPELLATA - in punto a): appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1274/2023 pubblicata il
26.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia,
RE S.P.A. (già SIFÀ SOCIETÀ ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A.) – premesso che aveva concesso in locazione allaDFL AUTOTRASPORTI S.R.L. 34 veicoli, per la durata di 60 mesi verso un canone mensile di euro 22.502,00, in base ad un contratto stipulato nell'aprile 2019 e risolto in data 24.02.2021 (in base alla clausola risolutiva espressa di cui all'art.
28.1) per inadempimento della locataria – chiedeva la pronuncia di un decreto ingiuntivo per
l'importo di euro 718.882,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, corrispondente alla somma delle seguenti voci: euro 88.135,18 a titolo di fatture non pagate, euro 548.585,70 a titolo di
“ricalcolo” ex art. 27, lett. a) e b) del contratto di locazione (dedotto l'anticipo di euro 54.737,98), euro 83.412,00 a titolo di penale ex art. 28.2 del medesimo contratto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo per la somma richiesta, al quale si opponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, DFL
AUTOTRASPORTI S.R.L. sostenendo l'inesistenza della prova del credito di RE
S.P.A. e chiedendo, in subordine, l'applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c. tra la prestazione principale e la penale contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione equitativa della penale ritenuta manifestamente eccessiva.
Si costituiva in giudizio RE S.P.A. eccependo la infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo di un terzo la penale e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava DFL AUTOTRASPORTI S.R.L. al pagamento in favore di
RE S.P.A. della somma di euro 509.466,98, oltre interessi.
Avverso la suddetta sentenza, DFL AUTOTRASPORTI S.R.L. proponeva appello, al cui accoglimento si opponeva RE S.P.A., costituitasi tempestivamente in giudizio.
Questa Corte, previa sospensione parziale dell'efficacia
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