Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 04/10/2024, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 04/10/2024, n. 37
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 37
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore
dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
riliquidazione ha pronunciato la seguente della pensione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 14/2023 RGP
promossa
da
VA IO, c.f. [...], nato a
Chiampo (VI) il 28.06.1951 e residente a 39040 Cortina Sulla
Strada Del Vino (BZ), Piazza San Martino 9, col patrocinio
dell'avv. Perdichizzi Gianluca del foro di Bologna e con domicilio
processuale elettivo presso lo studio del nominato difensore in
40137 Bologna (BO), Via Dagnini 15, in forza di separata
procura speciale già esibita in prime cure, a valere anche per il
presente grado di impugnazione e depositata con modalità
telematica unitamente al ricorso in appello, perciò a farne parte
integrante secondo legge
1 - appellante -
contro
INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale c.f.
80078750587, in persona del suo Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher in forza di
procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/ 7131 rogito
del Notaio Roberto Fantini, elettivamente domiciliato presso la
sede di 39100 Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
TR di Bolzano n. 2/2023 di data 26/01/2023 -
riliquidazione della pensione -
Causa decisa all'udienza del 25.09.2024 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis e previa ogni
opportuna declaratoria:
a) accogliere in ogni sua parte la spiegata impugnazione per tutte
le ragioni esposte nel presente atto;

b) per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare
integralmente la gravata sentenza n. 2/2023 resa e pubblicata
in parte motiva il 26 gennaio 2023 dal Giudice unico del lavoro,
dott. Scaramuzzino Giulio, del TR ordinario di Bolzano
all'esito del giudizio N.R.G. 208/2022, non notificata;

2 c) per ulteriore effetto:
c1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta
riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui agli atti di
causa:
c2) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta INPS
abbia calcolato il tetto massimo (“più favorevole”) ex art. 3,
comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione del
ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn.
190/1997 e 200/1998;

c3) condannare perciò INPS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a:
c4) ricalcolare il tetto ex lett. a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n.
562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il
relativo computo tutte le voci previste nell'assicurazione generale
obbligatoria per tutto il periodo di riferimento – vale a dire l'intera
vita lavorativa del pensionato appellante alle dipendenze di
ENEL S.p.a. - e non soltanto dal 1° gennaio 1997 come ex
adverso illegittimamente operato;

c5) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole”
ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) e lett. b)
di tale norma, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come
calcolato al punto c4) che precede;

c6) riliquidare la pensione del ricorrente previa applicazione del
meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatagli,
da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente
3 individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass.
12161/19 (DOC. 23, pag. 4, cpv. 6);

c7) in via GENERICA, corrispondere al ricorrente le differenze di
trattamento EVENTUALMENTE spettantigli (sia per i ratei già
maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di
decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque,
secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per
quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo e nei limiti di
quanto dedotto negli atti di causa.
Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione
dell'eventuale dovuto.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e
interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta,
dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;

c8) con vittoria delle spese del doppio grado, oltre accessori di
legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta), da
quantificarsi come da separata nota spese a depositarsi
all'udienza di discussione, con distrazione a favore del
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
del procuratore di parte appellata:
A. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in appello
in partis quibus per la novità dei documenti/allegati prodotti e
delle deduzioni poste, accertando la novità, tardività ed
inammissibilità delle deduzioni, eccezioni e domande per come
evidenziate al punto B. della presente memoria difensiva,
4 eventualmente rettificando in tale senso la sentenza appellata.
B. Confermarsi l'impugnata sentenza, rigettandosi tutte le
domande istanze ed eccezioni di controparte, in quanto infondate
in fatto ed in diritto ovvero non provate.
C. Rifusione di spese e competenze anche per questo giudizio.
D. In via di subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento
delle domande Inps, accertare e dichiarare la decadenza ex art.
47 d.P.R. 639/70, l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.,
l'inammissibilità delle domande avverse e la prescrizione in
ordine a contributi ed agli arretrati pensionistici, oltre che del
diritto a chiedere la riliquidazione.
E. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese
applicare il sesto comma dell'art. 16 L. n. 412/91, in materia
d'incumulabilità d'interessi e rivalutazione monetaria nelle
prestazioni previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 7.05.2022 IO VA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del
TR di Bolzano l'INPS, rassegnando le seguenti
conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al
presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse Circolari sulla cui scorta
INPS abbia calcolato il tetto massimo (“più favorevole”) ex art. 3,
5 comma 2, D.lgs. 562/96 cui adeguare la pensione del ricorrente,
con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 150/1997 e
200/1998;

c) condannare I.N.P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
ricalcolare il tetto dell'80% di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma
2, D.lgs. n. 562/1996, con inserimento, nella relativa retribuzione
imponibile per il computo, di tutte le voci previste
nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di
riferimento (ovvero, la intera vita lavorativa del pensionato
istante), così come previsto da Cass. 1444/08 e dalla consolidata
conforme giurisprudenza successiva, ex multis Cass. 12624/14 e
Cass. 32733/21;

d) condannare I.N.P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
riliquidare e/o ricalcolare la pensione del ricorrente facendo
riferimento - per individuare il “maggior tetto” (ex art. 3, comma 2,
D.lgs. n. 562/96) tra l'80% della retribuzione pensionabile
calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO (art. 12, L.
153/69), da un lato (lett. a), e l'88% della retribuzione
pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a) della Legge n.
335/95, dall'altro (lett. b) - a tutte le voci previste
nell'assicurazione generale obbligatoria per il calcolo del “tetto”
di cui alla lett. a) cit. nell'intero periodo di riferimento come supra
individuato, in applicazione del meccanismo bifasico di computo
6 quale esplicitato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 7
e ss.), nei limiti del triennio antecedente al deposito del presente
ricorso nel rispetto del termine decadenziale di legge o,
comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria del
giudizio;

e) condannare in via generica I.N.P.S. - DIREZIONE
PROVINCIALE DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze di
trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli - sia per i
ratei già maturati e corrispostigli, nel rispetto del termine
triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o,
comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di
lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo
quanto dedotto ed allegato in atti, oltre alla maggior somma tra
rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza
di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo
soddisfo;

f) con vittoria delle spese del grado oltre accessori di legge
(rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), oltre oneri
previdenziali e fiscali con aliquote di legge, con distrazione in
favore dei difensori del ricorrente che se ne dichiarano, all'uopo,
antistatari”.
A sostegno della pretesa il signor VA, sulla
premessa di non ritenere applicabile il termine decadenziale
previsto dall'art 47 del D.P.R. n. 639/1970, ha allegato di
7
essere stato dipendente della società Enel s.p.a. e di essere
stato iscritto, ai fini previdenziali, al Fondo Elettrici gestito
dall'INPS;
di essere titolare di pensione di anzianità n. EL
425898 con decorrenza luglio 2006 e di avere presentato
istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione e
integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del
d.lgs. 562/1996
e successivo ricorso gerarchico.
Secondo le allegazioni del ricorrente per il periodo
precedente all'1.01.1997, l'Istituto previdenziale, nel
determinare la base pensionabile, avrebbe preso a riferimento,
rispettando il dettato di cui all'art. 2 comma 3 del d.lgs.
562/1996
,
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