Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2024, n. 931
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa A E R Presidente
2) Dott.ssa A M R Consigliere
3) Dott.ssa A F Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1211 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12 marzo 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 febbraio 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 158/2020, emessa e depositata in data
3.08.2020, vertente
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(cod. fisc.: rappresentati e difesi, in virtù di procura
[...] C.F._2
in atti, dagli avv.ti D B e L T, nello studio dei quali, in
Corigliano - Rossano alla via Trieste n. 21, hanno eletto domicilio;
-APPELLANTI =
CONTRO
(cod. fisc.: ) rappresentata e difesa, in CP_1 C.F._3
virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Antonio
Campilongo e Antonio Carmine Marchese, nello studio dei quali, in Corigliano –
1
Rossano, alla via Bizantini Scala B, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “1) dichiarare inammissibile la domanda spinta nei confronti di , stante il suo difetto di legittimazione passiva;
2) Parte_2 rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, dichiarando che nulla devono
e alla istante;
3)in subordine, dichiarare Parte_1 Parte_2
quanto versato da compensativo e satisfattivo delle Parte_1
avverse infondate richieste e dichiarare la compensazione di quanto dovesse essere riconosciuto all'istante con la somma dovuta a per godimento Parte_2
immobile e spese dello stesso;
4)in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale proposta da condannare l'istante- Parte_1
appellata alla restituzione, in favore di , della complessiva Parte_1 somma di €. 40.174,00 o, in subordine, di €. 1.800,00, o quell'altra ritenuta di giustizia, maggiorata di accessori al soddisfo. 5)condannare l'istante-appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.”
Per l'appellata, rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) In via preliminare e nel merito dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che non può resistere al filtro di inammissibilità non avendo ragionevole probabilità di essere accolto, per come motivato con la presente comparsa di costituzione e risposta;
3)
Nel merito rigettare, poiché inammissibili, improponibili ed infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti e Parte_1
, confermando la sentenza n. 158/2020 resa dal Tribunale di Parte_2
Castrovillari in data 31 luglio 2020 e depositata in data 3 agosto 2020, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto espresse nella presente memoria, tutte qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte;
4) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti e Parte_1 Pt_2
contro l'appellata per i motivi esposti in narrativa che in
[...] CP_1
2
questa sede si richiamano per relationem;5) condannare e Parte_1
al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da Parte_2
distrarre a favore del procuratore antistatario”.
PREMESSA IN FATTO
adiva il Tribunale di Rossano esponendo: di avere provveduto nel CP_1
biennio 2003-2004, in qualità di socia accomandante della Falegnameria Caricato di
C G & C.sas, a far realizzare a proprie spese gli arredamenti e le opere necessarie a rendere abitabile l'immobile di proprietà del suocero , Parte_2
da questi concesso al figlio ed ad essa istante, sua futura Parte_1
nuora, in uso gratuito, in vista del loro matrimonio, perché ivi fissassero la residenza coniugale;
di aver sottoscritto un contratto di finanziamento con la per Parte_3
l'acquisto di arredi domestici allo stesso fine;
di avere ottenuto declaratoria di separazione dal marito nell'anno 2010;
che, già per effetto dei provvedimenti provvisori, essa attrice aveva lasciato l'appartamento adibito a casa coniugale, ma che tutto il mobilio, gli arredi e gli infissi acquistati e/o fatti realizzare a propria cura e spese erano rimasti nella disponibilità dell'ex coniuge;
di aver intimato senza successo al la restituzione di quanto di sua spettanza;
dunque, di aver incaricato un Pt_1
architetto di fiducia - lo stesso che, all'epoca della realizzazione delle opere, ne aveva curato il progetto - perché redigesse una relazione giurata allo scopo di individuare e accertare la perdurante esistenza, all'interno dell'appartamento, dei beni oggetto di domanda restitutoria.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi, ai sensi dell'art. 195 c.c., il suo diritto a prelevare, in quanto di sua esclusiva proprietà, i beni mobili amovibili ancora presenti nell'appartamento o il diritto all'equivalente monetario, per quelli inasportabili, nonché il diritto alla ripetizione del valore degli stessi, in caso di mancanza delle cose da prelevare, ai sensi dell'art. 196 c.c. .
In subordine, chiedeva disporsi, ex art. 219 co. 2 c.c., la divisione dei beni oggetto di domanda, con diritto alla corresponsione del 50% del loro valore.
e si costituivano con separate comparse Parte_2 Parte_1
depositate in cancelleria in data 13 marzo 2013.
In particolare, , in via preliminare e assorbente, chiedeva di essere Parte_2
estromesso dal giudizio in quanto carente della legittimazione passiva rispetto
3
all'azione di cui agli artt. 195 e 196 c.c.
Nel merito, contestando la fondatezza della domanda ex adverso avanzata, asseriva che nulla fosse dovuto alla , in quanto alcuni dei beni indicati nella domanda CP_1 non sarebbero mai stati effettivamente apportati all'interno dell'appartamento, altri sarebbero già stati prelevati ed altri ancora già pagati alla Falegnameria Caricato, di cui l'attrice è socia accomandante. Dette somme sarebbero state versate da
[...]
per il “[…] pagamento delle forniture di infissi effettuate e, per la Parte_1
gran parte, per soccorrere a difficoltà e spese varie della falegnameria […]”.
Allegava, inoltre, di non aver mai richiesto né autorizzato la realizzazione delle opere
e l'apporto degli arredi all'interno della casa adibita dai coniugi a residenza familiare.
svolgeva, nel merito, le medesime deduzioni di Parte_1 Pt_2
, chiedendo di accertare per tale via l'infondatezza della richiesta restitutoria,
[...] anche sul presupposto di aver già “[…] regolarmente e più che abbondantemente provveduto al pagamento degli infissi […]”.
Eccepiva, quindi, in compensazione un controcredito di euro 79.550,00, somma complessivamente erogata in favore di C G, come da assegni prodotti e, pertanto, spiegava formale domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme pagate o, in subordine, alla differenza tra la maggior somma risultante dagli assegni e quanto eventualmente riconosciuto a parte attrice.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti e assunzione di prova per testi.
Il Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con sentenza n. 158/2020, emessa
e depositata in data 3.08.2020, in questa sede impugnata, così disponeva: “ condanna
e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
, delle rispettive somme di euro 18.232,00 e di euro 7.200,00, oltre interessi
[...]
legali dalla data della domanda;
condanna altresì alla Parte_1
restituzione, in favore di , del mobile in ciliegio condanna i CP_1 CP_2 convenuti in solido al pagamento, in favore di […] della somma di CP_1
euro 490,00 per spese ed euro 3.800 per compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva”.
In sostanza, il Tribunale evidenziava quanto segue:
4
− il richiamo agli articoli 195 e 196 c.c. è inconferente, visto che il regime patrimoniale scelto dagli – ormai ex – coniugi era quello della separazione dei beni;
− trova piuttosto applicazione, con riferimento alla domanda spiegata nei confronti di , l'art. 219 c.c. in materia di separazione dei beni Parte_1
e prova della proprietà esclusiva da parte del coniuge richiedente;
− l'oggetto della domanda restitutoria è specificamente individuato, in quanto nell'atto di citazione, come nella perizia dell'architetto Dott. sono Per_1 analiticamente indicati i beni mobili e gli infissi di cui l'attrice chiede la retrocessione;
− è circostanza provata che tali beni sono stati introdotti illo tempore nell'appartamento adibito a residenza coniugale e che da lì non sono mai stati asportati, in tal senso deponendo sia le dichiarazioni dei testi, sia la perizia giurata del dott. anche sentito in qualità di testimone;
Per_1
− a conferma della bontà della tesi attorea depone anche il contegno processuale dei convenuti, i quali si sono limitati ad una contestazione generica e parziale dell'avversa pretesa;
− il controvalore di porte e infissi, in quanto incorporati nell'immobile di proprietà di e insuscettibili di restituzione in natura, deve essere Parte_2 corrisposto a parte attrice dal proprietario dell'appartamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 1808, co. 2 c.c. e dunque a titolo di spese straordinarie e urgenti nell'ambito di un rapporto di comodato d'uso gratuito;
a riprova della natura di tali spese e del conseguente diritto al rimborso da parte della comodataria, è il fatto che, come emerge dalle evidenze processuali, il bene versava in condizioni fatiscenti al momento della realizzazione delle opere;
− per ogni altro bene mobile, il soggetto tenuto alla restituzione o alla corresponsione del valore economico è l'ex coniuge Parte_1
, ai sensi dell'art. 219 c.c.
[...]
− non merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_1
relativa al presunto controcredito opposto in compensazione e risultante dagli assegni allegati: infatti, trattasi di assegni emessi o girati nei confronti di
C G e non della Parte_4
5
− occorre disporsi la restituzione del valore economico di tutti i beni,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi