Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1658

CA Roma
Sentenza
14 marzo 2025
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CA Roma
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1658
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1658
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente
TRA
IG VA (C.F. [...]), con l'avvocato Laura Wanda Mezzena (C.F.: [...]), nel cui studio in Milano, Via Lamarmora 33, è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE
E
ASEM – Associazione Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenza
Energia e Multiservizi (C.F. 08262770582), con gli avvocati Francesco Giammaria (C.F. [...]) e Iolanda Gentile (C.F.
[...]) e con essi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po, 25/B, è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 16


E.ON Produzione S.p.A. (C.F. 03251970962) con l'avvocato Marco
Umberto Del Deo (C.F. [...]), nel cui studio in
Cuggiono (MI)o, Via Varese 96 – 20012 Cuggiono (MI),nel cui studio in è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13208 del 2022 del
12/09/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato VA OR conveniva in giudizio l'ASEM, Associazione Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenza Energia e
Multiservizi (di seguito, breviter, ASEM), affinché venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a mantenere l'iscrizione all'associazione e di fruire delle prestazioni da essa offerte. In particolare, l'attore rappresentava:
- di essere stato, a partire dal 1997, dirigente EN (e, per l'effetto, iscritto alla ASEM, associazione finalizzata all'erogazione di servizi sanitari integrativi del SSN per i Dirigenti del Settore Energia ed i loro familiari), sino all'intervenuto processo di privatizzazione delle società operative nel settore della produzione di energia elettrica, che comportò il conferimento, di un ramo di azienda, e con esso l'assorbimento di 19 dirigenti EN, presso altre società, specificatamente nel 1999 alla TT s.p.a. (di seguito, breviter, “TT”), nel 2001 alla EN TA s.p.a. (“EN”) e nel 2008 alla E.ON Produzione s.p.a. (“E.ON”);
- che, in forza di accordi intercorsi con l'ASEM, le suddette società avrebbero conservato l'iscrizione per i dirigenti, sia in servizio che in quiescenza;

- che la E.ON avrebbe, tuttavia, nel 2017 cessato ogni contribuzione nei confronti dell'ASEM: di conseguenza, quest'ultima avrebbe comunicato ai 19 dirigenti il venir meno del rapporto associativo a decorrere dal 2017, riaccreditando il relativo contributo associativo già versato;

- che tanto sarebbe avvenuto in spregio all'art.

5.2.1. dello Statuto ASEM, laddove si prevede la conservazione della qualità di associato per i dirigenti in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, come sarebbe nel caso di OR;

- che anche il disposto di cui all'art.

6.1 dello Statuto ASEM, relativo alle modalità di scioglimento del vincolo associativo da parte delle società iscritte, non sarebbe stato rispettato, in quanto le condizioni di uscita avrebbero dovuto essere concordate tra ASEM ed E.ON, essendo

pag. 2 di 16 eventualmente onere di ASEM richiamare la società agli obblighi di pagamento ed alle obbligazioni conseguenti, tenendo indenni gli associati;

- che sarebbe configurabile altresì la violazione del disposto di cui all'art.
16 c.c., a tutela della gestione interna delle associazioni e dei diritti degli associati. Con autonoma comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'associazione ASEM, eccependo l'infondatezza della domanda proposta, ed in particolare:
- che, in base alle disposizioni dell'impianto complessivo delineato dallo
Statuto ASEM, specialmente il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5, il rapporto con il singolo socio deriverebbe a sua volta dal rapporto fra l'ASEM e l'impresa iscritta, sulla scorta di un sistema costruito su un
“doppio binario”;
- che, pertanto, la qualità di socio iscritto all'ASEM sarebbe configurabile solo se ed in quanto la società datrice di lavoro del socio sia a sua volta iscritta all'associazione e sia in regola con i contributi associativi, ciò soprattutto per ragioni di sostenibilità economica, essendo la ASEM prevalentemente finanziata mediante i contributi delle società iscritte, come prevede l'art. 16 dello Statuto;

- che OR sarebbe rimasto regolarmente iscritto all'ASEM anche in seguito all'avvenuto trasferimento del ramo di azienda presso il quale era impiegato da EN ad TT, poi a EN e, da ultimo, a E.ON, data la possibilità di conservare il vincolo associativo tramite accordo di tipo sindacale con le società interessate, come dispone l'art.

5.6 dello Statuto;

- che, tuttavia, a seguito della richiesta di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2017, la E.ON avrebbe comunicato, tramite lettera del 21 febbraio 2017 ed in difformità al comportamento tenuto negli anni precedenti, di non considerare dovuto detto emolumento, formalizzando altresì, con successiva lettera del 27 febbraio 2017, richiesta di disdetta o recesso da altri accordi di cui potesse essere considerata parte;

- che, di conseguenza, l'ASEM avrebbe sospeso l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei 19 dirigenti già impiegati nel ramo d'azienda di riferimento, ai quali in data 4 agosto 2017 sarebbe stato comunicato il venir meno della qualità di soci ai sensi dell'art.

6.2 Statuto ASEM, non avendo l'E.ON versato la quota di stanziamento annuale e causando;

- che in data 2 agosto 2018 sarebbe stata sottoposta agli ex dirigenti EN la possibilità di iscrizione ad altro fondo sanitario integrativo (FASI), tramite sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione entro il 30 settembre 2018, proposta tuttavia non accettata da OR. Concludeva l'associazione convenuta formulando istanza per la chiamata in causa di E.ON Produzione s.p.a., onde ottenerne, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, la condanna al pagamento dei contributi annuali, a partire dall'anno 2017.
pag. 3 di 16 Accogliendo la richiesta di chiamata in causa di terzo, il Giudice istruttore fissava, con decreto, nuova udienza di comparizione delle parti.
Con autonoma comparsa di risposta si costituiva la E.ON Produzione s.p.a. contestando la fondatezza delle domande formulate nei propri confronti, ed in particolare deducendo:
- che, con accordo sindacale del 20 dicembre 2001, avente ad oggetto il trattamento normativo ed economico degli ex dirigenti EN, siglato in seguito all'avvenuta acquisizione del ramo d'azienda da parte di EN, si stabiliva la durata dello stesso accordo fino al 31 dicembre 2003 ed il tacito rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, salvo disdetta;

- che, pertanto, l'accordo, concernente anche il profilo dell'iscrizione presso ASEM, sarebbe venuto meno alla scadenza dell'ulteriore biennio a far data da dicembre 2003, e quindi a dicembre 2005;
- che la E.ON, subentrata nel 2008 nella titolarità dei rapporti, avrebbe pertanto continuato indebitamente a versare i contributi alla ASEM per gli ex dirigenti EN, pur essendo l'obbligo associativo fra EN ed ASEM venuto meno da diversi anni;

- che la stessa E.ON, peraltro, non sarebbe stata mai coinvolta nel processo di rinnovo contrattuale con la ASEM, specialmente dopo il 2015, anno della cessazione di ogni attività industriale in TA;

- che, in particolare, il 30 settembre 2015, a causa della suddetta cessazione, la E.ON avrebbe stipulato un atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'attore, cui sarebbe seguita, in data 19 ottobre 2015, la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale nell'ambito del quale OR rinunciò, nei confronti di E.ON e di ogni società dell'omonimo gruppo, a qualsiasi pretesa, domanda o diritto che potesse trovare origine nei rapporti intercorsi a qualsiasi titolo tra le parti;

- che, pertanto, nel 2017, a seguito della richiesta di pagamento del contributo annuale da parte di ASEM, E.ON avrebbe negato la debenza di tale somma, per poi formalizzare la disdetta ed il recesso da qualsiasi accordo di cui potesse essere considerata parte;

- che nulla sarebbe dovuto dalla E.ON essendosi l'accordo perfezionato nel dicembre 2001, con scadenza, al più, al dicembre 2005, e non essendo riferibile alla società alcuno degli ulteriori accordi, compreso quello di cui all'8 aprile 2016 su cui si fondava la richiesta di pagamento del contributo annuale del 2017;
- che, in ogni caso, il rapporto con la E.ON sarebbe ormai pacificamente estinto come pure ammesso dalla controparte ASEM. Seguiva lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. Istruita la causa documentalmente, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza del 21/03/2022. In tale occasione il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo contestualmente i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ”.

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§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale statuiva: “il Tribunale di
Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) rigetta la domanda proposta da VA
OR; II) condanna OR VA a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida, per ciascuna, in € 5.355,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “si rileva che la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda proposta dalla convenuta, in via subordinata, nei confronti della
E-On. L'odierno attore ha chiesto nel presente giudizio che fosse
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