Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Camaioni
Appellante
E
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro CP_1
di Roma
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 dicembre 2022 ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza del 21 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa Società al decreto ingiuntivo notificatole ad iniziativa di per il pagamento della somma di euro 14.537,29, condannandola alla CP_1 rifusione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non riconoscere il diritto di di trattenere l'importo suddetto, maturato dall'ex dipendente a titolo Parte_1
di t.f.r., onde compensare il debito sorto a carico dello stesso per violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 30 aprile 2017, quindi ha criticato il rigetto della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna di al pagamento in favore di essa CP_1
Società della somma residua di euro 4.165,49 o di quella maggiore o minore, accertata in corso di causa quale differenza ancora da versare a titolo di penale per la violazione del dovere di fedeltà e di non concorrenza;
in particolare, ha censurato la ricostruzione e la valutazione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, in quanto illogica e contraddittoria, oltre che fondata su un quadro probatorio incompleto, ed in ogni caso scaturita dall'omesso esame dei documenti in atti;
in proposito, ha dedotto che il Tribunale, al fine di giudicare circa la violazione del patto di segretezza
e di non concorrenza, avrebbe dovuto, attraverso la prova testimoniale articolata sul punto, accertare la circostanza della partecipazione dell'ex dipendente alla realizzazione della centrale operativa presso la concorrente Tresse S.r.l. (esercente servizi di sicurezza come la ;
che in Parte_1
tal senso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nel ricorso in opposizione erano stati puntualmente indicati i tempi e le modalità di avvio e di perfezionamento, ad iniziativa del CP_1
del progetto della centrale operativa presso la Tresse S.r.l., attraverso precise condotte tenute sia durante il rapporto lavorativo a partire dal dicembre 2019, in totale spregio del dovere di fedeltà e di segretezza, sia successivamente alle dimissioni rassegnate il 12 giugno 2020, quindi in violazione del patto di non concorrenza, quale prolungamento post lavorativo del dovere di fedeltà;
che, in specie, essendo stato operatore assegnato alla manutenzione della Centrale, nella CP_1
veste di analista programmatore edp in ambito di sicurezza, la prova testimoniale, vertente sulla di lui attività relativa all'avvio della centrale operativa della Tresse S.r.l., nonché sull'identità dell'oggetto sociale di quest'ultima e della avrebbe consentito di ritenere Parte_1
dimostrata la violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del patto di segretezza e di non concorrenza. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado, previa ammissione delle istanze istruttorie, quindi ha rinnovato l'istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. della scrittura privata consacrante il patto di non concorrenza intercorso con l'opposto. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, a tal fine negando di aver CP_1
sottoscritto il patto di non concorrenza prodotto da controparte, ed in ogni caso eccependone la nullità per sproporzione tra contenuto obbligatorio a carico del lavoratore e corrispettivo asseritamente versato.
Espletata l'attività istruttoria, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che le circostanze di fatto, oggetto della prova testimoniale tempestivamente articolata in seno al ricorso in opposizione, quindi ammessa ed espletata in questo
grado di giudizio su istanza della Società appellante, costituiscano adeguato supporto all'assunto tanto della sottoscrizione quanto della violazione del patto di non concorrenza, da parte del lavoratore appellato.
Invero, che abbia consapevolmente apposto la propria firma in calce al Patto di CP_1
segretezza e di non concorrenza post contrattuale, recante la data del 30 aprile 2017, è emerso attraverso le precise ed univoche deposizioni dei testi e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato di avere presenziato all'incontro delle parti, presso uno degli uffici amministrativi ubicati all'interno dell'edificio in cui aveva sede la Società datrice di lavoro, e di avere assistito personalmente in tale occasione alla sottoscrizione del patto, dopo che del relativo contenuto il lavoratore era stato edotto mediante lettura. In proposito, appare irrilevante quanto riferito dal testi
e in ordine alla sicura assenza dell'opposto dai luoghi di lavoro Testimone_3 Testimone_4
nella giornata del 30 aprile 2017, ossia nella data indicata in calce al documento, posto che la firma di questo a distanza di alcuni giorni dalla sua materiale predisposizione (come riferito da
[...]
) non ha impedito in alcun modo il valido sorgere del vincolo pattizio in costanza del Tes_1 rapporto di lavoro, la cui durata si è pacificamente protratta fino all'epoca delle dimissioni rassegnate dall'appellato nel mese di giugno 2020. In tal senso, va detto che l'apposizione della data ad una scrittura privata è richiesta dall'art. 2704 c.c. esclusivamente in funzione dell'esigenza di acquisire certezza circa l'epoca della sua sottoscrizione;
nondimeno, tale certezza può desumersi da qualsiasi elemento reputato dal giudice significativo (cfr. Cass., Ord. n. 14243/2018). Nel caso di specie, la data di sottoscrizione del patto di non concorrenza rileva unicamente ai fini dell'accertamento della sua anteriorità rispetto agli episodi denunciati dalla Società appellante come condotte del lavoratore trasgressive dello stesso, e sotto tale profilo, anche per quanto di seguito