Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 86

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 86
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 86
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 669/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
IN AR, con l'avv. Goffredo Iacobino che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 279/2024, pubblicata in data 07/03/2024


2

___________________

Con ricorso tempestivamente depositato, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
279/24 del 07.03.2024 resa dal Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere le domande formulate dal ricorrente in I grado nei confronti dell'Inps in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con l'originario ricorso introduttivo EL RL esponeva di essere stata iscritta dal 24.1.2000 al 31.12.2001 presso la Gestione Separata dell'INPS quale lavoratore autonomo e di aver presentato in data 30.8.2019 domanda di ricongiunzione dei contributi ivi versati alla propria cassa professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45, ma che la domanda era stata respinta, avendo l'INPS ritenuto che tale possibilità fosse preclusa.
Il Tribunale, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che nell'attuale complesso normativo il contribuente possa avvalersi non solo degli istituti del cumulo e della totalizzazione (come preteso dall'INPS), ma anche di quello della ricongiunzione, quest'ultima senza dubbio particolarmente onerosa ma più vantaggiosa. Ha perciò riconosciuto il diritto di EL RL alla ricongiunzione, presso la cassa professionale di appartenenza (Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti) dei contributi versati nella gestione separata INPS, con conseguente condanna dell'ente previdenziale ai conseguenti adempimenti. Il Tribunale ha invece respinto la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto fondata sul presupposto di un intendimento vessatorio dell'INPS di cui non vi era traccia in atti, nonché priva di allegazioni in ordine al danno asseritamente patito dalla ricorrente.
L'INPS ha formulato tre motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la procedura di ricongiunzione per i contributi versati alla Gestione Separata;
ciò in quanto, in base alle previsioni contenute nelle leggi
3
nn. 45/1990 e 335/1995 (istitutiva della gestione) e nel d.lgs. n. 184/1997, la facoltà di ricongiunzione onerosa non può essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando diversi metodi. In tal caso trovano, invece, applicazione i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione dei contributi versati dal lavoratore presso le varie gestioni e le casse professionali, sicché i contributi non possono in alcun modo essere ricongiunti verso altre casse previdenziali. L'Istituto appellante deduce che nella fattispecie de qua si tratterebbe di ricongiunzioni tra Gestioni caratterizzate da sistemi di liquidazione del trattamento pensionistico diversi, ovvero, la Gestione Separata caratterizzata dal sistema contributivo e la CNPADC dal sistema misto, posto che quest'ultima prevede la facoltà di beneficiare del calcolo retributivo per le annualità anteriori al 2004. Pertanto, in riferimento alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, ritiene l'appellante che non sussistono i presupposti applicativi degli istituti di ricongiunzione onerosa atteso che, a norma dell'art. 7 L. 29/1979 e dell'art. 5 L. 45/1990, i periodi ricongiunti devono essere equiparati a tutti gli effetti a quelli versati nella Gestione accentrante, mentre tale equiparazione non è realizzabile nel caso di versamenti effettuati in diverse Gestioni caratterizzate da criteri e principi profondamente differenti tra loro, quali sono i sistemi di
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