Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2024, n. 3121
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Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3945/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 22.02.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
ITAS MUTUA, C.F. 00110750221, P. IVA 02525520223, corrente in Trento (TN) alla
Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo, n. 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cirillo, C.F. [...], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato ed introduttivo del giudizio, valida anche per il grado di appello;
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE;
E
R.G. n° 3945/2021
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SIVIGLIA DANILO LORENZO, C.F. [...], nato a [...] il
07.04.1986 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Piazza Garibaldi n. 39 presso lo studio dell'Avv. Immacolata Marino,
C.F. [...], e dell'Avv. p. Teresa Varone, C.F.
[...], che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
LACENTRA SALVATORE, C.F. [...], nato a [...] il
12.12.1977, residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7071/2021, pubblicata il 30.08.2021 e notificata in pari data, a definizione della causa R.G. n. 16433/2013, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda proposta da VI NI ZO – avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite a causa dell'incidente stradale verificatosi in Napoli, alla Via
Reggia di Portici, in data 11.07.2012, alle ore 19,30 circa, mentre viaggiava, in qualità di trasportato, a bordo del motoveicolo Piaggio 125, targato AS22908, di proprietà di RA
RE, e condotto da PO AR - la accoglieva per quanto di ragione, dichiarando
RA RE responsabile del sinistro in oggetto e condannando la Itas Mutua S.p.A., assicuratrice per la RCA del predetto motoveicolo al pagamento, in suo favore, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro 37.433,00, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, con decorrenza dal dì del fatto – 11.07.2012 – fino a quello di pubblicazione della sentenza;
condannava altresì Itas
Mutua S.p.A. al pagamento, in suo favore, della somma di euro 51,64, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 29.05.2013 al soddisfo;
condannava infine Itas Mutua
S.p.A. al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.500,00, oltre IVA, c.p.a., rimborso spese generali e di C.T.U. ed euro 680,00 a titolo di spese.
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Segnatamente il Giudice di prime cure, espletata prova orale e disposta consulenza tecnica
d'ufficio - dopo aver dato atto che con la comparsa conclusionale l'attore aveva chiesto condannarsi unicamente la società di assicurazione, rinunziando alla domanda di risarcimento nei confronti di RA RE - riteneva che la responsabilità del sinistro a carico del conducente del suddetto scooter risultasse confermata, avendo le circostanze di fatto e di diritto dedotte in citazione trovato pieno riscontro nella prova testimoniale, atteso che il teste escusso aveva riferito circostanze conformi alle allegazioni attoree, ossia che
l'attore era caduto dallo scooter come trasportato, una volta che il conducente aveva messo in marcia improvvisamente, senza preavviso.
Il Tribunale pertanto - richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il danno alla persona, integralmente inteso, va risarcito nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali;
nel danno non patrimoniale confluiscono il danno biologico, il danno morale soggettivo ed il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, mentre nel danno patrimoniale confluiscono il danno alla capacità lavorativa specifica e le ripercussioni di natura patrimoniale che sono conseguenza dell'illecito - rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno esistenziale, affermando che tale categoria di danno era stata disconosciuta nella sua autonomia dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, per le quali tale danno può essere riconosciuto e risarcito solo nei limiti in cui derivi dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno patrimoniale, riteneva che il danno da lucro cessante, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente a sinistro stradale, fosse suscettibile di autonoma liquidazione solo se il soggetto leso avesse fornito la prova rigorosa della diminuzione di reddito dipendente dalle lesioni sofferte, sulla base di quanto ritenuto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale configura una duplicazione del danno, non ammessa, la congiunta liquidazione del danno biologico e di quello morale, spesso liquidato in percentuale del primo, laddove non si dimostri, anche con presunzioni, la sussistenza di una sofferenza morale diversa dal danno biologico.
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Rilevava che l'istruttoria aveva consentito di accertare le lesioni personali subite dall'attore, descritte come “trauma della strada con frattura disco somatica con schiacciamento di D12 ed L1”, compatibili con la dinamica del sinistro;
tuttavia, non concordava con la determinazione percentuale del C.T.U., che aveva stimato il danno biologico permanente nella misura del 14%, ritenendo equo, sulla scorta dell'esame della documentazione medica, tenuto conto dell'età del danneggiato, determinare l'entità della lesione nella misura del
12%, oltre I.T.T. di 30 giorni ed una I.T.P. di 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, per la cui liquidazione riteneva applicabili le più recenti tabelle del Tribunale di Milano.
Precisava che all'attore, che alla data del sinistro aveva 26 anni, spettava, dunque, la somma di euro 37.433,00 all'attualità comprensiva dell'invalidità temporanea;
che tale somma era stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma all'attore competeva altresì il danno per il ritardo nell'adempimento, liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto – 11.07.2012 – fino a quello di pubblicazione della sentenza, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
Specificava che, a titolo di danno patrimoniale, spettavano euro 51,64, oltre interessi legali dal 29.05.2013 alla data della citazione, come da fatture in atti, e che le spese seguivano la soccombenza e si liquidavano, come da dispositivo, al di sotto dei valori medi per la non complessità della controversia.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello Itas Mutua, affidato a tre motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle