Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/12/2024, n. 2010

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/12/2024, n. 2010
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 2010
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e
composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 891 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024
TRA
MAIDA COSTRUZIONI S.R.L. (p. iva 02873620823) in persona del legale
rappresentante pro tempore, IO BA (Avv. Martina Ferro)
Reclamante
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI MAIDA COSTRUZIONI S.R.L. (p. iva
02873620823), in persona del Curatore, avvocato Marzia Siracusa (Avv. Martina La
Grassa)
Reclamato
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D'QU ND (c.f. [...]) (Avv.ti Andrea Benigno
e Flaminia Ciaccio)
Reclamato
Conclusioni delle parti:
La reclamante ha concluso come in atto di impugnazione.
Il curatore e il debitore istante hanno concluso come da rispettive comparse di
costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contro la sentenza del Tribunale di Palermo n. 51 del 18.4.2024 che, su istanza del
creditore AL D'LA, ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale,
MA Costruzioni s.r.l. ha proposto reclamo:
I) contestando il superamento del limite previsto all'art. 49, ultimo comma, del D.Lgs
n. 14/2019
. Adduce che sommato il debito, peraltro prescritto, del creditore procedente,
pari complessivamente a € 17.804,00, al debito indicato dall'Agenzia delle Entrate
pari, al netto delle iscrizioni a ruolo sospese, a € 5.061,56 (e ciò a tutto concedere,
giacché nessuna delle cartelle elencate dall'ente procedente era stata notificata al
debitore, così che la relativa pretesa era da considerare incorsa in decadenza oltre che
prescritta) non risulta raggiunta la soglia ostativa di € 30.000,00;

II) negando la configurabilità della condizione di insolvenza. Evidenzia di disporre di
liquidità per € 70.000,00, sufficiente a far fronte al debito nei confronti del creditore
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istante e a quelli per i quali procede Agenzia delle Entrate Riscossione, e di possedere
un patrimonio immobiliare, libero da pesi, di valore (€ 1.500.000,00)
incomparabilmente superiore al credito emerso all'esito dell'istruttoria pre-
liquidazione;

III) eccependo la nullità del procedimento di notificazione del ricorso introduttivo e
del decreto di convocazione per mancato esperimento -e, in ogni caso, per difetto di
dimostrazione dell'esperimento- del tentativo di notifica all'indirizzo PEC risultante
dal Registro delle Imprese, come prescritto dall'art. 40 comma VI D.Lgs. n. 14/2019,
così che illegittimo di riflesso, per omissione di un preciso passaggio procedimentale,
doveva considerarsi l'accesso diretto alla notifica mediante ufficiale giudiziario presso
la sede legale della società, conclusasi con il deposito dell'atto presso la casa comunale;

IV) sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma VIII del
D.Lgs. n. 14/2019
sotto diversi profili, segnatamente:
i) per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, là ove dispone che la notifica
eseguita presso la Casa comunale “si perfeziona nel momento del deposito stesso
senza prevedere un termine successivo al completamento delle formalità ai fini del
perfezionamento della notifica, in quanto norma manifestamente irragionevole che nei
fatti costringe il destinatario “a presidiare giornalmente la casa comunale al fine di
verificare l'eventuale notifica di atti introduttivi di procedure di liquidazione
giudiziale” (pag. 25 del reclamo);

ii) per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, come già interpretati dalla
Corte Cost. con sentenza n. 3/2010, in considerazione sia della “irragionevole ed
immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall'art. 145 c.p.c.
3 per la notifica alle persone giuridiche, in specie per il caso di mancato reperimento
nel luogo indicato dalla legge” (pag. 30 del reclamo), sia dell'assenza di cautele dirette
a rendere edotto il destinatario, come invece imposto dalla Corte Cost. con la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c.;

iii) per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione a motivo dell'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto al comma VII del medesimo art. 40 D.Lgs. n. 14/2019
il quale prevede che la notifica eseguita mediante inserimento nell'area web riservata
si perfeziona nel terzo giorno successivo al completamento della formalità, tanto meno
comprensibile ove si tenga “conto che l'accesso alla casa comunale -rispetto
all'accesso all'area web- è più difficoltoso, meno pratico, in quanto accessibile solo
fisicamente, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici”;

iv) per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, come già interpretati dalla Corte
Cost. con sentenza n. 477/2002, a motivo della ingiustificata disparità di trattamento
rispetto agli artt. 143 e 145 c.p.c., il primo dei quali prevede che la notifica
all'irreperibile si perfezioni decorsi 20 giorni dal compimento delle formalità -con
conseguente scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante
e il destinatario a tutela del diritto di difesa di quest'ultimo e dell'effettività del
principio del contraddittorio- e, in ogni caso, che debba essere preceduta da diligenti
ricerche del notificando, mentre il secondo a garanzia dell'effettiva conoscibilità
dell'atto, dispone che questo sia notificato al legale rappresentante dell'ente collettivo;

VI) sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 comma 8 e 41
comma 1 D.Lgs. n. 14/2019 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per l'ingiustificata e
irrazionale brevità del termine di comparizione di 15 giorni nel caso di notifica presso
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la causa comunale non essendo, nei fatti, l'imprenditore posto “nelle condizioni di
conoscere della pendenza della procedura, di potersi difendere presentando memorie
o di valutare e poi presentare domanda di accesso a strumenti alternativi alla
liquidazione giudiziale” (pag. 41 del reclamo). Rileva in proposito che, ove avesse
avuto effettiva e tempestiva conoscenza dell'iniziativa assunta dal creditore, sarebbe
potuto intervenire a tacitarlo poiché disponeva della relativa liquidità.
VII) eccependo la prescrizione del diritto del creditore istante per decorso di un tempo
superiore a dieci anni tra l'emanazione del titolo fondante le pretese di AL
D'LA, ovvero la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2019 del 20.4.2010,
depositata in data 30 settembre 2010, rilasciata in forma esecutiva in data 12
dicembre 2011” (pag. 43 del reclamo) e la notifica del ricorso per la liquidazione
giudiziale, intervenuta il 23.2.2024.
Il reclamo, al quale si sono opposti il liquidatore giudiziale e il creditore istante, non è
meritevole di accoglimento.
Questioni di priorità logica impongono di principiare la trattazione dal terzo dei motivi
di gravame, onde verificare se l'iter seguito per la notifica del ricorso e del decreto di
convocazione innanzi al Tribunale sia conforme alle disposizioni dell'art. 40 D.Lgs. n.
14/2019, per indagare successivamente la compatibilità del meccanismo di notifica
disegnato dal legislatore con i principi e i diritti fissati agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione e verificare, infine, nel merito, la ricorrenza dei presupposti per l'apertura
della liquidazione giudiziale.
Alla trattazione dei singoli motivi è opportuno:
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- premettere in fatto che è comprovato che in esito al deposito (7.2.2024) del ricorso
per l'apertura della liquidazione giudiziale a iniziativa di AL D'LA, il
Tribunale provvide a convocare il debitore con decreto del 8.2.2024 e che ricorso e
decreto di convocazione vennero inoltrati per la notifica alla società resistente il
medesimo giorno 8 febbraio, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica
PEC risultante dal registro delle imprese. Stante l'esito negativo del tentativo, il
creditore istante venne onerato della notifica degli atti presso la sede sociale di via
Spagna n. 16, Palermo, anch'essa risultante dal certificato camerale. In occasione del
suo accesso in data 19.2.2024, l'ufficiale giudiziario non poté eseguire la notifica <in
quanto società e l.r. trasferiti da tanti anni come riferisce il portiere>> e, il successivo
23.2.2024, provvide al deposito degli atti presso la casa comunale di Palermo.
- osservare, inoltre, in diritto che il procedimento notificatorio, in tutte le forme
disciplinate dal legislatore, mira a raggiungere un punto di equilibrio tra il diritto del
destinatario dell'atto ad acquisire conoscenza dell'iniziativa giudiziaria che altri abbia
intrapreso nei suoi confronti, onde approntare la propria difesa, e l'esigenza del
notificante di concludere in tempi brevi e con esito certo il procedimento di notifica
propedeutico all'avvio di quello giurisdizionale. Il bilanciamento tra le opposte
esigenze è raggiunto attraverso la predisposizione di meccanismi di trasmissione della
notizia strutturati secondo modalità orientate ad assicurare non la conoscenza certa
dell'atto, che rimane un obiettivo tendenziale, ma l'ingresso dell'atto nella sfera di
conoscibilità del destinatario. Per raggiungere tale obiettivo -che qui si arricchisce del
rilievo attribuito alle esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale, a
loro volta ispirate agli speciali e complessi “interessi (comuni ad una pluralità di
6 operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni
soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del
2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio
nell'ambito della procedura fallimentare” (Corte Cost. 16.6.2016 n.146, Corte Cost.
11/7/2017 n. 162)- il legislatore ha disegnato un articolato meccanismo di ricerca del
debitore che prevede, in prima battuta, l'invio dell'atto a cura della cancelleria del
tribunale procedente all'indirizzo di PEC, del
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