Corte d'Appello Torino, sentenza 12/08/2024, n. 743

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 12/08/2024, n. 743
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 743
Data del deposito : 12 agosto 2024

Testo completo

N. 1021/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1021/2023 promossa da:
MO RO (C.F. [...]), in proprio e quale l.r. della HESS srl (C.F.
00516720018), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO MASSIMO e dall'avv. SPINELLO
VALENTINA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA CAMPANA, 36 10125
TORINO parte ricorrente contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (C.F.
80204250585), rappresentata e difesa dagli avv. PALMISANO PAOLO, COLANTUONI VIRNA,
CAPPARIELLO ELISABETTA e PALOMBELLA ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata presso
l'avv. CASTELLI FRANCESCA in CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 68 - TORINO parte resistente
OGGETTO: impugnazione delibera sanzionatoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 22 in via principale, annullare, per le ragioni tutte esposte in atti, la Delibera OB n. 22715/2023 e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso, e così o per l'effetto annullare e/o caducare tutti i provvedimenti irrogati, con ogni conseguente effetto, anche restitutorio di quanto versato a titolo di sanzioni pecuniarie e ciò anche in ordine al conseguente annullamento delle Delibere, indicate in epigrafe, di sequestro di beni nn. 22378 e 22379 del 27 giugno 2022;
in via subordinata, rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate con la Delibera n. 22715/2023, nonché gli importi oggetto delle Delibere nn. 22378 e 22379 del 27 giugno 2022, con riduzione dei medesimi anche secondo equa determinazione.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA, e rifusione del contributo unificato corrisposto.”
In memoria depositata il 10 ottobre 2023:
i ricorrenti chiedono che le declaratorie e conseguenti pronunce di merito già invocate ed esposte con il ricorso principale siano assunte anche in accoglimento dei motivi integrativi qui esposti e comunque e sempre nel merito che codesta On.re Corte di Appello voglia
annullare il “Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della OB” adottato con
Delibera OB 19 dicembre 2013, n. 18750 (s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché il “Regolamento organizzazione e funzionamento” adottato con Delibera OB 17 novembre
1994, n. 8674 (s.m.i.), con particolare riferimento, agli artt. 10 e 12 e per conseguenza,
accertare e dichiarare l'illegittimità derivata e conseguente della Delibera della OB n.
22715 del 24 maggio 2023.
Per parte resistente:
“si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza.
Si chiede di confermare l'inammissibilità della istanza di integrazione del contraddittorio con i motivi aggiunti o, in subordine, ove codesta ecc.ma Corte ritenga di concedere l'autorizzazione alla suddetta istanza di rimessione in termini, previo accertamento dei presupposti indicati dall'art. 294 c.p.c., di assegnare un

contro

-termine alla OB per produrre memorie difensive.

Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni e istanze, anche istruttorie, nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”
pagina 2 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
La OR spa (società multinazionale con sede principale in Italia, operante nel campo della diagnostica in vitro e quotata sul Mercato Telematico Azionario MTA, ora Euronext Milan, gestito da
Borsa Italiana spa), nel 2020 effettuò due comunicati al pubblico:
a) un comunicato stampa del 10 marzo 2020, concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare per diagnosticare in maniera rapida il COVID-19, e
b) un comunicato stampa del 7 aprile 2020, concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico per l'individuazione della risposta immunitaria al SARS-
CoV-2 in pazienti affetti da COVID-19.
A seguito della pubblicazione di entrambe le notizie, il titolo subì un rialzo rispetto all'andamento dei giorni precedenti.
Le indagini condotte dall'Ufficio Abusi di Mercato, in collaborazione con la Procura della
Repubblica di Milano, evidenziarono che alcuni soggetti avevano acquistato azioni della società nella settimana precedente la diffusione del comunicato del 10 marzo ed in quella precedente la diffusione del comunicato del 7 aprile 2020.
In esito all'elaborazione e valutazione degli elementi raccolti, la Divisione Mercati - Ufficio Abusi di
Mercato, con lettera del 30 dicembre 2021 notificata il successivo 12 gennaio 2022, contestò a RO
IN, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, TUF e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.
596/2014, la violazione dell'illecito previsto dall'art. 8, par. 1 e par. 4, comma 2, del suddetto
Regolamento (UE), per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare per diagnosticare in maniera rapida il COVID-19, entro la fine di marzo 2020, da parte di IN
(informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato, utilizzando la suddetta informazione:
.tramite Fideuram e IW Bank, per conto proprio, 750 azioni IN il 6 e il 9 marzo 2020;

.tramite IW Bank, per conto di LU CH, 500 azioni IN il 6 marzo 2020;

.tramite Intesa Sanpaolo, per conto di SS, 500 azioni IN il 9 marzo 2020.
Sempre La Divisione Mercati - Ufficio Abusi di Mercato, con lettera del 30 dicembre 2021, notificata via PEC in pari data, contestò altresì a SS S.r.l.:
a) quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l. 689/1981, l'illecito previsto dall'art. 8, par. 1 e par. 4, comma 2, del Regolamento MAR, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del TUF e dall'art. 14, lett. a), del medesimo Regolamento europeo, pure contestato a RO
pagina 3 di 22
IN, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata, acquistato per conto di SS, tramite Intesa Sanpaolo, n. 500 azioni IN il 9 marzo 2020 utilizzando la suddetta informazione;

b) l'illecito previsto dall'art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), TUF, per l'illecito sopra indicato commesso da RO IN in qualità di Amministratore Delegato di SS, nell'interesse e a vantaggio della società medesima.
All'esito del procedimento, la OB emise la delibera n. 22715 del 24 maggio 2023, notificata, assieme all'atto di accertamento, il 5 giugno 2023, con la quale accertò che:
- RO IN, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il test molecolare, aveva acquistato: i) per conto proprio n. 750 azioni IN il 6 ed il 9 marzo 2020, e, ij) per conto della madre, LU CH, n. 500 azioni IN il 6 marzo 2020, nonchè iij) per conto di SS S.r.l., n.
500 azioni IN il 9 marzo 2020, utilizzando la suddetta informazione privilegiata, in violazione dell'art. 187-bis, comma 1, del TUF e dell'art. 14, lett. a), del Regolamento MAR, e conseguentemente, in relazione alle condotte illecite sopra indicate, irrogò:


1. a RO IN
, per la violazione degli artt. 187-bis, comma 1, TUF e 14, lett. a), Reg. (UE) n.
596/2014:
- una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 60.000 (euro 40.000 per l'acquisto di n. 750 azioni IN disposto in conto proprio abusando della predetta informazione privilegiata, violazione ritenuta più grave e aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000, in relazione a ciascun acquisto di n. 500 azioni IN disposto per conto di SS e per conto di LU CH, per un totale di euro 20.000);

- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, commi 1 e
2, del TUF, pari a mesi sette;

- la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore di euro
53.511,756 (somma equivalente alla differenza tra il profitto dell'attività illecita accertata e gli oneri fiscali corrisposti a titolo di imposta sul capital gain);



2. a SS s.r.l.
quale soggetto responsabile in solido con il sig. RO IN, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 60.000,00.


3. sempre a SS s.r.l.,
per la violazione prevista dall'art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF, in relazione all'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, del TUF, commesso dal sig. RO IN, in qualità di Amministratore Delegato della società, nell'interesse e a vantaggio della società medesima:
- una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 30.000;

pagina 4 di 22
- la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore di euro
11.104,69, somma equivalente alla differenza tra il profitto dell'attività illecita accertata e gli oneri fiscali corrisposti a titolo di imposta IRES sulla plusvalenza realizzata.
II
Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione RO IN, in proprio e quale legale rappresentante della HESS srl, con ricorso notificato alla OB il 4 luglio 2023.
Il Presidente di sezione ha fissato udienza di discussione al 27 febbraio 2024.
La OB si è costituita con atto depositato il 5 febbraio e ha depositato memoria difensiva il successivo 16 febbraio.
Nel frattempo, il 10 ottobre 2023 la difesa del IN aveva depositato memoria contenente istanza ex art. 153 cpc e concessione di termini per la proposizione di motivi di ricorso integrativi, rilevando che, soltanto dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, la CONSOB aveva messo a disposizione quanto richiesto con precedente istanza del 24 giugno 2023, ossia i verbali delle sedute del
30 novembre 2022, 1° marzo 2023 e 24 maggio 2023.
Su tali istanze la Corte aveva disposto con ordinanza del 24 ottobre 2023,
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