Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2024, n. 2864
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LO Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2359/2023 promossa in grado d'appello
DA
BI SS OS (C.F. [...]), rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. GIUNTA FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato in VIA
GIUNTO BAZZONI 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), domiciliato in VIA
FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO
MILANO che lo rappresenta e difende ex lege pagina 1 di 20
APPELLATO
ST NT AO E RL (C.F. 09321970965), elettivamente domiciliato in
VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MUNAFO'
DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VIGEZZI DONATO GIUSEPPE ([...]) Indirizzo Telematico
APPELLATA
ASSOCIAZIONE SOPRAVVISSUTI E VITTIME DELLA PSICHIATRIA
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni
Per BI SS OS :
In via principale, in accoglimento dei motivi di gravame, annullare e riformare la sentenza di primo grado in questa sede appellata e, per l'effetto:
Nel merito
In via principale:
- Annullare o totalmente riformare la sentenza appellata indicata in epigrafe, con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio;
- accertare i fatti come indicati in narrativa, nonché la responsabilità dei convenuti e i danni subiti dall'attore e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità o l'inesistenza giuridica degli atti assessorili dispositivi dei trattamenti sanitari obbligatori in narrativa per assenza dei presupposti di legge per disporre un TSO e per totale assenza di motivazione;
- dichiarare l'illiceità delle
pagina 2 di 20
condotte materiali degli psichiatri e degli operatori di polizia locale e sanitari così come dedotte in narrativa per violazione di domicilio, sequestro di persona, violenza privata, stalking, minacce, trattamenti inumani e degradanti e tortura;
- condannare i convenuti congiuntamente o disgiuntamente, anche ex artt. 2043 e 2059
c.c. (ovvero anche per responsabilità contrattuale da contatto sociale o a qualsiasi altro titolo quanto alle conseguenze pregiudizievoli del farmaco e per la prolungata privazione della libertà nel reparto ospedaliero, con ogni conseguente atto coercitivo), previo accertamento della responsabilità, per le condotte antigiuridiche indicate in narrativa, tipiche e/o atipiche, per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, e conseguentemente al risarcimento, anche nei termini del risarcimento punitivo e sanzionatorio, dei danni cagionati all'attore in un importo pari a € 1.000.000,00 complessivo, e/o comunque alla somma che verrà liquidata in via equitativa in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riferimento alle seguenti specifiche causae petendi: a) responsabilità per illiceità dei provvedimenti dispositivi dei TTSSOO per assenza dei presupposti di legge e per totale assenza di motivazione, adottati in lesione della libertà personale e dignità dell'attore;
b) responsabilità per illiceità della loro esecuzione materiale con ripetute lesioni della libertà della persona, violazioni del domicilio e di diritti fondamentali dell'attore e della sua dignità c) responsabilità, con conseguente risarcimento del danno, per minacce, trattamenti inumani e degradanti, persecuzione (stalking) e tortura continuata e reiterata;
d) responsabilità da contatto sociale, o a qualsiasi altro titolo, per i conseguentemente illeciti ricoveri, mantenimento forzoso in reparto con sequestro di persona, e forzata inoculazione di farmaci in assenza di consenso, con illecita privazione della libertà personale e danno alla dignità della persona;
e) responsabilità per danno biologico in violazione del diritto alla salute da inoculazione forzata di farmaci errati con danni fisici permanenti: impotenza sessuale, danno alla deambulazione, difficoltà nel movimento, perdita di autonomia nel vestirsi;
f) danno biologico ed esistenziale, per danni psico- pagina 3 di 20
fisici persistenti con fantasie suicidarie durate oltre un anno;
g) danno esistenziale relazionale per la brusca interruzione dell'attività politica dell'attore (art. 49 Cost.), con lesione altresì della sua libertà di manifestazione del pensiero;
h) danno all'immagine, all'identità alla reputazione, alla libertà di ricerca scientifica per il suo lavoro di scrittore per forzosa interruzione e ritardo nella pubblicazione di un libro rimasto incompleto e per avergli impedito per lungo periodo di proseguire i suoi studi;
i) danno per lesione alla libertà religiosa, con illecita discriminazione nei confronti di un culto religioso documentatamente preesistente e dichiarato, con compressione dell'identità della persona e imposizione d'autorità dello stigma di malattia mentale in conseguenza del mero dato della sua religiosità;
l) Danno patrimoniale, anche sotto il profilo della perdita di chance, e reputazionale in conseguenza alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati, con lesione dell'identità e dell'immagine pubblica;
m) Danno patrimoniale, sotto il profilo della perdita di chance, e reputazionale, per mancata e impedita attuazione e valorizzazione del progetto “F ZA musicista definitivo”, patrocinato dal Comune di Partinico (PA);
n) risarcimento del danno, anche esistenziale e biologico, per lesione alla libertà personale, per avere artificiosamente prolungato per un ulteriore anno un trattamento sanitario obbligatorio di fatto attraverso l'escamotage del day ospytal imposto attraverso minaccia di ricovero coatto, con violenza privata per inoculazione forzosa e senza consenso di farmaci rivelatisi dannosi, quindi in danno alla salute;
o) responsabilità per violazione del diritto alla libera scelta del domicilio, data
l'imposizione di fatto del trasferimento della residenza ad altro Comune, in violazione della preferenza dell'attore per Milano rispetto a Cinisello Balsamo. In ogni caso - con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
*****
Si insta ed insiste per l'ammissione dei capitoli di prova richiesti e rigettati in primo grado:
pagina 4 di 20 Cap. 1 – Vero che il Comune di Milano, nell'eseguire i TSO mediante la polizia municipale, ai tempi della sua gestione, procedeva anche attraverso l'ingresso degli agenti municipali nelle case di abitazione private, e che, in caso di rifiuto dell'interessato ad aprire la porta, gli agenti disponevano la forzatura di questa o delle finestre con l'ausilio dei Vigili del Fuoco? Teste dott. Antonio Barbato
Cap. 2 – Vero che, essendo tempestato di telefonate da parte della dott.ssa OL con relative minacce di TSO, l'avv. IC nel 2016 in un'occasione letteralmente scappò dalla propria casa di Milano per venirsi a rifugiare a casa sua a Cinisello Balsamo, salvo andarsene presto per non arrecarle troppo disturbo? Teste prof. Rossella P Cap. 3
– Vero che nelle sue visite settimanali a casa sua a Cinisello Balsamo, nel corso del
2017, l'avv. IC nutriva fantasia suicidarie e usciva spesso dall'appartamento per salire al balconcino dell'ottavo piano, affermando di volersi buttare dal balcone per farla finita perché la sua vita era diventata invivibile, determinando in lei ampia preoccupazione? Teste prof. Rossella Pratella
Cap. 4 – Vero che quando lei telefonava all'avv. IC, per proporgli di venire al Day
Hosytal, egli negava il proprio consenso e, come lei ha scritto nella cartella clinica, si dimostrava oppositivo e insultante, perché non aveva alcuna intenzione di subire altre inoculazioni? Teste dott. Margherita Lorenza Chirico
Cap. 5 – Vero che le inoculazioni di farmaco avvenivano, nonostante la dizione formale di Day Hospital, all'interno del reparto psichiatrico con la porta esterna chiusa a chiave? Teste dott. Margherita Lorenza Chirico
Cap. 6 - Vero che l'avv. IC è stato oggetto di tre TSO nella seconda metà del 2016 mentre lei era assessore della Giunta Comunale di Milano, considerato che i provvedimenti di TSO li firmano gli assessori? Teste dott. Lorenzo Lipparini
Cap. 7 - Vero che lei dichiarò all'avv. IC che i TSO non li guarda perché non li firma, e quindi non seppe nulla né del primo, né del secondo, né del terzo, pur essendo adottati da suoi colleghi assessori nei confronti di un suo collega di Milano di partito e pagina 5 di 20 di associazione con il quale aveva rapporti politici molto frequenti, senza avere mai obiettato ai TSO firmati dai suoi colleghi? Teste dott. Lorenzo Lipparini
Cap. 6 - “Vero che, a seguito dei tre TSO subiti dall'avv. IC nel corso del 2016, lei fece presente che tale situazione era intollerabile, e che quindi sarebbe stato opportuno che l'avv. IC si cancellasse dall'Albo, come poi è effettivamente avvenuto, a pochi mesi dalla sua reiscrizione?” Teste avv. Vincenzo Nardo.
L'appellante conclude ed insiste per il rigetto integrale delle richieste istruttorie della
Azienda Socio Sanitaria Territoriale NT OL e LO del tutto generiche e irrilevanti in quanto quesiti riguardanti questioni di circa venti anni fa, che non hanno alcuna rilevanza nella specie, dato che si controverte esclusivamente di vicende del 2016, che vanno valutati avendo mente ad atti e fatti riguardanti i TSO adottati nel 2016, ovvero riguardanti fatti successivi non oggetto di giudizio.
Per MINISTERO DELLA SALUTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'appello avversario e, per l'effetto, respingerlo
In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione o comunque l'infondatezza delle pretese avversarie avanzate nei confronti del
Ministero della Salute, per l'inutile decorso del relativo termine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LO Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2359/2023 promossa in grado d'appello
DA
BI SS OS (C.F. [...]), rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. GIUNTA FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato in VIA
GIUNTO BAZZONI 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), domiciliato in VIA
FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO
MILANO che lo rappresenta e difende ex lege pagina 1 di 20
APPELLATO
ST NT AO E RL (C.F. 09321970965), elettivamente domiciliato in
VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MUNAFO'
DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VIGEZZI DONATO GIUSEPPE ([...]) Indirizzo Telematico
APPELLATA
ASSOCIAZIONE SOPRAVVISSUTI E VITTIME DELLA PSICHIATRIA
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni
Per BI SS OS :
In via principale, in accoglimento dei motivi di gravame, annullare e riformare la sentenza di primo grado in questa sede appellata e, per l'effetto:
Nel merito
In via principale:
- Annullare o totalmente riformare la sentenza appellata indicata in epigrafe, con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio;
- accertare i fatti come indicati in narrativa, nonché la responsabilità dei convenuti e i danni subiti dall'attore e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità o l'inesistenza giuridica degli atti assessorili dispositivi dei trattamenti sanitari obbligatori in narrativa per assenza dei presupposti di legge per disporre un TSO e per totale assenza di motivazione;
- dichiarare l'illiceità delle
pagina 2 di 20
condotte materiali degli psichiatri e degli operatori di polizia locale e sanitari così come dedotte in narrativa per violazione di domicilio, sequestro di persona, violenza privata, stalking, minacce, trattamenti inumani e degradanti e tortura;
- condannare i convenuti congiuntamente o disgiuntamente, anche ex artt. 2043 e 2059
c.c. (ovvero anche per responsabilità contrattuale da contatto sociale o a qualsiasi altro titolo quanto alle conseguenze pregiudizievoli del farmaco e per la prolungata privazione della libertà nel reparto ospedaliero, con ogni conseguente atto coercitivo), previo accertamento della responsabilità, per le condotte antigiuridiche indicate in narrativa, tipiche e/o atipiche, per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, e conseguentemente al risarcimento, anche nei termini del risarcimento punitivo e sanzionatorio, dei danni cagionati all'attore in un importo pari a € 1.000.000,00 complessivo, e/o comunque alla somma che verrà liquidata in via equitativa in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riferimento alle seguenti specifiche causae petendi: a) responsabilità per illiceità dei provvedimenti dispositivi dei TTSSOO per assenza dei presupposti di legge e per totale assenza di motivazione, adottati in lesione della libertà personale e dignità dell'attore;
b) responsabilità per illiceità della loro esecuzione materiale con ripetute lesioni della libertà della persona, violazioni del domicilio e di diritti fondamentali dell'attore e della sua dignità c) responsabilità, con conseguente risarcimento del danno, per minacce, trattamenti inumani e degradanti, persecuzione (stalking) e tortura continuata e reiterata;
d) responsabilità da contatto sociale, o a qualsiasi altro titolo, per i conseguentemente illeciti ricoveri, mantenimento forzoso in reparto con sequestro di persona, e forzata inoculazione di farmaci in assenza di consenso, con illecita privazione della libertà personale e danno alla dignità della persona;
e) responsabilità per danno biologico in violazione del diritto alla salute da inoculazione forzata di farmaci errati con danni fisici permanenti: impotenza sessuale, danno alla deambulazione, difficoltà nel movimento, perdita di autonomia nel vestirsi;
f) danno biologico ed esistenziale, per danni psico- pagina 3 di 20
fisici persistenti con fantasie suicidarie durate oltre un anno;
g) danno esistenziale relazionale per la brusca interruzione dell'attività politica dell'attore (art. 49 Cost.), con lesione altresì della sua libertà di manifestazione del pensiero;
h) danno all'immagine, all'identità alla reputazione, alla libertà di ricerca scientifica per il suo lavoro di scrittore per forzosa interruzione e ritardo nella pubblicazione di un libro rimasto incompleto e per avergli impedito per lungo periodo di proseguire i suoi studi;
i) danno per lesione alla libertà religiosa, con illecita discriminazione nei confronti di un culto religioso documentatamente preesistente e dichiarato, con compressione dell'identità della persona e imposizione d'autorità dello stigma di malattia mentale in conseguenza del mero dato della sua religiosità;
l) Danno patrimoniale, anche sotto il profilo della perdita di chance, e reputazionale in conseguenza alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati, con lesione dell'identità e dell'immagine pubblica;
m) Danno patrimoniale, sotto il profilo della perdita di chance, e reputazionale, per mancata e impedita attuazione e valorizzazione del progetto “F ZA musicista definitivo”, patrocinato dal Comune di Partinico (PA);
n) risarcimento del danno, anche esistenziale e biologico, per lesione alla libertà personale, per avere artificiosamente prolungato per un ulteriore anno un trattamento sanitario obbligatorio di fatto attraverso l'escamotage del day ospytal imposto attraverso minaccia di ricovero coatto, con violenza privata per inoculazione forzosa e senza consenso di farmaci rivelatisi dannosi, quindi in danno alla salute;
o) responsabilità per violazione del diritto alla libera scelta del domicilio, data
l'imposizione di fatto del trasferimento della residenza ad altro Comune, in violazione della preferenza dell'attore per Milano rispetto a Cinisello Balsamo. In ogni caso - con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
*****
Si insta ed insiste per l'ammissione dei capitoli di prova richiesti e rigettati in primo grado:
pagina 4 di 20 Cap. 1 – Vero che il Comune di Milano, nell'eseguire i TSO mediante la polizia municipale, ai tempi della sua gestione, procedeva anche attraverso l'ingresso degli agenti municipali nelle case di abitazione private, e che, in caso di rifiuto dell'interessato ad aprire la porta, gli agenti disponevano la forzatura di questa o delle finestre con l'ausilio dei Vigili del Fuoco? Teste dott. Antonio Barbato
Cap. 2 – Vero che, essendo tempestato di telefonate da parte della dott.ssa OL con relative minacce di TSO, l'avv. IC nel 2016 in un'occasione letteralmente scappò dalla propria casa di Milano per venirsi a rifugiare a casa sua a Cinisello Balsamo, salvo andarsene presto per non arrecarle troppo disturbo? Teste prof. Rossella P Cap. 3
– Vero che nelle sue visite settimanali a casa sua a Cinisello Balsamo, nel corso del
2017, l'avv. IC nutriva fantasia suicidarie e usciva spesso dall'appartamento per salire al balconcino dell'ottavo piano, affermando di volersi buttare dal balcone per farla finita perché la sua vita era diventata invivibile, determinando in lei ampia preoccupazione? Teste prof. Rossella Pratella
Cap. 4 – Vero che quando lei telefonava all'avv. IC, per proporgli di venire al Day
Hosytal, egli negava il proprio consenso e, come lei ha scritto nella cartella clinica, si dimostrava oppositivo e insultante, perché non aveva alcuna intenzione di subire altre inoculazioni? Teste dott. Margherita Lorenza Chirico
Cap. 5 – Vero che le inoculazioni di farmaco avvenivano, nonostante la dizione formale di Day Hospital, all'interno del reparto psichiatrico con la porta esterna chiusa a chiave? Teste dott. Margherita Lorenza Chirico
Cap. 6 - Vero che l'avv. IC è stato oggetto di tre TSO nella seconda metà del 2016 mentre lei era assessore della Giunta Comunale di Milano, considerato che i provvedimenti di TSO li firmano gli assessori? Teste dott. Lorenzo Lipparini
Cap. 7 - Vero che lei dichiarò all'avv. IC che i TSO non li guarda perché non li firma, e quindi non seppe nulla né del primo, né del secondo, né del terzo, pur essendo adottati da suoi colleghi assessori nei confronti di un suo collega di Milano di partito e pagina 5 di 20 di associazione con il quale aveva rapporti politici molto frequenti, senza avere mai obiettato ai TSO firmati dai suoi colleghi? Teste dott. Lorenzo Lipparini
Cap. 6 - “Vero che, a seguito dei tre TSO subiti dall'avv. IC nel corso del 2016, lei fece presente che tale situazione era intollerabile, e che quindi sarebbe stato opportuno che l'avv. IC si cancellasse dall'Albo, come poi è effettivamente avvenuto, a pochi mesi dalla sua reiscrizione?” Teste avv. Vincenzo Nardo.
L'appellante conclude ed insiste per il rigetto integrale delle richieste istruttorie della
Azienda Socio Sanitaria Territoriale NT OL e LO del tutto generiche e irrilevanti in quanto quesiti riguardanti questioni di circa venti anni fa, che non hanno alcuna rilevanza nella specie, dato che si controverte esclusivamente di vicende del 2016, che vanno valutati avendo mente ad atti e fatti riguardanti i TSO adottati nel 2016, ovvero riguardanti fatti successivi non oggetto di giudizio.
Per MINISTERO DELLA SALUTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'appello avversario e, per l'effetto, respingerlo
In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione o comunque l'infondatezza delle pretese avversarie avanzate nei confronti del
Ministero della Salute, per l'inutile decorso del relativo termine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi