Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G.N. 2624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il 27/06/2023,
TRA
CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI 12 BRUGHERIO APPELLANTE
CONTRO
RN ON APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il
27/06/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI
Per Condominio di Via Garibaldi N. 12 – Brugherio (Mb):
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1493/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione X Civile, Giudice Dott. Andrea Canepa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5168/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande avversarie per essere infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte attrice alle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, il tutto –

pagina 1 di 6 se del caso – in via aggravata per essere l'azione proposta non solo manifestamente infondata, ma anche in mala fede giuridica, con valutazione anche equitativa della temerarietà da parte del Giudice” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per LA AR:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
• Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal Condominio Garibaldi
n. 12-Brugherio;

• confermare la Sentenza n. 1493/2023 del 27.06.2023 Tribunale di Monza;

• condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
La signora LA AR in qualità di condomina, conveniva innanzi il
Tribunale di Monza il Condominio di via Garibaldi n. 12 Brugherio (MB) impugnando la delibera condominiale del 13.04.2021 ed in particolare assumendo che la stessa fosse viziata sotto i seguenti profili:
- nullità delle delibere assunte in occasione dell'assemblea predetta con riferimento a vizi di costituzione dell'assemblea e segnatamente per eccesso di deleghe detenute dalla condomina RI IA che, contrariamente a quanto previsto dall'art.34 del Regolamento condominiale secondo cui: “ogni condomino ove non voglia o non possa intervenire all'assemblea, ha diritto di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro condomino od altra persona estranea di sua fiducia. Nessuno può rappresentare più di DUE condomini […]” deteneva invece tre deleghe ;

- nullità del punto 3 dell'odg concernente la nomina dell'amministratore per violazione dall'art. 1129, comma 14, c.c., per non essere stato
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