Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 406

CA Napoli
Sentenza
29 gennaio 2025
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CA Napoli
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 406
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 406
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa MA Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5672/2019 del ruolo generale, promossa da
AP DA (C.F.: [...]) e NO MA
SA (C.F.: [...]), rappresentate e difese dall'Avv. Benedetta Altobelli (C.F.: [...]), presso il cui studio, in Acerra, al C.so della Resistenza, n. 193, sono elettivamente domiciliate;

APPELLANTI contro
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. (C.F.: 07634270636), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F.: [...]), ed elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'Avv. Amalio Mele;

APPELLATA
e nei confronti di NO CA ([...]);

APPELLATO – CONTUMACE
e di
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. - (C.F.:
05828330638), in persona della mandataria di IQERA ITALIA S.p.A.
(C.F.: 07710101002), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare (C.F.:
[...]), presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza
Giulio Rodinò, n. 18, è elettivamente domiciliata;

TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 8365/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
24.09.2019 e notificata il 20.11.2019.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 19.12.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito (anche) dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5061/2015 (per € 120.481,47), l'ha rigettata, condannando gli opponenti alle spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la CA Regionale di Sviluppo
S.p.A. aveva dedotto di essere creditrice della PI Alba Siderurgici
S.r.l. e dei suoi fideiussori – PU DA, PI CA e MA
SA, nonché, PI Alba S.r.l. - in solido tra loro, del saldo di rapporto di C/C n. 7387 e n. 7587, dei quali produceva gli estratti conto integrali, corredati da rispettiva autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. Gli ingiunti, con l'opposizione, avevano eccepito, per quanto ancora di rilevanza, usura, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittimità della c.m.s.
I garanti avevano eccepito, altresì, l'inefficacia della fideiussione, per violazione dell'art. 1956 c.c.
3.1. Nel corso dell'istruttoria, intervenuto il fallimento della debitrice principale, veniva stralciata la posizione di quest'ultima ed il giudizio proseguiva nei soli confronti dei garanti.
3.2. Il Tribunale, dopo aver qualificato la garanzia prestata dagli odierni appellanti, quale rapporto autonomo rispetto alla obbligazione principale, ha disatteso l'opposizione, sul rilievo “che vi è il rispetto della delibera CICR del 2000 in tutti i documenti contrattuali in atti, in ordine alla necessaria reciprocità dell'anatocismo, disposizioni imperative la cui violazione potrebbe essere eccepita anche dai garanti autonomi, le altre eccezioni sollevate sono inammissibili perché precluse ai garanti autonomi” (V. pag. 6 della sentenza impugnata).
4. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, gli appellanti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (primo motivo);
violazione dell'art. 1956 c.c. (secondo motivo);
omessa pronuncia in ordine alla nullità delle clausole contrattuali per usura, capitalizzazione infrannuale e c.m.s. (terzo motivo).
4.1. Ha resistito la CA;
mentre, PI CA, già attore opponente in primo grado, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.
4.2. Accolta l'istanza di inibitoria, con atto del 23.11.2023, è intervenuta IQERA ITALIA S.p.A., quale mandataria di AMCO S.p.A., qualificandosi cessionaria del credito vantato dalla CA appellata.
4.3. Introitata la causa per la decisione, la stessa, con ordinanza del
05.03.2024, è stata rimessa sul ruolo, affinché, il nominato CTU,
Dott.ssa Flavia Divella, ricostruisse i rapporti inter partes, escludendo la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s. 4.4. La CTU incaricata, dopo aver reiteratamente sollecitato (ma invano) la CA appellata alla produzione degli “scalari”, ha rimesso gli atti alla Corte, perché impossibilitata ad eseguire la verifica richiestale, in assenza di detta documentazione.
4.5. Il Collegio ha di seguito invitato le parti costituite ad interloquire in ordine alla relazione della CTU, ma sono rimaste ferme nelle rispettive ed originarie conclusioni ed in siffatti termini, all'udienza del
23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori degli appellanti e della terza intervenuta, la causa è stata nuovamente introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
, per il deposito di conclusionali e repliche.
5.I primi due motivi di gravame sono inammissibili.
5.1. Gli appellanti, senza prendere posizione in ordine alla natura autonoma della garanzia fideiussoria, per come qualificata dal
Tribunale, insistono nelle originarie eccezioni di violazione, da parte della CA appellata, del precetto di buona fede (primo motivo) e dell'art. 1956 c.c. (secondo motivo).
5.2. Nella articolazione delle censure rispettivamente veicolate, tra l'altro, gli stessi appellanti non prendono posizione sul rilievo del
Tribunale, contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata: “devesi rilevare la validità del contratto di garanzia stipulato tra le parti, atteso che vi è espressa deroga al dovere del creditore di informare i garanti
(cfr. art. 5) con conseguente esclusione della violazione di ogni diritto all'informazione o di buona fede in fase esecutiva”.
6. È inammissibile anche l'eccezione di usura, della quale gli appellanti denunciano, con il terzo motivo, omessa pronuncia.
L'eccezione, infatti, è radicalmente viziata da genericità, non essendo specificato quale sarebbe stato il TEG del rapporto usurario, e quale il tasso soglia di volta in volta superato.
Ed invero, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre l'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo
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