Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 26
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1977/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
COMUNE DI ODERZO (C.F. 00252240262), in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Harald Bonura e l'avv. Giuliano Fonderico
Appellante in riassunzione contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore,
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, entrambi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati in riassunzione
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03.07.2023, della Suprema Corte di
Cassazione.
CONCLUSIONI Per parte appellante
a) in via principale, per le ragioni illustrate al § 10 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97;
b) in via subordinata, per le ragioni illustrate al § 11 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 791.055,84
c) in ogni caso, condannare il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in base alla lettera a) o, in subordine, b), che precede;
d) condannare il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18705 del 3 luglio 2023.
Per parte appellata
- rigettare, nel senso sopra specificato, le richieste svolte dal Comune di Oderzo;
- accertare e dichiarare che i “minori introiti” del comune di Oderzo, da compensare con il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ad euro 791.055,84;
- accertato che l'Amministrazione statale ha già corrisposto al Comune di Oderzo, anche in esecuzione delle sentenze di merito, la somma complessiva di euro 885.212,21, condannare il Comune di Oderzo a restituire al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze la somma di euro 94.156,37, oltre rivalutazione e interessi come per legge dai singoli pagamenti al saldo;
- condannare il Comune di Oderzo al pagamento in favore dei Ministeri delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
pag. 2/14
Con sentenza n. 18705/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n.
1423/21 di questa Corte d'Appello, pubblicata l'11/05/2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo di primo e secondo grado.
“Il Comune di Oderzo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il
Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo il superamento delle soglie di legge di cui all'art. 64 della L. 388/2000, per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile a quello della rendita catastale e, a tal fine, chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale;
per l'effetto, ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a € 885.212,20, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. 197/2002, e di condannarli al pagamento del dovuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
I Ministeri convenuti chiedevano il rigetto delle domande, deducendo la correttezza dei parametri quantificativi applicati a decorrere dall'anno 2009 e argomentando sul carattere provvisorio delle rendite catastali oggetto di autodeterminazione e sull'applicazione del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via principale dal Comune di Oderzo, ha accertato che i minori introiti da compensare con i trasferimenti erariali, ai sensi dell'art. 64 L. 388/2000, dovessero essere calcolati con riferimento a tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D presenti nel territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
Successivamente, il Tribunale con sentenza definitiva ha accertato per gli anni 2001-
2008 un credito del Comune di complessivi € 885.212,21 e ha condannato i Ministeri convenuti a pagare € 238.085,57, pari alla somma tra quanto non ancora adempiuto e
pag. 3/14 quanto erogato ma poi indebitamente recuperato, oltre agli interessi legali dalla domanda iniziale al saldo.
Avverso le predette sentenze hanno proposto appello il Ministero dell'Interno e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel negare la correttezza dell'interpretazione ministeriale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell'11 maggio 2021, ha rigettato il gravame con il carico delle spese di lite. La Corte ha rigettato il motivo d'appello relativo al nucleo della controversia, consistente nella violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e, secondo l'appellato, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio era avvenuto.
Ad avviso della Corte territoriale, per un verso, l'interpretazione ministeriale introdurrebbe un criterio limitativo del diritto del Comune al trasferimento di risorse statali non previsto dalla normativa di riferimento, ed anzi con essa in contrasto, dal momento che l'art. 64 della L. 388/2000 e il D.M. 197/2002 considerano i minori introiti da compensare facendo riferimento ai minori imponibili derivanti dall'insieme dei fabbricati di categoria “D”, senza operare alcuna distinzione a seconda degli anni dell'avvenuto passaggio ad autodeterminazione;
per altro verso, seguendo la tesi dei
Ministeri, la tecnica del consolidamento finirebbe per stravolgere sostanzialmente il parametro normativo fissato dall'art. 64 L. 388/2000. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale, il quale ha affermato che non possono confondersi i parametri per l'insorgere del diritto con le modalità scelte per estinguere
l'obbligazione già sorta. Di conseguenza i minori introiti possono essere ex post compensati da un aumento dei trasferimenti erariali, ove ricorrano le condizioni di legge, ma non eliminati all'origine al punto che essi non debbano più essere calcolati per il superamento delle soglie, dal momento che il principio del consolidamento del
pag. 4/14 trasferimento opera solo come tecnica contabile, lasciando intatto l'obbligo del
Comune, pure per gli anni successivi, di certificare il superamento delle soglie di legge anche per i minori introiti corrispondenti a contributi già consolidati”.
Il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 legge n.388/2000 e degli artt.
2 e 3 del D.M. n. 197/2002. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere che il sistema di cui all'art. 64 della legge n.388/2000 e dal D.M. n.197/2002 disporrebbe che dal 2001, al fine di verificare il superamento delle soglie di legge per
l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si dovrebbero prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
I ricorrenti assumono che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, l'attribuzione del contributo consolidato serve a compensare i minori introiti effettivi, e pertanto, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento consolidato dei trasferimenti erariali, esso non può più essere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1977/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
COMUNE DI ODERZO (C.F. 00252240262), in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Harald Bonura e l'avv. Giuliano Fonderico
Appellante in riassunzione contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore,
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, entrambi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati in riassunzione
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03.07.2023, della Suprema Corte di
Cassazione.
CONCLUSIONI Per parte appellante
a) in via principale, per le ragioni illustrate al § 10 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97;
b) in via subordinata, per le ragioni illustrate al § 11 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 791.055,84
c) in ogni caso, condannare il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in base alla lettera a) o, in subordine, b), che precede;
d) condannare il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18705 del 3 luglio 2023.
Per parte appellata
- rigettare, nel senso sopra specificato, le richieste svolte dal Comune di Oderzo;
- accertare e dichiarare che i “minori introiti” del comune di Oderzo, da compensare con il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ad euro 791.055,84;
- accertato che l'Amministrazione statale ha già corrisposto al Comune di Oderzo, anche in esecuzione delle sentenze di merito, la somma complessiva di euro 885.212,21, condannare il Comune di Oderzo a restituire al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze la somma di euro 94.156,37, oltre rivalutazione e interessi come per legge dai singoli pagamenti al saldo;
- condannare il Comune di Oderzo al pagamento in favore dei Ministeri delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
pag. 2/14
Con sentenza n. 18705/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n.
1423/21 di questa Corte d'Appello, pubblicata l'11/05/2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo di primo e secondo grado.
“Il Comune di Oderzo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il
Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo il superamento delle soglie di legge di cui all'art. 64 della L. 388/2000, per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile a quello della rendita catastale e, a tal fine, chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale;
per l'effetto, ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a € 885.212,20, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. 197/2002, e di condannarli al pagamento del dovuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
I Ministeri convenuti chiedevano il rigetto delle domande, deducendo la correttezza dei parametri quantificativi applicati a decorrere dall'anno 2009 e argomentando sul carattere provvisorio delle rendite catastali oggetto di autodeterminazione e sull'applicazione del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via principale dal Comune di Oderzo, ha accertato che i minori introiti da compensare con i trasferimenti erariali, ai sensi dell'art. 64 L. 388/2000, dovessero essere calcolati con riferimento a tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D presenti nel territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
Successivamente, il Tribunale con sentenza definitiva ha accertato per gli anni 2001-
2008 un credito del Comune di complessivi € 885.212,21 e ha condannato i Ministeri convenuti a pagare € 238.085,57, pari alla somma tra quanto non ancora adempiuto e
pag. 3/14 quanto erogato ma poi indebitamente recuperato, oltre agli interessi legali dalla domanda iniziale al saldo.
Avverso le predette sentenze hanno proposto appello il Ministero dell'Interno e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel negare la correttezza dell'interpretazione ministeriale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell'11 maggio 2021, ha rigettato il gravame con il carico delle spese di lite. La Corte ha rigettato il motivo d'appello relativo al nucleo della controversia, consistente nella violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e, secondo l'appellato, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio era avvenuto.
Ad avviso della Corte territoriale, per un verso, l'interpretazione ministeriale introdurrebbe un criterio limitativo del diritto del Comune al trasferimento di risorse statali non previsto dalla normativa di riferimento, ed anzi con essa in contrasto, dal momento che l'art. 64 della L. 388/2000 e il D.M. 197/2002 considerano i minori introiti da compensare facendo riferimento ai minori imponibili derivanti dall'insieme dei fabbricati di categoria “D”, senza operare alcuna distinzione a seconda degli anni dell'avvenuto passaggio ad autodeterminazione;
per altro verso, seguendo la tesi dei
Ministeri, la tecnica del consolidamento finirebbe per stravolgere sostanzialmente il parametro normativo fissato dall'art. 64 L. 388/2000. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale, il quale ha affermato che non possono confondersi i parametri per l'insorgere del diritto con le modalità scelte per estinguere
l'obbligazione già sorta. Di conseguenza i minori introiti possono essere ex post compensati da un aumento dei trasferimenti erariali, ove ricorrano le condizioni di legge, ma non eliminati all'origine al punto che essi non debbano più essere calcolati per il superamento delle soglie, dal momento che il principio del consolidamento del
pag. 4/14 trasferimento opera solo come tecnica contabile, lasciando intatto l'obbligo del
Comune, pure per gli anni successivi, di certificare il superamento delle soglie di legge anche per i minori introiti corrispondenti a contributi già consolidati”.
Il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 legge n.388/2000 e degli artt.
2 e 3 del D.M. n. 197/2002. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere che il sistema di cui all'art. 64 della legge n.388/2000 e dal D.M. n.197/2002 disporrebbe che dal 2001, al fine di verificare il superamento delle soglie di legge per
l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si dovrebbero prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
I ricorrenti assumono che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, l'attribuzione del contributo consolidato serve a compensare i minori introiti effettivi, e pertanto, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento consolidato dei trasferimenti erariali, esso non può più essere
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi